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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est. Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 3362/2024
avente ad oggetto: separazione dei coniugi,
promossa da:
nata il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Barbero, presso il cui Parte_1 studio in Torino via Botero 16 è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Boero, presso il cui Controparte_1 studio in Torino via Madama Cristina 96 è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, e considerata ogni ulteriore domanda formulata dalle parti in precedenza,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 riferimento al matrimonio contratto in Carmagnola (TO) in data 19/9/1998, e trascritto presso il
Comune di Carmagnola al n. 104, parte 2 serie A - anno 1998;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
pagina 1 di 3 - dichiarare che nulla sarà dovuto reciprocamente dalle parti a titolo di contributo al mantenimento, salvo quanto concordato tra le parti in merito all'assegno divorzile.
- spese integralmente compensate tra le parti.
Causa nella quale il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole con nota del
4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 19.9.1998, unione dalla quale nascevano due Controparte_1 figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di essere l'unione coniugale andata in crisi, citava in giudizio per sentir dichiarare la separazione dei Parte_1 Controparte_1 coniugi con condanna del marito a versarle contributo al mantenimento e a restituirle una somma di denaro a lui data in prestito.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione, che chiedeva Controparte_1 addebitarsi alla moglie, e chiedendo rigettarsi tutte le altre domande di controparte. All'esito della udienza, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. Rimesse davanti al GI, ed all'esito di istruttoria, le parti concludevano congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
La causa era dunque rimessa immediatamente in decisione (avendo tutte le parti rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.).
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte in punto status debbano essere in questa sede accolte.
Dal contenuto e dal tenore delle rispettive difese si ricava infatti un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali, univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, presupposto quest'ultimo necessario della comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire, s'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151 c. c., la pronuncia di separazione, come concordemente richiesta, domanda come anzi detto dallo stesso
Pubblico Ministero fatta propria. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo dei coniugi circa i rapporti patrimoniali (nel senso dell'assenza di oneri a carico delle parti, fatti salvi eventuali futuri accordi stipulandi in sede di divorzio ed evidentemente non rilevanti in questa sede). In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi spostatisi in data 19.9.1998.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 2 di 3 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 6.2.2025
La Giudice Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est. Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 3362/2024
avente ad oggetto: separazione dei coniugi,
promossa da:
nata il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Barbero, presso il cui Parte_1 studio in Torino via Botero 16 è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Boero, presso il cui Controparte_1 studio in Torino via Madama Cristina 96 è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, e considerata ogni ulteriore domanda formulata dalle parti in precedenza,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 riferimento al matrimonio contratto in Carmagnola (TO) in data 19/9/1998, e trascritto presso il
Comune di Carmagnola al n. 104, parte 2 serie A - anno 1998;
- autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
pagina 1 di 3 - dichiarare che nulla sarà dovuto reciprocamente dalle parti a titolo di contributo al mantenimento, salvo quanto concordato tra le parti in merito all'assegno divorzile.
- spese integralmente compensate tra le parti.
Causa nella quale il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole con nota del
4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 19.9.1998, unione dalla quale nascevano due Controparte_1 figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di essere l'unione coniugale andata in crisi, citava in giudizio per sentir dichiarare la separazione dei Parte_1 Controparte_1 coniugi con condanna del marito a versarle contributo al mantenimento e a restituirle una somma di denaro a lui data in prestito.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione, che chiedeva Controparte_1 addebitarsi alla moglie, e chiedendo rigettarsi tutte le altre domande di controparte. All'esito della udienza, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. Rimesse davanti al GI, ed all'esito di istruttoria, le parti concludevano congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
La causa era dunque rimessa immediatamente in decisione (avendo tutte le parti rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.).
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte in punto status debbano essere in questa sede accolte.
Dal contenuto e dal tenore delle rispettive difese si ricava infatti un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali, univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, presupposto quest'ultimo necessario della comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire, s'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151 c. c., la pronuncia di separazione, come concordemente richiesta, domanda come anzi detto dallo stesso
Pubblico Ministero fatta propria. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo dei coniugi circa i rapporti patrimoniali (nel senso dell'assenza di oneri a carico delle parti, fatti salvi eventuali futuri accordi stipulandi in sede di divorzio ed evidentemente non rilevanti in questa sede). In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi spostatisi in data 19.9.1998.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 2 di 3 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 6.2.2025
La Giudice Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
pagina 3 di 3