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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9753 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12611/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12611/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), ( ), quali Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi di ( ), rappresentati e difesi dall'avv. Mario Persona_1 C.F._6
Iuzzolino, presso lo studio del quale, in San Giorgio a Cremano (NA), via A. Gramsci n. 38, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
), in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difesa dall'avv. Francesco Postiglione ( ) presso lo studio del quale, in C.F._7
Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 168, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno appellato la sentenza n. 8119/2025 (resa a definizione del giudizio avente R. G. n.
pagina 1 di 5 29994/2018) mediante la quale il Giudice di Pace di Napoli, nell'accogliere la domanda di restituzione di somme dovute a fronte dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.
193062 concluso dal dante causa degli odierni appellanti, ha condannato Persona_1 [...] al pagamento agli attori della “somma di euro 1.720,40, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al soddisfo”, nonché al pagamento, in favore dell'avv. Mario Iuzzolino, difensore distrattario, “delle spese processuali che si liquidano in euro 346,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
ed € 43 per c.u.”. Il gravame risulta proposto: 1) in relazione alla parte in cui il primo giudice non ha condannato la convenuta al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo;
2) in relazione alla parte in cui, nonostante l'accoglimento (sostanzialmente) integrale della domanda, il primo giudice ha liquidato le spese di lite “discostandosi in maniera significativa dalla nota spese depositata in giudizio in data 13.02.2024, sostanzialmente disattendendola in assenza delle necessarie motivazioni e della quantificazione per ciascuna singola fase, omettendo addirittura di liquidare i compensi e le spese vive sostenute per la fase della mediazione, obbligatoria per il caso di specie. Inoltre, il Giudice di prime cure liquidava le spese vive sostenute (errando) secondo lo scaglione di valore inferiore (cfr. € 43,00 per c.u. e nulla per marca) rendendo evidente una svista riferita allo scaglione di valore da applicare.” (pp. 7 ed 8 dell'atto di appello). ha chiesto di rigettare l'appello osservando: i) che l'art. 1284, co. 4, c.c. non è Controparte_1 applicabile al caso di specie, ma, solo, alle ipotesi di inadempimento contrattuale e che la liquidazione dei soli interessi “legali” va intesa quale liquidazione ai sensi del primo comma dell'articolo da ultimo citato;
ii) che neppure gli interessi possono (come preteso dalla controparte) ritenersi dovuti dall'estinzione del contratto di finanziamento (31.08.2016) spettando in realtà gli stessi solo dal momento dell'accertamento giudiziale;
iii) che corretta deve essere ritenuta anche la decisione sulle spese di lite ricorrendo, in concreto, una soccombenza reciproca (“Cass. civ., Sez. VI,
24.11.2020, n. 26508”) atteso che la domanda originariamente proposta per euro 2.042,50, è stata poi ridotta ad euro 1.720,40, a seguito del rimborso ricevuto da OR (nella misura di euro
322,04).
2. L'appello è fondato nella misura di seguito indicata.
2.1. Con riferimento al motivo di gravame sopra indicato al n. 1) gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza così da conseguire, sulla somma di euro 1.720,40, gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dalla estinzione del finanziamento (31.08.2016) alla proposizione della domanda
(14.2.2018) e gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 2 di 5 2.1.1. Nella parte in cui gli eredi di hanno chiesto la condanna della banca al Persona_1 pagamento degli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dall'estinzione anticipata alla domanda il gravame è infondato.
Premesso che quella formulata in primo grado deve essere qualificata come domanda di ripetizione dell'indebito, non può non osservarsi che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha “inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Ebbene, gli attori in primo grado (che pure erano gravati da un simile onere -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 7 maggio 2024, n. 12362) non hanno provato la mala fede della banca (la quale, in verità, ben può ritenersi addirittura esclusa avuto riguardo alla forte innovatività della decisione della Corte di giustizia nel procedimento Lexitor -confermata, del resto, dalle note conseguenze legislative e giurisprudenziali), sì che gli interessi possono essere riconosciuti solo a far data dalla domanda giudiziale (14.2.2018).
2.1.2. A partire dalla domanda giudiziale gli interessi sono (così come chiesto di pronunziare all'esito del presente giudizio) effettivamente dovuti ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. applicabile anche alle domande formulate ai sensi dell'art. 2033 c.c. come di recente, convincentemente affermato da Cass., sez. 1, ord. 29 luglio 2025, n. 21806 cui qui si rinvia (oltre che per il riferimento ad ulteriori, conformi precedenti di legittimità) per la confutazione degli argomenti di segno contrario prospettati dall'odierna appellata.
2.2. Con riferimento al motivo di gravame sopra indicato al n. 2 (dagli appellanti formulato nella consapevolezza della possibilità di una liquidazione anche inferiore ai valori minimi normativamente previsti -si veda il precedente di legittimità a riguardo citato nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio) non può condividersi la difesa della banca secondo la quale la pronunzia di una condanna contenuta nella ridotta misura di euro 1.720,40 va intesa come conseguenza di una soccombenza reciproca;
la stessa, infatti, è stata -in realtà- conseguenza di un pagamento effettuato (da un soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio) in pendenza del processo.
Tanto detto, deve pure precisarsi che è ben possibile per il giudice del gravame procedere ad una integrazione della motivazione della sentenza appellata e che, per effetto di una simile integrazione, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate come segue (comunque, in misura ben inferiore rispetto a quella richiesta).
2.2.1. In particolare, ritiene questo Giudice che i compensi per l'attività svolta in primo grado vadano liquidati alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore sino ad euro 5.200,00 tenuto conto della routinarietà del giudizio pagina 3 di 5 di primo grado e dell'attività effettivamente svolta (si pensi, ad esempio, al mancato svolgimento di istruttoria orale o contabile). Ne discende che, in luogo della somma liquidata (euro 346 oltre accessori), al difensore distrattario deve essere riconosciuto l'importo di euro 632,50, oltre accessori di legge.
2.2.2. Devono altresì essere riconosciuti al difensore distrattario i compensi per l'attività di mediazione da quantificare in euro 284,00 oltre accessori di legge in applicazione dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per la fase di attivazione della mediazione quanto a domande di valore sino ad euro 5.200,00 (non potendo essere riconosciuta la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, del medesimo decreto richiesta in primo grado sia perché tale richiesta non risulta in questa sede reiterata, sia perché -in ogni caso- la domanda è stata proposta da una sola parte -pur soggettivamente complessa- ed il diritto va ricondotto pur sempre all'unitaria posizione sostanziale del de cuius, ). Persona_1
2.2.3. La sentenza di primo grado deve essere riformata altresì nella parte in cui ha liquidato in euro
43,00 (e non in euro 125,00) le spese per contributo unificato. Gli esborsi vanno infatti quantificati nella misura corrispondente al valore della domanda e non possono non tener conto anche di euro
27,00 per la marca da bollo.
Non sono dovuti invece gli euro 50,00 richiesti per “Spese esenti di Mediazione con fattura” (così la nota spese prodotta avanti al primo giudice) in difetto di qualsivoglia documentazione a sostegno di un simile pagamento.
3. L'appello è risultato solo parzialmente fondato (non risulta infatti accolta la domanda tesa alla condanna al pagamento degli interessi per il periodo compreso tra l'estinzione anticipata del contratto di mutuo e la proposizione della domanda e le spese per l'attività processuale di primo grado sono state liquidate in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto). Tale circostanza integra (tenuto pure conto della giurisprudenza di legittimità citata dall'appellata) una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 degli odierni appellanti (creditori in solido), della somma di euro 1.720,40, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 14.2.2018 al saldo;
pagina 4 di 5 2) in parziale accoglimento dell'appello condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. Mario Iuzzolino, difensore distrattario, delle spese di giudizio del primo grado che si liquidano nella complessiva somma di euro 916,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. per compensi e, per esborsi, in euro 125,00;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12611/2025 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), ( ), quali Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 eredi di ( ), rappresentati e difesi dall'avv. Mario Persona_1 C.F._6
Iuzzolino, presso lo studio del quale, in San Giorgio a Cremano (NA), via A. Gramsci n. 38, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
), in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difesa dall'avv. Francesco Postiglione ( ) presso lo studio del quale, in C.F._7
Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 168, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 hanno appellato la sentenza n. 8119/2025 (resa a definizione del giudizio avente R. G. n.
pagina 1 di 5 29994/2018) mediante la quale il Giudice di Pace di Napoli, nell'accogliere la domanda di restituzione di somme dovute a fronte dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.
193062 concluso dal dante causa degli odierni appellanti, ha condannato Persona_1 [...] al pagamento agli attori della “somma di euro 1.720,40, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al soddisfo”, nonché al pagamento, in favore dell'avv. Mario Iuzzolino, difensore distrattario, “delle spese processuali che si liquidano in euro 346,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
ed € 43 per c.u.”. Il gravame risulta proposto: 1) in relazione alla parte in cui il primo giudice non ha condannato la convenuta al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo;
2) in relazione alla parte in cui, nonostante l'accoglimento (sostanzialmente) integrale della domanda, il primo giudice ha liquidato le spese di lite “discostandosi in maniera significativa dalla nota spese depositata in giudizio in data 13.02.2024, sostanzialmente disattendendola in assenza delle necessarie motivazioni e della quantificazione per ciascuna singola fase, omettendo addirittura di liquidare i compensi e le spese vive sostenute per la fase della mediazione, obbligatoria per il caso di specie. Inoltre, il Giudice di prime cure liquidava le spese vive sostenute (errando) secondo lo scaglione di valore inferiore (cfr. € 43,00 per c.u. e nulla per marca) rendendo evidente una svista riferita allo scaglione di valore da applicare.” (pp. 7 ed 8 dell'atto di appello). ha chiesto di rigettare l'appello osservando: i) che l'art. 1284, co. 4, c.c. non è Controparte_1 applicabile al caso di specie, ma, solo, alle ipotesi di inadempimento contrattuale e che la liquidazione dei soli interessi “legali” va intesa quale liquidazione ai sensi del primo comma dell'articolo da ultimo citato;
ii) che neppure gli interessi possono (come preteso dalla controparte) ritenersi dovuti dall'estinzione del contratto di finanziamento (31.08.2016) spettando in realtà gli stessi solo dal momento dell'accertamento giudiziale;
iii) che corretta deve essere ritenuta anche la decisione sulle spese di lite ricorrendo, in concreto, una soccombenza reciproca (“Cass. civ., Sez. VI,
24.11.2020, n. 26508”) atteso che la domanda originariamente proposta per euro 2.042,50, è stata poi ridotta ad euro 1.720,40, a seguito del rimborso ricevuto da OR (nella misura di euro
322,04).
2. L'appello è fondato nella misura di seguito indicata.
2.1. Con riferimento al motivo di gravame sopra indicato al n. 1) gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza così da conseguire, sulla somma di euro 1.720,40, gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dalla estinzione del finanziamento (31.08.2016) alla proposizione della domanda
(14.2.2018) e gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
pagina 2 di 5 2.1.1. Nella parte in cui gli eredi di hanno chiesto la condanna della banca al Persona_1 pagamento degli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dall'estinzione anticipata alla domanda il gravame è infondato.
Premesso che quella formulata in primo grado deve essere qualificata come domanda di ripetizione dell'indebito, non può non osservarsi che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha “inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Ebbene, gli attori in primo grado (che pure erano gravati da un simile onere -tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 7 maggio 2024, n. 12362) non hanno provato la mala fede della banca (la quale, in verità, ben può ritenersi addirittura esclusa avuto riguardo alla forte innovatività della decisione della Corte di giustizia nel procedimento Lexitor -confermata, del resto, dalle note conseguenze legislative e giurisprudenziali), sì che gli interessi possono essere riconosciuti solo a far data dalla domanda giudiziale (14.2.2018).
2.1.2. A partire dalla domanda giudiziale gli interessi sono (così come chiesto di pronunziare all'esito del presente giudizio) effettivamente dovuti ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. applicabile anche alle domande formulate ai sensi dell'art. 2033 c.c. come di recente, convincentemente affermato da Cass., sez. 1, ord. 29 luglio 2025, n. 21806 cui qui si rinvia (oltre che per il riferimento ad ulteriori, conformi precedenti di legittimità) per la confutazione degli argomenti di segno contrario prospettati dall'odierna appellata.
2.2. Con riferimento al motivo di gravame sopra indicato al n. 2 (dagli appellanti formulato nella consapevolezza della possibilità di una liquidazione anche inferiore ai valori minimi normativamente previsti -si veda il precedente di legittimità a riguardo citato nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio) non può condividersi la difesa della banca secondo la quale la pronunzia di una condanna contenuta nella ridotta misura di euro 1.720,40 va intesa come conseguenza di una soccombenza reciproca;
la stessa, infatti, è stata -in realtà- conseguenza di un pagamento effettuato (da un soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio) in pendenza del processo.
Tanto detto, deve pure precisarsi che è ben possibile per il giudice del gravame procedere ad una integrazione della motivazione della sentenza appellata e che, per effetto di una simile integrazione, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate come segue (comunque, in misura ben inferiore rispetto a quella richiesta).
2.2.1. In particolare, ritiene questo Giudice che i compensi per l'attività svolta in primo grado vadano liquidati alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore sino ad euro 5.200,00 tenuto conto della routinarietà del giudizio pagina 3 di 5 di primo grado e dell'attività effettivamente svolta (si pensi, ad esempio, al mancato svolgimento di istruttoria orale o contabile). Ne discende che, in luogo della somma liquidata (euro 346 oltre accessori), al difensore distrattario deve essere riconosciuto l'importo di euro 632,50, oltre accessori di legge.
2.2.2. Devono altresì essere riconosciuti al difensore distrattario i compensi per l'attività di mediazione da quantificare in euro 284,00 oltre accessori di legge in applicazione dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per la fase di attivazione della mediazione quanto a domande di valore sino ad euro 5.200,00 (non potendo essere riconosciuta la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, del medesimo decreto richiesta in primo grado sia perché tale richiesta non risulta in questa sede reiterata, sia perché -in ogni caso- la domanda è stata proposta da una sola parte -pur soggettivamente complessa- ed il diritto va ricondotto pur sempre all'unitaria posizione sostanziale del de cuius, ). Persona_1
2.2.3. La sentenza di primo grado deve essere riformata altresì nella parte in cui ha liquidato in euro
43,00 (e non in euro 125,00) le spese per contributo unificato. Gli esborsi vanno infatti quantificati nella misura corrispondente al valore della domanda e non possono non tener conto anche di euro
27,00 per la marca da bollo.
Non sono dovuti invece gli euro 50,00 richiesti per “Spese esenti di Mediazione con fattura” (così la nota spese prodotta avanti al primo giudice) in difetto di qualsivoglia documentazione a sostegno di un simile pagamento.
3. L'appello è risultato solo parzialmente fondato (non risulta infatti accolta la domanda tesa alla condanna al pagamento degli interessi per il periodo compreso tra l'estinzione anticipata del contratto di mutuo e la proposizione della domanda e le spese per l'attività processuale di primo grado sono state liquidate in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto). Tale circostanza integra (tenuto pure conto della giurisprudenza di legittimità citata dall'appellata) una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 degli odierni appellanti (creditori in solido), della somma di euro 1.720,40, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 14.2.2018 al saldo;
pagina 4 di 5 2) in parziale accoglimento dell'appello condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. Mario Iuzzolino, difensore distrattario, delle spese di giudizio del primo grado che si liquidano nella complessiva somma di euro 916,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. per compensi e, per esborsi, in euro 125,00;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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