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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 36/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA OS in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Gennaro Maria Amoruso
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Mirella Arlotta
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.1.2020 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199013818215000 notificata il 23.11.2019 relativamente all'avviso di addebito 33420170004258250000 asseritamente notificato il 28.12.2017.
Ha dedotto l'illegittimità dell'avviso impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si sono costituiti in giudizio sia che contestando con varie argomentazioni la domanda CP_3 CP_4 dell'opponente e chiedendone il rigetto per infondatezza.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza e istruita mediante acquisizione di documenti, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decisa con la presente sentenza.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e segnatamente dell'intimazione di Controparte_1 pagamento opposta), in tal modo rendendo legittimata passiva sul punto. CP_4
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dalla data di ricezione dell'avviso di addebito.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica dell'atto prodromico non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002,
n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella o all'avviso di addebito (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24
d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dall'atto impositivo (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché, invece, si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto sia vizi di forma che di merito, pertanto, è proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato.
In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data
7.1.2020, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
23.11.2019.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore.
Ed invero, l' ha prodotto correttamente la relata di notifica dell'avviso di addebito recante data CP_3
28.12.2017.
Quanto alla contestazione, sollevata dall'opponente all'udienza del 6.4.2022, circa la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, si osserva che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ., sez. trib., 26/04/2017, n.10245; Cass. Civ., sez. trib., 15/07/2016, n.14501; Cassazione civile sez. trib.,
04/07/2014, n.15315).
Ne discende l'infondatezza della relativa censura.
Acclarata, pertanto, la ritualità della notifica dell'atto impositivo presupposto, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999). Inoltre, posto che dalla notifica dell'avviso di addebito, in data 28.12.2017 e l'intimazione opposta, notificata in data 23.11.2019 non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, l'opposizione deve essere rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA
OS in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 1.865,00 oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MA OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA OS in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Gennaro Maria Amoruso
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Mirella Arlotta
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.1.2020 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199013818215000 notificata il 23.11.2019 relativamente all'avviso di addebito 33420170004258250000 asseritamente notificato il 28.12.2017.
Ha dedotto l'illegittimità dell'avviso impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione quinquennale dei crediti.
Si sono costituiti in giudizio sia che contestando con varie argomentazioni la domanda CP_3 CP_4 dell'opponente e chiedendone il rigetto per infondatezza.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza e istruita mediante acquisizione di documenti, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decisa con la presente sentenza.
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e segnatamente dell'intimazione di Controparte_1 pagamento opposta), in tal modo rendendo legittimata passiva sul punto. CP_4
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dalla data di ricezione dell'avviso di addebito.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica dell'atto prodromico non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002,
n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella o all'avviso di addebito (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24
d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dall'atto impositivo (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché, invece, si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto sia vizi di forma che di merito, pertanto, è proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato.
In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tardiva nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data
7.1.2020, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
23.11.2019.
Di contro, osserva il Giudicante che non incorre in decadenza la parte ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito).
Sotto tale profilo, infatti, l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore.
Ed invero, l' ha prodotto correttamente la relata di notifica dell'avviso di addebito recante data CP_3
28.12.2017.
Quanto alla contestazione, sollevata dall'opponente all'udienza del 6.4.2022, circa la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, si osserva che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ., sez. trib., 26/04/2017, n.10245; Cass. Civ., sez. trib., 15/07/2016, n.14501; Cassazione civile sez. trib.,
04/07/2014, n.15315).
Ne discende l'infondatezza della relativa censura.
Acclarata, pertanto, la ritualità della notifica dell'atto impositivo presupposto, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999). Inoltre, posto che dalla notifica dell'avviso di addebito, in data 28.12.2017 e l'intimazione opposta, notificata in data 23.11.2019 non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, l'opposizione deve essere rigettata.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA
OS in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 1.865,00 oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MA OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021