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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8403/2024 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), domiciliati come in C.F._2 Parte_3 C.F._3
atti; rappresentati e difesi dall'avv. ADRIANO RODOLFO CAVALLARO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA AMORE giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Orbene, ritiene il decidente che debba essere innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché gli attori, che inizialmente avevano chiesto la restituzione della somma di Euro
13.570,86, indebitamente percepita dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo hanno rinunciato alla domanda.
La declaratoria della cessazione della materia del contendere cui perviene il giudice di merito non incontra, come tipologia di definizione del giudizio, alcun ostacolo perchè il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di "definizione" o di "non definizione" del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere "di rito" o "di merito".
Quanto alla regolamentazione delle spese, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione,
totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939).
Nel caso in esame sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, perché la questione della legittimazione passiva sulla domanda di rimborso nell'ipotesi di somme prelevate o da trattenute dall'agente della riscossione è controversa ed è stata variamente risolta anche da questo Tribunale, sebbene da ultimo nel senso della legittimazione passiva dell'ente impositore, come argomentato da parte convenuta. Deve peraltro considerarsi che, discussa la questione in udienza, parte attrice non ha inteso ulteriormente insistere.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8403/2024 R.G., così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8403/2024 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), domiciliati come in C.F._2 Parte_3 C.F._3
atti; rappresentati e difesi dall'avv. ADRIANO RODOLFO CAVALLARO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CONCETTA AMORE giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Orbene, ritiene il decidente che debba essere innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché gli attori, che inizialmente avevano chiesto la restituzione della somma di Euro
13.570,86, indebitamente percepita dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo hanno rinunciato alla domanda.
La declaratoria della cessazione della materia del contendere cui perviene il giudice di merito non incontra, come tipologia di definizione del giudizio, alcun ostacolo perchè il codice di rito, come emerge dalle norme degli artt. 275 e segg., non disciplina la decisione con l'indicazione di particolari formulazioni, facendo leva solo sul concetto neutro di "definizione" o di "non definizione" del giudizio e precisando soltanto che il contenuto dell'una o dell'altra può essere "di rito" o "di merito".
Quanto alla regolamentazione delle spese, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione,
totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939).
Nel caso in esame sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, perché la questione della legittimazione passiva sulla domanda di rimborso nell'ipotesi di somme prelevate o da trattenute dall'agente della riscossione è controversa ed è stata variamente risolta anche da questo Tribunale, sebbene da ultimo nel senso della legittimazione passiva dell'ente impositore, come argomentato da parte convenuta. Deve peraltro considerarsi che, discussa la questione in udienza, parte attrice non ha inteso ulteriormente insistere.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8403/2024 R.G., così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3