Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05939/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4750 del 2025, proposto da
IO FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, Lavinia Zanghi Buffi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ente Nazionale per L’Aviazione Civile – NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Antonio Luca Santorelli, Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-17/01/2025-0007312-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito rilievi di livello 1”;
- nei limiti dell’interesse, della nota ENAC-AMM- 13/12/2024-0184842-P e del relativo audit 006-5108;
- della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/01/2025-0012081-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – deputy Flight Operations Nominated Person”;
- della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/02/2025-0029774-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del 17 febbraio 2025”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per L’Aviazione Civile – NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa GI GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, nella qualità di Flight Operations Post Holder (FOPH) del vettore aereo Neos S.p.A., ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la nota dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile del 17 gennaio 2025, con la quale l’Amministrazione, all’esito dell’audit straordinario avviato in relazione agli eventi verificatisi in data 10 novembre 2024, ha confermato i rilievi di livello 1 già contestati alla compagnia e ha, tra l’altro, disposto nei suoi confronti la revoca dell’accettazione quale Flight Operations Nominated Person, ritenendolo direttamente coinvolto nelle scelte organizzative oggetto di contestazione.
2. La vicenda trae origine dall’episodio verificatosi in occasione del volo Neos Fiumicino–Havana del 10 novembre 2024, allorché, durante la fase di rullaggio, uno dei componenti dell’equipaggio veniva colto da improvviso malore, imponendo il rientro dell’aeromobile al parcheggio e la necessità di procedere alla sostituzione del personale di volo.
3. L’evento determinava una situazione di criticità operativa, rispetto alla quale la compagnia attivava le proprie strutture organizzative al fine di individuare soluzioni idonee a garantire la prosecuzione del volo, giungendo a prospettare una modifica della turnazione di un equipaggio in trasferimento tra diverse basi operative.
4. Tale soluzione non veniva accettata dall’equipaggio interessato, i cui componenti dichiaravano la propria indisponibilità a operare il volo (“unfit to fly”), con conseguenti ripercussioni sull’operatività della compagnia, tra cui ritardi a catena nei voli successivi.
5. A seguito di segnalazioni, ENAC avviava un audit straordinario, all’esito del quale venivano contestate alla società violazioni in materia di flight time limitations e di rispetto dei principi di safety culture e no blame policy, qualificate come rilievi di livello 1.
6. Con la successiva nota del 17 gennaio 2025, oggetto del presente giudizio, l’Amministrazione, nel confermare tali rilievi, adottava una serie di determinazioni anche nei confronti delle figure apicali del vettore, tra cui il ricorrente, disponendo nei suoi confronti la revoca dell’accettazione quale Flight Operations Nominated Person, in ragione del ritenuto coinvolgimento nella gestione delle scelte organizzative contestate.
7. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tale determinazione, evidenziando, tra l’altro, la propria mancata partecipazione ai fatti oggetto di contestazione, nonché la totale assenza di coinvolgimento nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento.
8. Si è costituita ENAC, eccependo in via preliminare la carenza di interesse e sostenendo nel merito la legittimità del proprio operato, evidenziando la natura endoprocedimentale dell’atto e la successiva chiusura del procedimento nei confronti della società.
9. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla difesa erariale sul rilievo della natura endoprocedimentale e non lesiva dell’atto impugnato.
11. L’eccezione non può essere accolta.
12. Diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, il provvedimento impugnato presenta una chiara ed immediata incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente, nella misura in cui dispone nei suoi confronti la revoca dell’accettazione quale Flight Operations Nominated Person, incidendo direttamente sulla possibilità di esercitare il ruolo apicale rivestito all’interno dell’organizzazione del vettore.
13. Si tratta, pertanto, di una misura che, per contenuto e effetti, trascende la dimensione meramente endoprocedimentale, assumendo carattere sostanzialmente provvedimentale e lesivo, a nulla rilevando la successiva evoluzione del procedimento nei confronti della società.
14. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che si illustrano di seguito.
15. Non può essere condivisa la censura di difetto assoluto di attribuzione, atteso che i poteri di vigilanza e sorveglianza riconosciuti all’ENAC dalla normativa unionale di settore comprendono anche la possibilità di incidere sulle figure responsabili dell’organizzazione del vettore, ove ritenute non conformi ai requisiti richiesti.
16. Tuttavia, risulta fondata, in via dirimente, la censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio.
17. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il ricorrente non è stato in alcun modo coinvolto nel procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
18. Non risulta che allo stesso sia stata comunicata l’apertura del procedimento, né che egli sia stato posto in condizione di partecipare all’istruttoria o di rappresentare le proprie ragioni prima che l’Amministrazione pervenisse alla determinazione di revocarne l’accettazione quale Flight Operations Nominated Person.
19. Tale omissione assume particolare gravità nel caso di specie, ove si consideri che il provvedimento impugnato non si limita a formulare un richiamo o una raccomandazione, ma incide direttamente sulla posizione funzionale del ricorrente, determinandone la rimozione dal ruolo apicale ricoperto.
20. Né può ritenersi che la partecipazione della società Neos al procedimento sia idonea a supplire alla mancata partecipazione del ricorrente, atteso che il provvedimento individua specifici profili di responsabilità personale in capo allo stesso.
21. Sotto ulteriore profilo, deve rilevarsi come la mancata attivazione del contraddittorio si accompagni, nel caso di specie, anche a un evidente deficit istruttorio in ordine alla concreta riferibilità al ricorrente delle condotte contestate.
22. Dagli atti emerge, infatti, che il ricorrente non era presente al momento dei fatti e non ha partecipato al processo decisionale che ha condotto alle scelte organizzative oggetto di contestazione.
23. In tale contesto, la possibilità per il ricorrente di partecipare al procedimento avrebbe assunto rilievo decisivo, consentendogli di chiarire il proprio effettivo ruolo nella vicenda e di contestare la riconducibilità a sé delle condotte oggetto di rilievo.
24. Né può trovare applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La determinazione impugnata implica, infatti, valutazioni di natura ampiamente discrezionale circa la responsabilità del ricorrente e la sua idoneità a ricoprire il ruolo di Flight Operations Nominated Person, sicché non è possibile escludere che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso ove fosse stato assicurato il contraddittorio.
25. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui dispone nei confronti del ricorrente la revoca dell’accettazione quale Flight Operations Nominated Person.
26. Le ulteriori censure restano assorbite.
27. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non può essere accolta.
28. Il ricorrente, infatti, non ha fornito adeguata prova del danno asseritamente subito, né sotto il profilo della sua concreta esistenza, né in ordine alla sua quantificazione.
29. Inoltre, se è vero che, ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento, è sufficiente rilevare che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere sull’esito dello stesso, sul diverso piano risarcitorio sarebbe stato necessario dimostrare che tale apporto avrebbe avuto una concreta incidenza, determinando un esito favorevole per il ricorrente.
30. Tale dimostrazione non è stata fornita. Ne consegue che difetta la prova del nesso causale tra il vizio procedimentale accertato e il danno lamentato, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.
31. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) annulla l’atto impugnato nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna NA alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
GI GL, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GL | EN IZ |
IL SEGRETARIO