Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2025, proposto da
AR LF, ARnna LF, EL LF, CE EL, AR IS EL, EN EL, NN AR CA, TR GO CA, TR EL, AR EL, UD EL, GE EL, VA EL, EL RI, IN RI, IN RI, AT RI, GI RI, GE RU, AR RU, NA PO, rappresentati e difesi dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1617/2022, pronunciata in data 15 aprile 2022 dal Tribunale civile di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa RA SA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Comune di Palermo è stato condannato “a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in € 2.277,00 per spese vive ed in € 9.415,00 oltre ad oneri e accessori di legge” .
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono dunque tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto anche riguardo al passaggio in giudicato del titolo, risultante da attestazione in atti, ed all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Comune, di cui è stata fornita prova.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei sensi di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore di parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta ).
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Nomina commissario ad acta , ai sensi e per gli effetti indicati in parte motiva, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.403,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
RA SA SS, Primo Referendario, Estensore
Marco AR Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SA SS | ER TI |
IL SEGRETARIO