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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 860 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Camillo mancino e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Mineo.
OGGETTO: Pensione ordinaria di inabilità, art. 2 Legge 222/1984
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio previdenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente, che ha pure svolto una puntuale e condivisibile analisi delle note critiche formulate dal difensore del ricorrente avverso la bozza di relazione peritale, ha concluso nel senso che: “All'epoca della presentazione della domanda in prima istanza, nonché all'epoca della visita di CTU, l'attore
[...]
, NON trovandosi Egli nell'assoluta e permanente impossibilità di Parte_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa, NON poteva essere considerato inabile ai sensi dell'art. 2 della legge 222 del 12 giugno 1984”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Nell'accertata mancata ricorrenza del requisito sanitario previsto dall'art. 2 L. 222/1984, il ricorso va respinto.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
AU RU
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Camillo mancino e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Mineo.
OGGETTO: Pensione ordinaria di inabilità, art. 2 Legge 222/1984
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio previdenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente, che ha pure svolto una puntuale e condivisibile analisi delle note critiche formulate dal difensore del ricorrente avverso la bozza di relazione peritale, ha concluso nel senso che: “All'epoca della presentazione della domanda in prima istanza, nonché all'epoca della visita di CTU, l'attore
[...]
, NON trovandosi Egli nell'assoluta e permanente impossibilità di Parte_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa, NON poteva essere considerato inabile ai sensi dell'art. 2 della legge 222 del 12 giugno 1984”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Nell'accertata mancata ricorrenza del requisito sanitario previsto dall'art. 2 L. 222/1984, il ricorso va respinto.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
AU RU
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