TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 22/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9545/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Scandurra;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Silvana Mariotti;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 13.10.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320190008750028000, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di contributi previdenziali relativi alla gestione artigiani e somme aggiuntive per l'anno 2013.
Deduce la “mancata notifica di qualunque atto impositivo prodromico”, la
“avvenuta prescrizione del presunto diritto di credito” e la “maturata decadenza dei termini per l'emissione del provvedimento impugnato”.
Con memoria difensiva depositata in data 9.4.2025, si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 L'udienza del 22/4/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
Innanzitutto, occorre verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Nella specie, la data di notifica allegata da parte ricorrente (id est: 5.9.2024) non è specificamente contestata dall' e risulta altresì dalla relata di notifica prodotta da CP_1
parte ricorrente.
2 Da quanto detto consegue che l'opposizione agli atti esecutivi spiegata con l'odierno ricorso (sub specie di omessa notifica di un atto prodromico e di decadenza) è tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cui rimanda l'art. 29 D.lgs. 46/1999), mentre l'opposizione al ruolo (sub specie di prescrizione) deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
In particolare, va ritenuta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di CP_1
addebito opposto.
3.2. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Quanto alle somme aggiuntive, la Suprema Corte ha precisato che “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua
3 accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass.
8814/2008; v. anche C. Cass. S.U. 5076/2015).
3.3. Nel caso in esame, stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione, l'eccepita prescrizione risulta maturata a decorrere dall'invocata notifica del presupposto avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle CodiceFiscale_1
Entrate in data 17.7.2018 (cfr. memoria difensiva dell' e doc. n. 2 ivi allegato), tenuto CP_1 conto della successiva notifica dell'avviso di addebito de quo solamente in data 5.9.2024, allorquando era già integralmente decorso l'anzidetto termine quinquennale di prescrizione, in difetto di ulteriori e tempestivi atti interruttivi documentati dall' . CP_1
3.4. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche tenendo conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e
182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), non avendo l'odierno resistente – come detto – validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, considerando l'ultimo atto interruttivo del credito invocato dall' CP_1
(id est: notifica del suindicato avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 17.7.2018), il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 17.7.2023.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 23.5.2024, sicché appare intempestiva la notifica dell'avviso di addebito eseguita il 5.9.2024.
3.5. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato dall' nella propria memoria difensiva. CP_1
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542
4 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei […] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
5 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.6. Anche nella specie, l'avviso di addebito opposto riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2013 (richiesti dapprima in data 17.7.2018 e da ultimo in data
5.9.2024) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio
2020”, sia dell'art. 68 co. 4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28.2.2020 al 31.12.2021.
6 3.7. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'avviso di addebito e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche a decorrere dalla notifica dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate in data 17.7.2018 e considerando l'anzidetta sospensione COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati non dovuti perché prescritti i contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto e illegittima la loro CP_1
iscrizione a ruolo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito impugnato.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme CP_1 aggiuntive portati dall'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 22/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
7