TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 687
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di divieto della doppia imposizione

    Il canone di concessione non è un tributo ma un'obbligazione contrattuale, mentre il CUP è un tributo. Non sussistono i presupposti per il divieto di doppia imposizione. L'art. 53, c. 7, del Regolamento del Codice della strada, che prevede un corrispettivo per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione per singoli mezzi pubblicitari, esula dall'ambito della gara.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità

    Il canone di concessione non è un tributo ma un'obbligazione contrattuale, mentre il CUP è un tributo. Non sussistono i presupposti per il divieto di doppia imposizione. L'art. 53, c. 7, del Regolamento del Codice della strada, che prevede un corrispettivo per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione per singoli mezzi pubblicitari, esula dall'ambito della gara.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità in riferimento all’art. 106 d.lgs. n. 36/2023

    La concessione di spazi pubblicitari esterni non integra una concessione di servizio pubblico, ma un contratto attivo dell'Amministrazione. La procedura è sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, con eccezione dei principi generali. La richiesta della garanzia provvisoria rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e non è viziata da illogicità o arbitrarietà. Il richiamo all'art. 106, c. 8, del d. lgs. n. 36/2023 vale solo per le riduzioni ivi previste.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La concessione di spazi pubblicitari esterni non integra una concessione di servizio pubblico, ma un contratto attivo dell'Amministrazione. La procedura è sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, con eccezione dei principi generali. La richiesta della garanzia provvisoria rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e non è viziata da illogicità o arbitrarietà. Il richiamo all'art. 106, c. 8, del d. lgs. n. 36/2023 vale solo per le riduzioni ivi previste.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10, c. 5, direttiva 2006/123/CE; violazione dell’art. 43, lett. d, c. II), direttiva 2014/23/UE; violazione dell’art. 189, c. 1, lett. d, n. 2), Cod. Contratti

    Le concessioni di beni pubblici sono sottratte all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 e della disciplina sovranazionale sui contratti di appalto. Il divieto di trasferibilità della concessione è coerente con l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE, che considera sostanziale la modifica che comporta la sostituzione del concessionario. La natura personalissima della concessione del bene pubblico impone tale principio. L'esclusione di cessione o subconcessione senza interpellare la parte pubblica esclude automatismi nel subentro di terzi.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 53, c. 5, Reg. Cod. Strada

    La procedura di concessione dei beni pubblici è distinta dal procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di autorizzazione al posizionamento di singoli cartelli. Il c. 5 dell'art. 53 del Regolamento del Codice della strada non prevede un termine perentorio. Le autorizzazioni saranno rilasciate dopo l'approvazione del progetto e la stipula del contratto di concessione, richiedendo una scansione temporale più lunga.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per comportamento illogico, irrazionale e contrario ai principi dell'ordinamento giuridico

    Il disciplinare tecnico tutela l'interesse del concessionario a sfruttare lo spazio ottenuto, indicando luoghi alternativi per le installazioni in caso di cause ostative scoperte dopo l'approvazione del progetto. La disposizione garantisce l'integrità della prestazione. La gestione dei macrolotti in termini di segnalazione e rimozione di affissioni abusive o di precedenti concessionari è in una prospettiva di responsabilizzazione dell'operatore privato rispetto al bene pubblico affidato, tutelando il suo investimento economico.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1, c. 822, l. n. 160/2019. Violazione dell’art. 23, c. 13 bis, Cod. Strada

    Il disciplinare tecnico tutela l'interesse del concessionario a sfruttare lo spazio ottenuto, indicando luoghi alternativi per le installazioni in caso di cause ostative scoperte dopo l'approvazione del progetto. La disposizione garantisce l'integrità della prestazione. La gestione dei macrolotti in termini di segnalazione e rimozione di affissioni abusive o di precedenti concessionari è in una prospettiva di responsabilizzazione dell'operatore privato rispetto al bene pubblico affidato, tutelando il suo investimento economico. Il profilo sanzionatorio riguarda il rapporto tra Amministrazione e autore dell'illecito, e i rimedi civilistici per le spese di rimozione sono esperibili dal concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 687
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 687
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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