TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5939
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che il ricorrente non è stato messo in condizione di partecipare all'istruttoria o di rappresentare le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento. Tale omissione è considerata grave poiché incide direttamente sulla posizione funzionale del ricorrente. Non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché l'esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso con il contraddittorio.

  • Accolto
    Deficit istruttorio

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio si accompagna a un deficit istruttorio, poiché il ricorrente non era presente ai fatti né ha partecipato alle decisioni organizzative contestate. La sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto chiarire il suo ruolo e contestare la riconducibilità delle condotte a sé.

  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che il ricorrente non è stato messo in condizione di partecipare all'istruttoria o di rappresentare le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento. Tale omissione è considerata grave poiché incide direttamente sulla posizione funzionale del ricorrente. Non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché l'esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso con il contraddittorio.

  • Accolto
    Deficit istruttorio

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio si accompagna a un deficit istruttorio, poiché il ricorrente non era presente ai fatti né ha partecipato alle decisioni organizzative contestate. La sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto chiarire il suo ruolo e contestare la riconducibilità delle condotte a sé.

  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che il ricorrente non è stato messo in condizione di partecipare all'istruttoria o di rappresentare le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento. Tale omissione è considerata grave poiché incide direttamente sulla posizione funzionale del ricorrente. Non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché l'esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso con il contraddittorio.

  • Accolto
    Deficit istruttorio

    Il Tribunale ha ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio si accompagna a un deficit istruttorio, poiché il ricorrente non era presente ai fatti né ha partecipato alle decisioni organizzative contestate. La sua partecipazione al procedimento avrebbe potuto chiarire il suo ruolo e contestare la riconducibilità delle condotte a sé.

  • Rigettato
    Carenza di interesse

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, ritenendo che il provvedimento impugnato incide direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente, disponendo la revoca della sua accettazione come Flight Operations Nominated Person, trascendendo la dimensione meramente endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno e del nesso causale

    Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria poiché il ricorrente non ha fornito prova del danno né del nesso causale tra il vizio procedimentale e il danno lamentato. Sebbene la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere sulla legittimità del provvedimento, per il risarcimento era necessaria la prova che tale apporto avrebbe determinato un esito favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5939
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5939
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo