Articolo 3 della Legge 3 agosto 1998, n. 300
Articolo 2Articolo 4
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22 agosto 1998
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24 aprile 1999
Art. 3. 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in relazione alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita' governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. L. 21 aprile 1999, n. 110 , convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che il termine di cui al suddetto articolo e' differito al 31 dicembre 1999
Entrata in vigore il 24 aprile 1999