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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 7805/2024 promossa da
nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_1
23.06.1993, C.F. , residente in [...]pinheiro n. 215 – Parque Gerassi – C.F._1
Santo André – SP – CAP 09120 -240 – Brasile, identificato con documento n. Numer_1 rilasciato il 15.08.2019;
nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_2
23.06.1993, C.F. , residente in [...]pinheiro n. 215 – Parque Gerassi – C.F._2
Santo André – SP – CAP 09120 -240 – Brasile, identificato con documento n. Num_1 rilasciato il 21.10.2020;
nata a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Controparte_1
27.09.1988, C.F. , residente in [...]n. 302 – Bloco A – C.F._3
Apartamento 4 – e Um de Marco – Sao José dos Campos – SP – Controparte_2
CAP 12237.000 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 24.04.2023; Numer_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro,
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Controparte_3
Roma, Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
All'esito della trattazione scritta del 13 dicembre 2024 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Ministro dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che ne fa formale istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.07.2024 i ricorrenti , tutti cittadini brasiliani, convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_3 sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di o o Persona_1 Persona_1
o nato a [...] il [...] da genitori italiani, Persona_2 Persona_3
e , che trasferitosi in Brasile, in epoca non precisata, vi ha Persona_4 Persona_5 vissuto tutta la vita senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione del Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza del 26 giugno 2024 ed allegato con il doc. 3
Con decreto del 12/09/2024 avanti al G.O.P. delegato in sede di dott.ssa Francesca CP_4
Pietra Caprina veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_3
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 04/12/2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso e sulle seguenti:
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 13 dicembre 2024 avanti al G.O.P. dr.ssa Francesca Pietra Caprina delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio del processo.
*°*°*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_3 costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 03.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
o o o si univa in Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 matrimonio, in terra straniera, con e dalla loro unione nasceva in Brasile in Controparte_5 data 01.06.1924, Persona_6
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Dalla unione avvenuta in data 04.12.1947 tra e che passava Persona_6 Persona_7 quindi a firmarsi nasceva in Brasile in data 20.06.1959, Persona_8 [...]
. Per_9
Dal matrimonio tra , avvenuto in data 18.12.1987 e Persona_9 Parte_3 che passava a chiamarsi nascevano in Brasile tre figli: Parte_4
(ricorrente) nata in data [...] CP_1 Parte_1
(ricorrente) nato in data [...] Parte_2
(ricorrente) nato in data [...] Parte_1
Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso si deve tuttavia ritenere sussistente l'interesse ad agire in via giudiziale laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del dell'Interno n. K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi CP_3 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano o o o poiché tale Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana a che, a sua volta, l'ha Persona_6 trasmessa a e che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli Persona_9 odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registrano in particolare un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...] Persona_8 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da o o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
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La ripartizione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_3
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe alle ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione CP_6 in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alle stesse non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 1 Vedi Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendenti in linea materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_1
23.06.1993, C.F. C.F._1
nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_2
23.06.1993, C.F. , C.F._2
nata a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Controparte_1
27.09.1988, C.F. sono cittadini italiani. C.F._3
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Carlofernardo Parisi dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre( € 545,00 per esborsi non risultano essere stato versato )spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 19 febbraio 2025 2 Vedi Cass. Sentenza n. 12542 del 27/08/2003, Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 8 di 8
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 7805/2024 promossa da
nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_1
23.06.1993, C.F. , residente in [...]pinheiro n. 215 – Parque Gerassi – C.F._1
Santo André – SP – CAP 09120 -240 – Brasile, identificato con documento n. Numer_1 rilasciato il 15.08.2019;
nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_2
23.06.1993, C.F. , residente in [...]pinheiro n. 215 – Parque Gerassi – C.F._2
Santo André – SP – CAP 09120 -240 – Brasile, identificato con documento n. Num_1 rilasciato il 21.10.2020;
nata a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Controparte_1
27.09.1988, C.F. , residente in [...]n. 302 – Bloco A – C.F._3
Apartamento 4 – e Um de Marco – Sao José dos Campos – SP – Controparte_2
CAP 12237.000 – Brasile, identificata con documento n. rilasciato il 24.04.2023; Numer_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro,
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Controparte_3
Roma, Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
All'esito della trattazione scritta del 13 dicembre 2024 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Ministro dell'Interno e, per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che ne fa formale istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.07.2024 i ricorrenti , tutti cittadini brasiliani, convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_3 sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di o o Persona_1 Persona_1
o nato a [...] il [...] da genitori italiani, Persona_2 Persona_3
e , che trasferitosi in Brasile, in epoca non precisata, vi ha Persona_4 Persona_5 vissuto tutta la vita senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione del Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza del 26 giugno 2024 ed allegato con il doc. 3
Con decreto del 12/09/2024 avanti al G.O.P. delegato in sede di dott.ssa Francesca CP_4
Pietra Caprina veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_3
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 04/12/2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso e sulle seguenti:
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 13 dicembre 2024 avanti al G.O.P. dr.ssa Francesca Pietra Caprina delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio del processo.
*°*°*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_3 costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 03.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
o o o si univa in Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 matrimonio, in terra straniera, con e dalla loro unione nasceva in Brasile in Controparte_5 data 01.06.1924, Persona_6
pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Dalla unione avvenuta in data 04.12.1947 tra e che passava Persona_6 Persona_7 quindi a firmarsi nasceva in Brasile in data 20.06.1959, Persona_8 [...]
. Per_9
Dal matrimonio tra , avvenuto in data 18.12.1987 e Persona_9 Parte_3 che passava a chiamarsi nascevano in Brasile tre figli: Parte_4
(ricorrente) nata in data [...] CP_1 Parte_1
(ricorrente) nato in data [...] Parte_2
(ricorrente) nato in data [...] Parte_1
Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato
pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso si deve tuttavia ritenere sussistente l'interesse ad agire in via giudiziale laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del dell'Interno n. K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi CP_3 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano o o o poiché tale Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana a che, a sua volta, l'ha Persona_6 trasmessa a e che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli Persona_9 odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registrano in particolare un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...] Persona_8 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da o o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto vuoi ad una errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali vuoi al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Il che spiega perché in tali casi gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo. Nel caso che ci occupa, nonostante la verificazione del fenomeno suddetto, non paiono sussistere dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza degli attori ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
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La ripartizione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che CP_3
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe alle ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione CP_6 in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alle stesse non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 1 Vedi Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendenti in linea materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_1
23.06.1993, C.F. C.F._1
nato a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Parte_2
23.06.1993, C.F. , C.F._2
nata a [...]é dos Campos/SP – Brasile il Controparte_1
27.09.1988, C.F. sono cittadini italiani. C.F._3
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Carlofernardo Parisi dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre( € 545,00 per esborsi non risultano essere stato versato )spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 19 febbraio 2025 2 Vedi Cass. Sentenza n. 12542 del 27/08/2003, Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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