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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1404/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8852/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licenza - Via Don Minzoni 12 00026 Licenza RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00141 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243048036 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243048036 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243048036 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorso iscritto al n. RGR 8852/2025 proposto da
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Difensore_1, con domicilio eletto presso lo studio del difensore nel processo tributario telematico,
RICORRENTE
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Sig. Nominativo_1, come da mandato in atti,
e
Comune di Licenza – Ufficio Tributi, in persona del Sindaco pro tempore (non costituito),
RESISTENTI
avente ad oggetto: impugnazione dell'estratto di ruolo n. 9720256566 e della cartella di pagamento n. 097
2024 02430480 36/002, per TARI-TEFA anni 2016, 2017 e 2018, per complessivi euro 4.068,88.
Ricorrente/ come in atti
Resistente/ come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Svolgimento del processo (FATTO) Con ricorso ritualmente notificato in data 16/04/2025 e depositato nei termini, Ricorrente_1, nata a [...] il Data di nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, in qualità di coobbligata unitamente ai signori Nominativo_2 Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma l'estratto di ruolo n. 9720256566 e la cartella di pagamento n.
09720240243048036/002, notificata il 17/02/2025, per omesso pagamento di TARI e TEFA richiesti dal
Comune di Licenza per gli anni dal 2016 al 2018, per l'importo complessivo di euro 4.068,88, comprensivo di spese di notifica.
La ricorrente esponeva che l'importo sarebbe dovuto, secondo quanto indicato nella cartella impugnata, in forza dei seguenti avvisi di accertamento:
○ avviso n. 93 4319 per l'anno 2016, datato 24/10/2019, indicato come notificato il 09/11/2019;
○ avviso n. 278 4319 per l'anno 2017, datato 24/10/2019;
○ avviso n. 115 4319 per l'anno 2018, datato 30/10/2019, indicato come notificato il 19/11/2019.
Secondo la prospettazione difensiva, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di tali avvisi di accertamento presupposti, né è dato comprendere a che titolo venga richiesto il versamento del tributo alla stessa per gli anni dal 2016 al 2018, «quale coobbligata con il proprio padre Nominativo_2 nato a CI (RM) il 01/10/1940 e peraltro deceduto a Nemi il 24/10/2016 (all. 2), nonché con la propria madre
Nominativo_3 e con i due fratelli Nominativo_4 e Nominativo_5».
A pagine 1 e 5 della cartella esattoriale, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione indica che la ricorrente « sarebbe coobbligata in solido al pagamento unitamente ad altri soggetti», ma – come dedotto in ricorso e ribadito nelle memorie – «non è dato comprendere chi sia il debitore principale» e la cartella «doveva indicare con chiarezza chi fosse il debitore principale, mentre vengono indicati solo i nominativi dei coobbligati (uno di questi, oltretutto, deceduto quasi dieci anni fa)», con conseguente impossibilità per la ricorrente di «esercitare compiutamente il diritto di difesa».
Con il primo motivo, rubricato «Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto», la ricorrente eccepiva:
○ mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 93 4319/2016, 278 4319/2017 e 115 4319/2018;
○ decadenza del Comune di Licenza dal diritto di esigere il tributo, posto che, per i tributi di competenza dell'ente locale, gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato, e che, «anche considerando la sospensione del periodo tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020», il Comune risulta comunque decaduto dall'esigere il tributo per gli anni dal 2016 al 2018.
Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della cartella per vizio di forma», la ricorrente deduceva che la cartella «è incompleta e quindi affetta da vizio», in quanto:
○ non è chiaro «chi sia il debitore principale» tra i soggetti indicati come coobbligati;
○ tra tali soggetti figura il padre Nominativo_2 deceduto il 24/10/2016, con errore nella individuazione dei debitori e nel titolo della coobbligazione;
○ tale indeterminatezza pregiudica il pieno esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso si concludeva chiedendo all'On.le Corte adita di «annullare la cartella esattoriale impugnata e gli avvisi di accertamento presupposti in quanto mai notificati», con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con istanza di discussione in pubblica udienza.
Con memorie illustrative, l'avv. Difensore_1 ribadiva che:
○ «il Comune di Licenza non risulta essersi costituito in giudizio e, pertanto, non ha fornito alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 93 4319 per l'anno 2016, n. 278 4319 per l'anno 2017 e n. 115 4319 per l'anno 2018»;
○ «la cartella esattoriale e gli atti presupposti sono quindi illegittimi e l'Ente locale è decaduto dal diritto di esigere il pagamento»;
○ l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito carenza di legittimazione passiva, mentre, secondo la difesa della ricorrente, il litisconsorzio necessario dell'Agente della riscossione è «evidente in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva», con richiamo a Cass. civ. n. 3870/2024, richiamata a sostegno della qualifica processuale dell'Agente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la propria limitata legittimazione ai soli profili di riscossione e sostenendo la regolarità della cartella e delle notifiche, nonché la propria estraneità al merito della pretesa TARI/TEFA del Comune di Licenza. Il Comune di Licenza risultava non costituito in giudizio, come espressamente rilevato nelle memorie della ricorrente, e non ha quindi depositato documentazione né difese scritte, segnatamente in ordine alla prova della notifica degli avvisi di accertamento TARI-TEFA 2016-2018.
All'udienza del 15/01/2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Motivi della decisione (DIRITTO)
3.1 Oggetto del giudizio e limiti del decisum
Il ricorso è articolato in due motivi principali:
○ omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e conseguente decadenza del Comune di
Licenza dal potere impositivo per TARI-TEFA anni 2016-2018; [14]
○ nullità della cartella per vizio di forma, in particolare per la mancata chiara indicazione del debitore principale e per l'erronea individuazione/indicazione dei coobbligati, tra cui un soggetto deceduto.
Non sono stati dedotti altri motivi oltre a quelli espressamente enunciati nel ricorso e sviluppati nelle memorie, sicché la decisione è circoscritta a tali profili, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, evitando ogni vizio di ultrapetizione.
3.2 Sul primo motivo: omessa notifica, decadenza e prescrizione
Con il primo motivo, la ricorrente deduce che:
○ non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento n. 93 4319 (2016), n. 278 4319 (2017),
n. 115 4319 (2018);
○ per i tributi locali come TARI-TEFA, gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato»;
○ «anche considerando la sospensione del periodo tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020», il Comune di
Licenza sarebbe comunque «decaduto dall'esigere il pagamento del tributo per gli anni dal 2016 al 2018
».
Tale motivo è fondato.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Licenza, espressamente evidenziata nelle memorie difensive, comporta che l'ente impositore non ha fornito alcuna prova documentale in ordine:
○ all'esistenza e al contenuto degli avvisi di accertamento TARI-TEFA 2016-2018;
○ alla loro effettiva e rituale notificazione alla contribuente entro il termine decadenziale.
La sola indicazione, nella cartella, degli estremi numerici e delle date degli avvisi non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica, gravando sull'ente impositore l'onere di provare, con le relative relate e ricevute, la regolarità delle notifiche, tanto più a fronte della specifica allegazione contraria della contribuente.
La ricorrente ha poi espressamente dedotto la decadenza del Comune dal potere impositivo rispetto alle annualità 2016-2018, parametrando il termine al quinquennio di legge, anche in considerazione della sospensione Covid dal 08/03/2020 al 31/05/2020, senza che tale allegazione sia stata oggetto di effettiva contestazione documentata.
Ne consegue che il Comune di Licenza:
○ non ha provato di aver notificato gli avvisi di accertamento TARI-TEFA entro il termine decadenziale di legge;
○ non ha fornito prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione, successivi agli anni d'imposta e idonei ad arrestare il decorso del termine quinquennale, come specificamente eccepito in ricorso.
In stretta aderenza al primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata:
○ l'omessa notifica degli avvisi di accertamento TARI-TEFA per le annualità 2016, 2017 e 2018;
○ la decadenza del Comune di Licenza dal diritto di pretendere il relativo tributo per dette annualità;
○ la prescrizione quinquennale della pretesa TARI-TEFA per dette annualità, per mancata prova di atti interruttivi ritualmente notificati alla ricorrente.
Tale statuizione consente l'accoglimento integrale del primo motivo, restando il decisum perfettamente contenuto entro il perimetro del petitum processuale.
3.3 Sul secondo motivo: vizio formale della cartella e coobbligazione
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la cartella sia «incompleta e quindi affetta da vizio», poiché:
○ a pagine 1 e 5 è indicata la sua qualità di «coobbligata in solido» con «padre, madre e fratelli», ma «non è dato comprendere chi sia il debitore principale»;
○ tra i coobbligati viene indicato anche il padre Nominativo_2 «deceduto quasi dieci anni fa»;
○ ciò rende impossibile «esercitare compiutamente il diritto di difesa».
Dalla cartella prodotta in atti risulta, in effetti, che:
○ la contribuente è indicata «in qualità di coobbligata» unitamente a Nominativo_2 Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5;
○ non viene specificato il titolo giuridico della coobbligazione (proprietà o detenzione dell'immobile, qualità di erede, ecc.);
○ non è indicato chi sia, eventualmente, il debitore principale;
○ tra i soggetti indicati figura Nominativo_2 di cui è documentato il decesso in data 24/10/2016.
Ciò determina una carenza motivazionale e di chiarezza soggettiva, perché la contribuente non è posti in condizione di comprendere con precisione: ○ se sia chiamata a rispondere come intestataria principale del tributo, come erede o per altra ragione;
○ come siano ripartiti gli importi tra i diversi coobbligati;
○ per quale motivo un soggetto deceduto da anni continui ad essere indicato tra i coobbligati.
Ne discende un vizio formale e motivazionale della cartella, nei termini dedotti dalla ricorrente, che si aggiunge ai vizi accertati con riferimento al primo motivo.
Anche il secondo motivo va pertanto accolto, restando assorbite eventuali questioni di merito sulla quantificazione del tributo non espressamente articolate in via autonoma nel ricorso.
3.4 Effetti dell'annullamento
L'accoglimento di entrambi i motivi comporta l'annullamento dell'estratto di ruolo n. 9720256566 e della cartella di pagamento n. 097 2024 02430480 36/002, nonché lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo per TARI-TEFA 2016-2018 nei confronti della ricorrente, con estinzione integrale della pretesa tributaria in parola.
3.5 Spese di giudizio
Ai sensi del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico, in solido, dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e del Comune di Licenza – Ufficio Tributi, quali parti integralmente soccombenti.
Le spese sono liquidate in conformità alla nota spese depositata dalla ricorrente, redatta ai sensi del DM
10 marzo 2014, n. 55 (Tabella n. 23), che indica:
○ valore della lite: € 4.063,00;
○ totale compensi ridotti ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992 (B): € 928,80;
○ rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (C): € 139,32;
○ totale D (B + C): € 1.068,12;
○ esborsi indicati pari a € 0,00 nella nota prodotta.
La Corte reputa tali importi congrui in relazione al valore e alla complessità della lite e li recepisce integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica accoglie integralmente il ricorso;
-annulla, nei confronti di Ricorrente_1, l'estratto di ruolo n. 9720256566 e la cartella di pagamento n. 097 2024 02430480 36/002, emessa per TARI-TEFA relative alle annualità 2016,
2017 e 2018 per complessivi euro 4.068,88, di cui euro 4.063,00 per tributi e accessori iscritti a ruolo ed euro 5,88 per diritti di notifica;
- ordina ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere allo sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo in forza della cartella di pagamento n. 097 2024 02430480 36/002 nei confronti di Ricorrente_1; - condanna in solido il Comune di Licenza – Ufficio Tributi e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rifondere a Ricorrente_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 928,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, pari ad euro 139,32, per un totale di euro 1.068,12, oltre CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1, come da nota spese depositata.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8852/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licenza - Via Don Minzoni 12 00026 Licenza RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00141 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243048036 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243048036 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243048036 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorso iscritto al n. RGR 8852/2025 proposto da
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Difensore_1, con domicilio eletto presso lo studio del difensore nel processo tributario telematico,
RICORRENTE
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Sig. Nominativo_1, come da mandato in atti,
e
Comune di Licenza – Ufficio Tributi, in persona del Sindaco pro tempore (non costituito),
RESISTENTI
avente ad oggetto: impugnazione dell'estratto di ruolo n. 9720256566 e della cartella di pagamento n. 097
2024 02430480 36/002, per TARI-TEFA anni 2016, 2017 e 2018, per complessivi euro 4.068,88.
Ricorrente/ come in atti
Resistente/ come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Svolgimento del processo (FATTO) Con ricorso ritualmente notificato in data 16/04/2025 e depositato nei termini, Ricorrente_1, nata a [...] il Data di nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, in qualità di coobbligata unitamente ai signori Nominativo_2 Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma l'estratto di ruolo n. 9720256566 e la cartella di pagamento n.
09720240243048036/002, notificata il 17/02/2025, per omesso pagamento di TARI e TEFA richiesti dal
Comune di Licenza per gli anni dal 2016 al 2018, per l'importo complessivo di euro 4.068,88, comprensivo di spese di notifica.
La ricorrente esponeva che l'importo sarebbe dovuto, secondo quanto indicato nella cartella impugnata, in forza dei seguenti avvisi di accertamento:
○ avviso n. 93 4319 per l'anno 2016, datato 24/10/2019, indicato come notificato il 09/11/2019;
○ avviso n. 278 4319 per l'anno 2017, datato 24/10/2019;
○ avviso n. 115 4319 per l'anno 2018, datato 30/10/2019, indicato come notificato il 19/11/2019.
Secondo la prospettazione difensiva, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di tali avvisi di accertamento presupposti, né è dato comprendere a che titolo venga richiesto il versamento del tributo alla stessa per gli anni dal 2016 al 2018, «quale coobbligata con il proprio padre Nominativo_2 nato a CI (RM) il 01/10/1940 e peraltro deceduto a Nemi il 24/10/2016 (all. 2), nonché con la propria madre
Nominativo_3 e con i due fratelli Nominativo_4 e Nominativo_5».
A pagine 1 e 5 della cartella esattoriale, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione indica che la ricorrente « sarebbe coobbligata in solido al pagamento unitamente ad altri soggetti», ma – come dedotto in ricorso e ribadito nelle memorie – «non è dato comprendere chi sia il debitore principale» e la cartella «doveva indicare con chiarezza chi fosse il debitore principale, mentre vengono indicati solo i nominativi dei coobbligati (uno di questi, oltretutto, deceduto quasi dieci anni fa)», con conseguente impossibilità per la ricorrente di «esercitare compiutamente il diritto di difesa».
Con il primo motivo, rubricato «Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto», la ricorrente eccepiva:
○ mancata notifica degli avvisi di accertamento n. 93 4319/2016, 278 4319/2017 e 115 4319/2018;
○ decadenza del Comune di Licenza dal diritto di esigere il tributo, posto che, per i tributi di competenza dell'ente locale, gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato, e che, «anche considerando la sospensione del periodo tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020», il Comune risulta comunque decaduto dall'esigere il tributo per gli anni dal 2016 al 2018.
Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della cartella per vizio di forma», la ricorrente deduceva che la cartella «è incompleta e quindi affetta da vizio», in quanto:
○ non è chiaro «chi sia il debitore principale» tra i soggetti indicati come coobbligati;
○ tra tali soggetti figura il padre Nominativo_2 deceduto il 24/10/2016, con errore nella individuazione dei debitori e nel titolo della coobbligazione;
○ tale indeterminatezza pregiudica il pieno esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso si concludeva chiedendo all'On.le Corte adita di «annullare la cartella esattoriale impugnata e gli avvisi di accertamento presupposti in quanto mai notificati», con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con istanza di discussione in pubblica udienza.
Con memorie illustrative, l'avv. Difensore_1 ribadiva che:
○ «il Comune di Licenza non risulta essersi costituito in giudizio e, pertanto, non ha fornito alcuna prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 93 4319 per l'anno 2016, n. 278 4319 per l'anno 2017 e n. 115 4319 per l'anno 2018»;
○ «la cartella esattoriale e gli atti presupposti sono quindi illegittimi e l'Ente locale è decaduto dal diritto di esigere il pagamento»;
○ l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito carenza di legittimazione passiva, mentre, secondo la difesa della ricorrente, il litisconsorzio necessario dell'Agente della riscossione è «evidente in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva», con richiamo a Cass. civ. n. 3870/2024, richiamata a sostegno della qualifica processuale dell'Agente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la propria limitata legittimazione ai soli profili di riscossione e sostenendo la regolarità della cartella e delle notifiche, nonché la propria estraneità al merito della pretesa TARI/TEFA del Comune di Licenza. Il Comune di Licenza risultava non costituito in giudizio, come espressamente rilevato nelle memorie della ricorrente, e non ha quindi depositato documentazione né difese scritte, segnatamente in ordine alla prova della notifica degli avvisi di accertamento TARI-TEFA 2016-2018.
All'udienza del 15/01/2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Motivi della decisione (DIRITTO)
3.1 Oggetto del giudizio e limiti del decisum
Il ricorso è articolato in due motivi principali:
○ omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e conseguente decadenza del Comune di
Licenza dal potere impositivo per TARI-TEFA anni 2016-2018; [14]
○ nullità della cartella per vizio di forma, in particolare per la mancata chiara indicazione del debitore principale e per l'erronea individuazione/indicazione dei coobbligati, tra cui un soggetto deceduto.
Non sono stati dedotti altri motivi oltre a quelli espressamente enunciati nel ricorso e sviluppati nelle memorie, sicché la decisione è circoscritta a tali profili, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, evitando ogni vizio di ultrapetizione.
3.2 Sul primo motivo: omessa notifica, decadenza e prescrizione
Con il primo motivo, la ricorrente deduce che:
○ non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento n. 93 4319 (2016), n. 278 4319 (2017),
n. 115 4319 (2018);
○ per i tributi locali come TARI-TEFA, gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato»;
○ «anche considerando la sospensione del periodo tra il 08/03/2020 ed il 31/05/2020», il Comune di
Licenza sarebbe comunque «decaduto dall'esigere il pagamento del tributo per gli anni dal 2016 al 2018
».
Tale motivo è fondato.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Licenza, espressamente evidenziata nelle memorie difensive, comporta che l'ente impositore non ha fornito alcuna prova documentale in ordine:
○ all'esistenza e al contenuto degli avvisi di accertamento TARI-TEFA 2016-2018;
○ alla loro effettiva e rituale notificazione alla contribuente entro il termine decadenziale.
La sola indicazione, nella cartella, degli estremi numerici e delle date degli avvisi non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica, gravando sull'ente impositore l'onere di provare, con le relative relate e ricevute, la regolarità delle notifiche, tanto più a fronte della specifica allegazione contraria della contribuente.
La ricorrente ha poi espressamente dedotto la decadenza del Comune dal potere impositivo rispetto alle annualità 2016-2018, parametrando il termine al quinquennio di legge, anche in considerazione della sospensione Covid dal 08/03/2020 al 31/05/2020, senza che tale allegazione sia stata oggetto di effettiva contestazione documentata.
Ne consegue che il Comune di Licenza:
○ non ha provato di aver notificato gli avvisi di accertamento TARI-TEFA entro il termine decadenziale di legge;
○ non ha fornito prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione, successivi agli anni d'imposta e idonei ad arrestare il decorso del termine quinquennale, come specificamente eccepito in ricorso.
In stretta aderenza al primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata:
○ l'omessa notifica degli avvisi di accertamento TARI-TEFA per le annualità 2016, 2017 e 2018;
○ la decadenza del Comune di Licenza dal diritto di pretendere il relativo tributo per dette annualità;
○ la prescrizione quinquennale della pretesa TARI-TEFA per dette annualità, per mancata prova di atti interruttivi ritualmente notificati alla ricorrente.
Tale statuizione consente l'accoglimento integrale del primo motivo, restando il decisum perfettamente contenuto entro il perimetro del petitum processuale.
3.3 Sul secondo motivo: vizio formale della cartella e coobbligazione
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la cartella sia «incompleta e quindi affetta da vizio», poiché:
○ a pagine 1 e 5 è indicata la sua qualità di «coobbligata in solido» con «padre, madre e fratelli», ma «non è dato comprendere chi sia il debitore principale»;
○ tra i coobbligati viene indicato anche il padre Nominativo_2 «deceduto quasi dieci anni fa»;
○ ciò rende impossibile «esercitare compiutamente il diritto di difesa».
Dalla cartella prodotta in atti risulta, in effetti, che:
○ la contribuente è indicata «in qualità di coobbligata» unitamente a Nominativo_2 Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5;
○ non viene specificato il titolo giuridico della coobbligazione (proprietà o detenzione dell'immobile, qualità di erede, ecc.);
○ non è indicato chi sia, eventualmente, il debitore principale;
○ tra i soggetti indicati figura Nominativo_2 di cui è documentato il decesso in data 24/10/2016.
Ciò determina una carenza motivazionale e di chiarezza soggettiva, perché la contribuente non è posti in condizione di comprendere con precisione: ○ se sia chiamata a rispondere come intestataria principale del tributo, come erede o per altra ragione;
○ come siano ripartiti gli importi tra i diversi coobbligati;
○ per quale motivo un soggetto deceduto da anni continui ad essere indicato tra i coobbligati.
Ne discende un vizio formale e motivazionale della cartella, nei termini dedotti dalla ricorrente, che si aggiunge ai vizi accertati con riferimento al primo motivo.
Anche il secondo motivo va pertanto accolto, restando assorbite eventuali questioni di merito sulla quantificazione del tributo non espressamente articolate in via autonoma nel ricorso.
3.4 Effetti dell'annullamento
L'accoglimento di entrambi i motivi comporta l'annullamento dell'estratto di ruolo n. 9720256566 e della cartella di pagamento n. 097 2024 02430480 36/002, nonché lo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo per TARI-TEFA 2016-2018 nei confronti della ricorrente, con estinzione integrale della pretesa tributaria in parola.
3.5 Spese di giudizio
Ai sensi del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico, in solido, dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e del Comune di Licenza – Ufficio Tributi, quali parti integralmente soccombenti.
Le spese sono liquidate in conformità alla nota spese depositata dalla ricorrente, redatta ai sensi del DM
10 marzo 2014, n. 55 (Tabella n. 23), che indica:
○ valore della lite: € 4.063,00;
○ totale compensi ridotti ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992 (B): € 928,80;
○ rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (C): € 139,32;
○ totale D (B + C): € 1.068,12;
○ esborsi indicati pari a € 0,00 nella nota prodotta.
La Corte reputa tali importi congrui in relazione al valore e alla complessità della lite e li recepisce integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica accoglie integralmente il ricorso;
-annulla, nei confronti di Ricorrente_1, l'estratto di ruolo n. 9720256566 e la cartella di pagamento n. 097 2024 02430480 36/002, emessa per TARI-TEFA relative alle annualità 2016,
2017 e 2018 per complessivi euro 4.068,88, di cui euro 4.063,00 per tributi e accessori iscritti a ruolo ed euro 5,88 per diritti di notifica;
- ordina ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere allo sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo in forza della cartella di pagamento n. 097 2024 02430480 36/002 nei confronti di Ricorrente_1; - condanna in solido il Comune di Licenza – Ufficio Tributi e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione a rifondere a Ricorrente_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 928,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, pari ad euro 139,32, per un totale di euro 1.068,12, oltre CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1, come da nota spese depositata.