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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1988/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Santa Domenica Talao - Via Ten-Minervini 1 87020 Santa Domenica Talao CS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6098/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13686 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.5.2025 il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 6098/2023, del 29.9.2023 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha respinto il ricorso promosso dal medesimo contribuente avverso l'avviso di accertamento avente a oggetto IMU per l'anno 2016.
Il giudicante, rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica, anche in considerazione dell'applicazione del regime della sanatoria ex art. 156 c.p.c. ha, nel merito, respinto anche l'eccezione di difetto di motivazione prospettata.
In questa sede il ricorrente reitera le eccezioni già respinte rilevando, quanto alla notifica, che l'inesistenza (addebitabile alla mancata indicazione, sulla copia depositata dal contribuente, della persona cui è consegnato l'atto e il luogo di consegna) è vizio insanabile, e, con riguardo alla motivazione, la sua contraddittorietà, in relazione ai già denunciati profili.
Il Comune di Santa Domenica Talao non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Deve condividersi l'applicazione del principio dettato dall'art. 156 c.p.c. trattandosi, nel caso in esame, di vizi che seppur accertati comporterebbero la nullità e non l'inesistenza della notifica, sanata, quindi, dalla proposizione tempestiva del ricorso.
In effetti si rammenta e condivide il principio già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di notificazione l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto” mentre “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa”. Infondato è, poi, il motivo di ricorso con cui il contribuente lamenta la carente motivazione dell'avviso di accertamento che, invece, contiene tutti gli elementi fondamentali della pretesa tributaria, individuando catastalmente gli immobili accertati, il soggetto passivo dell'imposta, gli estremi delle disposizioni normative di rango primario e secondario e, segnatamente, delle deliberazioni comunali applicate.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello. La mancata costituzione del Comune resistente esime dalla statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Il Giudice estensore Il Presidente
ON AC RO TE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1988/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Santa Domenica Talao - Via Ten-Minervini 1 87020 Santa Domenica Talao CS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6098/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13686 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.5.2025 il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 6098/2023, del 29.9.2023 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha respinto il ricorso promosso dal medesimo contribuente avverso l'avviso di accertamento avente a oggetto IMU per l'anno 2016.
Il giudicante, rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica, anche in considerazione dell'applicazione del regime della sanatoria ex art. 156 c.p.c. ha, nel merito, respinto anche l'eccezione di difetto di motivazione prospettata.
In questa sede il ricorrente reitera le eccezioni già respinte rilevando, quanto alla notifica, che l'inesistenza (addebitabile alla mancata indicazione, sulla copia depositata dal contribuente, della persona cui è consegnato l'atto e il luogo di consegna) è vizio insanabile, e, con riguardo alla motivazione, la sua contraddittorietà, in relazione ai già denunciati profili.
Il Comune di Santa Domenica Talao non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Deve condividersi l'applicazione del principio dettato dall'art. 156 c.p.c. trattandosi, nel caso in esame, di vizi che seppur accertati comporterebbero la nullità e non l'inesistenza della notifica, sanata, quindi, dalla proposizione tempestiva del ricorso.
In effetti si rammenta e condivide il principio già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di notificazione l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto” mentre “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa”. Infondato è, poi, il motivo di ricorso con cui il contribuente lamenta la carente motivazione dell'avviso di accertamento che, invece, contiene tutti gli elementi fondamentali della pretesa tributaria, individuando catastalmente gli immobili accertati, il soggetto passivo dell'imposta, gli estremi delle disposizioni normative di rango primario e secondario e, segnatamente, delle deliberazioni comunali applicate.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello. La mancata costituzione del Comune resistente esime dalla statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Il Giudice estensore Il Presidente
ON AC RO TE