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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2022
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, Parte_1 presso il cui studio in Portici (NA), al corso Garibaldi n. 85 elett.te domicilia;
(RICORRENTE) CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli MA Marazza e Controparte_1
Domenico De Feo che la rapp.tano e difendono, come da procura in atti, ed elett.te domiciliata a presso lo studio dell'avv.to Agostino Imposimato sito in Caserta alla Via F. Ricciardi 4 (RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 6.5.2022 il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della società dal 20.11.1989, con inquadramento nel V livello del CCNL Controparte_1
Telecomunicazioni, adibito al settore Open Access per la gestione della rete esterna e mansioni di tecnico on field consistenti in interventi tecnici da espletarsi presso la clientela, esponeva che a far data da agosto 2013 era stato collocato alla sede aziendale in Santa Maria Capua Vetere, ricevendo in dotazione un autoveicolo aziendale per recarsi dai vari clienti siti presso la Provincia di Caserta e nella zona di Napoli Nord e seguendo un orario settimanale di 5 giorni per 7,38 ore giornaliere, in media sulla fascia retribuita dalle 8.30 alle 16,38, o dalle 11.52 alle 20.00, compresa la pausa di 30 minuti. Deduceva che l'autoveicolo aziendale, contenente l'attrezzatura necessaria all'espletamento dell'attività lavorativa, è sempre stato in custodia, da agosto 2013 ad aprile 2022, in garage presso la Centrale TIM in Santa Maria Capua Vetere Stadio e che sullo stesso è installato un applicativo denominato “FAS” (oggi Click mobile) che si interfaccia con un sistema informativo denominato “WFM”, sul quale confluiscono tutti gli interventi/attività lavorative da svolgere e che, comunque, non consentono di utilizzare l'autoveicolo per scopi diversi dall'attività lavorativa. Rappresentava che, in data 27 marzo 2013, con l'obiettivo di migliorare la CP_1 produttività aziendale, aveva sottoscritto, con le OO.SS., accordi di prossimità che avevano introdotto per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” definendo nuove modalità operative che si sostanziavano nella cd. “franchigia” per cui: la prestazione
1 lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request, mentre la fine dell'orario giornaliero sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo di primo intervento, e pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Pertanto, a seguito del citato accordo, vi è un arco temporale di un massimo di 60 minuti giornalieri (30 + 30), durante il quale il lavoratore svolge le medesime attività (per le quali in precedenza era regolarmente retribuito), senza tuttavia più maturare il diritto a retribuzione. Tanto premesso, lamentava l'illegittimità della clausola dell'accordo sindacale rispetto alla Direttiva 2003/88/CE che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni e che pertanto nel caso di specie, il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da CP_1 ritenersi a tutti gli effetti come orario di lavoro. Dedotta la nullità parziale dell'accordo sindacale del 27.3.2013, nella parte in cui prevede una franchigia (non retribuita) a carico dei tecnici on field con riferimento all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa, parte ricorrente concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo per lo spostamento dalla sede di ricovero dell'automezzo sociale, sia essa presso la sede aziendale più vicina al proprio domicilio, o presso il proprio domicilio, al luogo del primo intervento della giornata, nonchè del tempo occorrente per il rientro dal luogo dell'ultimo intervento alla sede di ricovero dell'autoveicolo, nella misura complessiva, da luglio 2013 al aprile 2022 di 30 minuti giornalieri (15 per primo intervento + 16 per ultimo intervento …, o in quella diversa misura giornaliera ritenuta anche in via equitativa come di giustizia, e, per l'effetto: - condannare al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 16.936,18, come da analitico conteggio allegato al presente atto, quale sua parte integrante, o quel diverso anche maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo”, con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva la società convenuta, contestando il ricorso in fatto ed in diritto, deducendone in via preliminare l'inammissibilità nonché la prescrizione;
nel merito, ne sosteneva l'infondatezza e concludeva per il rigetto dello stesso. Nelle more del giudizio, con le note di trattazione scritta depositate in data 29.5.2024, ribadito con le note del 8.6.2025 (cfr. fasc. telem.), il ricorrente limitava la domanda al minor periodo da agosto 2013 a giugno 2019, stante le previsioni dell'accordo 18 luglio 2019, chiedendo condannarsi la società resistente al pagamento di euro 11. 349,87, giusto nuovo conteggio riepilogativo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli saldi al soddisfo. Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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2 Il Tribunale osserva. La domanda è fondata e merita accoglimento, condividendo questo giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. le argomentazioni espresse ormai in modo granitico da molteplici pronunce di merito, di primo grado anche di questo Tribunale e di appello, su casi del tutto analoghi al presente (cfr., ex multis sent. n. 1267 del 19.6.2023, Pres. ) da ultimo confermate Per_1 anche dall'intervento della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 17094/24). Per un corretto inquadramento della questione occorre precisare le circostanze di causa. E' pacifico che originariamente - prima dell'intervento dell'accordo del 27.3.2013 - i tecnici come l'odierno ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per timbrare il cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la CP_1 giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività; che, al termine dell'orario di lavoro dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale. Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1- 7-2013) si introduceva per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa (doc. 3 in atti). Tale accordo stabiliva che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”; che pertanto veniva “ prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…” A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale. Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una
“franchigia” a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario stesso.
3 Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione avrebbe determinato un CP_1 miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale, e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo intervento e da quel momento sono a disposizione di;
prima di tale momento, i tecnici – secondo la CP_1 prospettazione della convenuta – possono disporre liberamente del loro tempo e lo stesso vale per la fine della giornata lavorativa, talché, terminato l'ultimo intervento, essi sono liberi. La prospettazione non è condivisibile. Infatti i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività. Non risulta che i tecnici possano utilizzare l'auto per scopi privati, anzi, è pacifico che l'auto sia utilizzata unicamente per recarsi sui siti per lo svolgimento degli interventi (le work request), quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Inoltre, il terminale FAS, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che nel tragitto che essi percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, i tecnici non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale. A questo punto occorre verificare la legittimità della previsione contrattuale che ha escluso dall'orario di lavoro – e dai conseguenti obblighi retributivi – il tempo che i tecnici on field impiegano per recarsi nel luogo del primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ove essa è custodita, e il tempo necessario, al termine dell'ultimo intervento, per fare ritorno al luogo di ricovero del veicolo. Pertanto deve individuarsi la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posta l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a)
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE). Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito
4 dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva 93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario. A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro ) in cui si è chiarito che “l'articolo Controparte_2
2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”. Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. Ebbene, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni.
Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request. In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali. Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata, quindi deve ritenersi pacifica – di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è quindi uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata. E' quindi innegabile che i tecnici, quale il ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di CP_1 anche durante lo spostamento da e per le work requests;
ed è altresì escluso che, durante questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi). Infine – avuto riguardo alla tesi della convenuta secondo cui l'attore avrebbe dovuto impugnare l'accordo del 27.3.2013 nel suo complesso e non solo con riguardo alla clausola dell'orario di lavoro - a fronte del contrasto delle clausole dell'accordo con le norme imperative civilistiche,
5 non può rilevare la previsione dell'accordo secondo cui “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data” non potendo le parti, attraverso una declaratoria di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una norma imperativa. Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contrario alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata;
poiché dagli atti di causa non emergono risultanze atte a ritenere che in assenza della clausola esaminata, le parti non avrebbero concluso l'accordo, deve dichiararsene la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. limitatamente alla clausola in oggetto. In conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo, fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti. Sul punto si è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto (Cass. 3-11-2021, n.31340 in un caso identico a quello in esame;
Cass. 27920/2021; n.37286/2021). Con riguardo alla quantificazione della retribuzione spettante, osserva questo Giudicante che il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede ed il luogo dell'intervento, ed al ritorno, tra il luogo dell'ultima work request e la sede ove riporre il mezzo di trasporto, è stato indicato nell'accordo sindacale e non è in contestazione. Solo la qualificazione di tale tempo è in contestazione. Ritiene quindi questo Giudice che il lavoratore non sia tenuto a fornire alcuna altra prova sulla quantificazione del tempo, risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire quale tempo di lavoro. Sul punto la società convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dal lavoratore, prescrizione decorrente in costanza di rapporto. La doglianza non è condivisibile, ritenendo la scrivente di aderire convintamente al recente orientamento di legittimità secondo il quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
6 assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6.9.2022, n.26246; 20.10.2022 n.30957). E poiché nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato, non è neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art.2948 n.4 c.c. per i crediti maturati a far data dal 2013, sicché l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento. Infine, occorre tener conto delle modifiche intervenute con l'accordo sindacale 18 luglio 2019, richiamato da controparte (cfr. memoria difensiva), e della previsione relativa alle nuove modalità di attestazione oraria, in particolare per il personale TE On LD (quale il ricorrente) che custodisce l'autoveicolo presso una sede aziendale, visto quanto ivi disposto, secondo cui il dipendente: “sarà tenuto ad attestare l'inizio della prestazione lavorativa al momento del ritiro dell'automezzo sociale presso il sito individuato dall'Azienda”, e parimenti “… la fine della prestazione lavorativa al termine dell'orario di servizio presso il sito di ricovero dell'automezzo sociale”. Pertanto, alla stregua di tale accordo, lo stesso ricorrente ha limitato l'originaria domanda riformulando i conteggi in relazione al periodo da agosto 2013 al giugno 2019, come da nuovi conteggi prodotti dalla difesa del ricorrente. Questi ultimi, corretti sia nell'impostazione che nello sviluppo, scevri da vizi logici o da errori di calcolo, sono pienamente condivisi dal Giudicante. In conclusione, la deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1
di complessivi €11.349,87, oltre accessori come per legge. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana lorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro;
b) condanna la spa al pagamento in favore di di complessivi € CP_1 Parte_1
11.349,87oltre accessori come per legge;
c) condanna la spa al pagamento delle spese processuali, liquidandole in CP_1 complessivi €.2.420,00 oltre Iva e Cpa, per legge e spese generali con attribuzione agli Avv. Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere dichiaratisi anticipatari;
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 19.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Fabiana Iorio
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