Ordinanza cautelare 27 gennaio 2021
Sentenza 27 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06064/2025REG.PROV.COLL.
N. 05762/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5762 del 2023, proposto dai dottori -OMISSIS- e dal signor -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione ZI, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della dottoressa -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI, Sezione quinta, n. 17626 del 27 dicembre 2022, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di una sede farmaceutica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Carlo Giuseppe Terranova, per delega dell'avvocato Giovanni Bruno, ed Elisa Caprio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato dinanzi al Tar del ZI il provvedimento di revoca dell’assegnazione sede farmaceutica n. 754 nel Comune di Roma.
1.1. In particolare, i dottori -OMISSIS- avevano partecipato in forma associata alla procedura straordinaria concorsuale indetta dalla Regione ZI per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili. Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, era quindi previsto che in caso di esercizio in forma associata la valutazione titoli sarebbe avvenuta sommando il punteggio per ciascuno fino al massimo indicato dal d.P.C.M. n. 298 del 1994.
1.2. All’esito della procedura concorsuale, l’associazione si collocava al n. 600 della graduatoria e nella successiva fase di interpello risultava assegnataria della suddetta sede farmaceutica.
1.3. Tuttavia, al momento dell’accettazione della sede (31 agosto 2020) emergeva che medio tempore la dottoressa -OMISSIS- era deceduta, cosicché l’Amministrazione provvedeva a rideterminare il punteggio complessivo scomputato dei titoli posseduti dalla stessa e di conseguenza a revocare l’assegnazione della sede con provvedimento n. 411588 del 7 ottobre 2020.
2. Il provvedimento di revoca è stato quindi impugnato dai dottori -OMISSIS- e dal rappresentante degli eredi della dottoressa -OMISSIS-, signor -OMISSIS-.
2.1. Il Tar del ZI, con la sentenza n. 17626 del 2022, ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.2. Secondo lo stesso Tribunale, la procedura di assegnazione della sede farmaceutica si è articolata in più fasi e il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva non avrebbe implicato la conclusione del procedimento, evento quest’ultimo che si sarebbe realizzato solo al momento dell’accettazione.
2.3. D’altra parte, ha rilevato il Tar, l’art. 12 del bando prevedeva che se si perdevano i requisiti successivamente all’interpello si poteva essere esclusi.
3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello i dottori -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-, sostenendo l’erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1. Secondo parte appellante, il Tar non ha tenuto conto che il decesso del farmacista associato, essendo intervenuto dopo l’approvazione della graduatoria di concorso, costituirebbe una circostanza non disciplinata dal bando. L’unica previsione normativa applicabile sarebbe stata quella contenuta nell’ 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, la quale stabilisce che “ Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”. La Regione ZI prima ed il giudice di primo grado poi, avrebbero dovuto applicare correttamente al caso in esame la ratio sottesa a tale previsione normativa, per consentire agli odierni ricorrenti, interessati da un evento luttuoso imprevisto, intervenuto nel notevole lasso di tempo intercorso fra l’approvazione della graduatoria (2014) e l’assegnazione della sede (2020), di conservare il diritto all’assegnazione della sede farmaceutica, acquisito per effetto dell’approvazione della graduatoria definitiva. Inoltre, diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure, la Regione ZI avrebbe dovuto consentire che al posto dell’associata deceduta subentrasse l’erede di quest’ultima, ancorché non farmacista, facendo applicazione in questo caso della ratio sottesa all’art. 7 della legge 4 agosto 2017, n. 124 con il quale è stata ammessa la titolarità di farmacie private anche in capo alle società di capitali di cui possono far parte anche soci non farmacisti.
3.2. I requisiti prescritti erano presenti in origine e pertanto l’art. 12 del bando che prevedeva che “I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede loro assegnata nei seguenti
casi: … e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello. ” non poteva trovare applicazione, a maggior ragione considerando la loro presenza all’atto dell’intervenuta approvazione della graduatoria finale, atto quest’ultimo che non poteva essere considerato una fase sub procedimentale suscettibile di essere modificata da fatti successivi (il provvedimento di assegnazione sarebbe stato quindi un atto vincolato).
4. La Regione ZI si è costituita in giudizio il 18 luglio 2023 chiedendo il rigetto dell’appello ed ha depositato un’ulteriore memoria il 15 aprile 2025.
5. Anche parte appellante ha depositato una memoria il 17 aprile 2025 e una replica il 30 aprile 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 maggio 2025.
7. L’appello non è fondato.
8. Il bando del concorso in esame prevedeva all’articolo 12 le “ Cause di esclusione dalla graduatoria ” ed in particolare che “ i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: a) rinuncia esplicita della sede; b) omessa risposta all’interpello, di cui all’art. 10; c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria; d) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all’art. 11 lettera c); e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello; f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta. In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati ”. La medesima disposizione dispone dunque che anche dopo l’interpello la mancanza di requisiti poteva essere rilevante. E presupposto logico al possesso degli stessi requisiti era ovviamente l’esistenza in vita dell’interessato.
8.1. Né, d’altra parte, può orientare in senso diverso l’invocato art. 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 che prevede che “ Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità ”. Tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi in cui la morte dell’associato interviene dopo l’autorizzazione all’apertura. In tal caso, è possibile il mantenimento dell’associazione tramite subentro di un altro soggetto ma non prima che siano decorsi tre anni. Il decesso dell’associata avvenuto nel caso di specie nel 2017 è stato invece conosciuto dalla Regione ZI solo il 31 agosto 2020 in occasione dell’accettazione della sede anche da parte di un soggetto estraneo all’associazione.
8.2. Inoltre, non è applicabile neppure il principio di cui all’art art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come riformato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, circa il subentro nell’associazione dell’erede dell’associata defunta. La norma ammette la titolarità di farmacie private in capo alle società di capitali di cui possono far parte anche soci non farmacisti, nonché la possibilità di successione di una partecipazione in una società (di capitali) titolare di farmacia, anche da parte di un erede non farmacista, ma nel rispetto del criterio dei tre anni di cui al citato art. 7 (cfr. punto 21, parere Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 69 del 2018).
8.3. In sostanza, la posizione in graduatoria e la successiva assegnazione sono intervenute considerando la farmacia in forma associata, con riconoscimento del relativo punteggio a ciascuno dei tre originari farmacisti, e pertanto risulta impossibile per l’erede della farmacista, peraltro non farmacista, di subentrare nell’associazione.
8.4. Al concorso straordinario hanno potuto prendere parte infatti solo alcune categorie di soggetti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della legge n. 27 del 2012, e, quindi, non tutti indistintamente, ma solo alcune figure in possesso di determinati requisiti. La straordinarietà è derivata dalla circostanza che tale concorso è stato espletato solo per titoli, diversamente da quello ordinario che assume la configurazione per titoli ed esami.
8.5. Più in generale, il concorso straordinario per l'accesso alla titolarità delle farmacie, come disciplinato dal citato art. 11 è caratterizzato dalla specificità della normativa che regola la fattispecie e dalla eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell'ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, e attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634). Tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. I vincitori del concorso straordinario che hanno partecipato in gestione associata devono quindi garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria (cfr. punto 21, parere Commissione speciale Consiglio di Stato n. 69 del 2018).
8.6. Infine, non può ritenersi fondata la tesi di parte appellante secondo cui l'atto finale di assegnazione della farmacia avrebbe natura vincolata, in quanto il vaglio di tutti i requisiti per la formazione della graduatoria è stato fatto a monte dalla Commissione e dalla Regione. L’Amministrazione conserva invece il potere di verifica, controllo ed accertamento della sussistenza dei requisiti anche oltre l’approvazione della graduatoria definitiva, che non determina la conclusione del procedimento che invece avviene solo al momento dell’accettazione della sede farmaceutica da parte dell’interessato in seguito ad interpello.
9. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
10. Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.