Art. 2.
Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto. ((1)) L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.
In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 settembre 1983, n.463 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638 , ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che "Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , e' elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."
Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali a' elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di eta' dell'iscritto. ((1)) L'iscritto che non versa il contributo: obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro: l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.
In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del "non riscosso come riscosso".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 settembre 1983, n.463 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638 , ha disposto (con l'art. 4, comma 6-bis) che "Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , e' elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984."