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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6765 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2577/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n. 2503/2021 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1
d'Amministrazione Dott. , elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_2
Corso Umberto I n. 381, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pellegrino (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, unitamente C.F._1 all'Avv.Alessandro Bigoni ( ) in virtù di procura rilasciata CodiceFiscale_2 per la procedura monitoria e le fasi e i gradi successivi
PEC: Email_1
PEC: Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino al Corso
Vittorio Emanuele, 16, presso lo studio dell'Avv. Antonello Aucelli (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta
(PEC: Email_3
APPELLATO CONCLUSIONI
Con le note scritte scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 30.10.2025, entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6.2.2019 il proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1396 emesso dal Tribunale di
Benevento il 2.11.2018, notificato il 2.1.2019, con il quale era ingiunto il pagamento in favore di della somma di E. 9.936,00, oltre interessi legali e spese Parte_1 della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
- l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per mancanza delle formalità richieste ex art. 3 bis della legge n. 53/94 e s.m.i.;
- l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria, stante l'assenza di valore giuridico dell'asserita nota di certificazione del credito del 22.4.2015 a firma dell'allora Sindaco Dr , non riferibile all'Ente, priva di riconoscibilità, CP_2 senza attestazione di protocollo e dunque non tale da poter impegnare il Comune;
inoltre con la citata nota il Sindaco si limitava a sottolineare che in caso di accertata esistenza dei crediti, la pretesa doveva essere rivolta all'
[...]
; comunque non gli Controparte_3 era opponibile la cessione del credito del 2.2.2015, in quanto non notificata;
- l'inesistenza del credito risultante dalle fatture n. 247 del 10.11.2009 e 280 dell'11.12.2009.
Tanto premesso chiedeva “in via preliminare, sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
a) accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c.; b) accertare e dichiarare che alcun credito vanta la nei confronti dell'Ente opponente per i motivi espressi e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite. Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Si costituiva la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo, Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale n.A1.
Nel merito contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata la condanna in via solidale e/o autonoma, del
[...]
e/o dell' , “al pagamento Controparte_1 Parte_3 della somma per sorte capitale di € 9.936,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa”.
Il Tribunale di Benevento rigettava la richiesta di chiamata del terzo in quanto
“soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio” e sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto, considerato che “parte opponente ha disconosciuto il documento in virtù del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo”.
Depositata documentazione, rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza del 21.7.2021 la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.2503/2021 il Tribunale di Benevento così provvedeva: “1) accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
2) compensa tra le parti Parte_1 le spese di lite”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 6.6.2022 proponeva appello la sulla base di tre motivi, così rubricati: 1. “Erroneità, contraddittorietà, Parte_1 manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove circa
l'esistenza del credito vantato da ”, 2. “Erroneità della motivazione in punto Pt_1 di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 1264 c.c.”, 3. “Erroneità e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 69 R.D. 2440/23”.
Chiedeva pertanto “In via principale: - riformare la sentenza n.2503/2021 emessa dal Tribunale di Benevento e appellata da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1396/18 emesso dal Tribunale di Benevento;
- con integrale refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: - riformare la sentenza n.2503/2021 emessa dal Tribunale di
Benevento e appellata da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'appellante nei confronti del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 condannare quest'ultimo al pagamento in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma per sorte capitale di € 9.936,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- con integrale refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1 “Vero che le minori ed ono state collocate su richiesta Per_1 Persona_2 del Comune di presso la Comunità RZ dal Controparte_1
31/8/09 al 30/11/09?” (si rammostrino al testimone i documenti 5 e 11, fasc.
; Pt_1
2 “Vero che le minori ed al momento del collocamento Per_1 Persona_2 presso la Comunità RZ erano residenti nel Comune di CP_1
?”
[...]
(si rammostrino al testimone i documenti 5 e 11, fasc. ; Pt_1
3 “Vero che tra il Comune di in persona del Sindaco Dott. Controparte_1
e l'Azienda speciale consortile per la gestione associata delle CP_2 politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale n. A1 sono intercorsi accordi relativi al pagamento del credito vantato da in forza di cessione del Parte_1 credito di cui alle fatture n. 247 del 10/11/09 e 280 dell'11/12/09?” (si rammostrino al testimone i documenti 2 e 5, fasc. ”. Pt_1
Si costituiva l'appellato, il quale, riportandosi alle precedenti difese, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione della udienza del 30.10.2025, la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c..
La questione è infatti superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
La agiva in via monitoria per ottenere dal Parte_1 Controparte_1 [...]
il pagamento della somma complessiva di E. 9.936,00 (oltre interessi e CP_1 spese), portata dalle fatture n. 247 del 10.11.2009 e n. 280 dell'11.12.2009, cedutele da RZ (società consortile cooperativa a responsabilità limitata) e recanti il corrispettivo dovuto per l'accoglienza presso una comunità da esso gestita delle minori ed er il periodo dal 31 agosto Per_1 Persona_2
2009 al 30 novembre 2009.
Tali fatture risultavano dall' “Atto ricognitivo-rettificativo di debito, parzialmente modificatorio di cessione di credito e ulteriore cessione di credito”, per scrittura privata autenticata dal Notaio reg. a Benevento il 2.2.2015 al n.927 Persona_3 serie 1T (cfr. all. B e D doc. 4, produzione di primo grado). Pt_1
In data 19.2.2015 la chiedeva al Comune di – in Pt_1 Controparte_1 seguito alla cessione da parte di RZ – il rilascio della certificazione per i crediti portati dalle fatture n. 247 (E. 6.696,00) e n. 280 (E.3.240,00), rispettivamente del 10.11.2009 e del 11.12.2009.
Con nota in data 22.4.2015 l'allora sindaco del , Controparte_1 Controparte_1
Dott. , dichiarava che i crediti portati dalle suddette fatture dovessero CP_2 essere liquidati dal Piano di Zona A1 (Consorzio politiche sociali) di Ariano Irpino come da accordo privato tra esso Sindaco e il Dott. . Persona_4
Oggetto di contestazione tra le parti è la questione relativa alla stessa esistenza del credito, nonché la questione dell'efficacia della cessione del credito del
2.2.2015.
Il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto - rigettando così la domanda proposta da con ricorso Parte_1 monitorio - ritenendo anzitutto che la certificazione di credito del 22.4.2015 non potesse essere riferita al in quanto priva del necessario supporto CP_1 deliberativo, mentre in virtù dell'art.194 del TU (Dlgs n. 267/2000) il riconoscimento di un debito fuori bilancio può avvenire solo con deliberazione consiliare;
inoltre, riteneva che la cessione di credito del 2.2.2015 non fosse stata notificata al , con conseguente sua inefficacia ex Controparte_1 art. 1264 c.c., nonché in virtù dell'art. 69 del R.D. 2440/1923, ai sensi del quale le cessioni relative a somme dovute dallo Stato devono essere notificate all'amministrazione centrale o all'ente cui spetta ordinare il pagamento e devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove circa l'esistenza del credito vantato da ”, censura la decisione del giudice di prime cure nella Pt_1 parte in cui afferma che “la certificazione del 22.4.15 non può essere riferita al
Comune; infatti la citata attestazione (che effettivamente non appare regolarmente protocollata agli atti comunali), risulta redatta dal , benché nella qualità di CP_2
Sindaco, senza il necessario supporto deliberativo necessario per la imputabilità al CP_1
Va infatti evidenziato che i provvedimenti in materia di riconoscimento di un debito fuori bilancio non possono essere adottati dal Sindaco, visto che l'art. 194 del
TU (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce tale facoltà al Consiglio
Comunale (Cfr.TAR Emilia Romagna, Bologna, sent. 16 dicembre 2020, n. 826).
Ed infatti, la norma citata dispone che il riconoscimento (ovvero, il diniego) in discorso può avvenire con “deliberazione consiliare”.
Sostiene l'appellante che la dichiarazione sottoscritta dal Sindaco sia una certificazione del credito per il rilascio della quale non era necessaria la partecipazione del Consiglio Comunale, e che alcuna efficacia può essere riconosciuta nei suoi confronti all'eventuale accordo interno tra il Comune, in persona del Sindaco, e l , in persona del Dott. Parte_3 Per_4
, per la liquidazione dei crediti portati dalle due fatture.
[...]
La censura non è fondata.
Condivide la Corte la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la certificazione del 22.4.2015 non è riferibile al in quanto non CP_1 regolarmente protocollata agli atti comunali.
Occorre premettere che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'atto su cui si fonda la pretesa creditoria dell'appellante non è il riconoscimento di un debito fuori bilancio ma una certificazione del credito.
Pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'art.194 del TU (D.Lgs n.
267/2000) – che prevede che la legittimità dei debiti fuori bilancio vada riconosciuta con deliberazione consiliare – bensì la normativa in materia di certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (D.Lgs n. 185/2008), che prevede che gli enti locali, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certifichino se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di facilitarne l'incasso e la cessione (art. 9, co.
3- bis).
Ciononostante, la certificazione del 22.4.2015 non è idonea a produrre alcun effetto, non potendo la stessa riferirsi al Comune di in quanto Controparte_1 non regolarmente protocollata agli atti comunali.
Tale certificazione infatti rientra tra gli atti assoggettati all'obbligo di registrazione di protocollo in base alla disciplina di cui agli artt. 53 del DPR n. 445/2000 (Testo
Unico della Documentazione amministrativa) e 40-bis del D.Lgs n. 82/2005
(Codice dell'amministrazione digitale), previsto in relazione all'esigenza di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, l.
241/90).
Nel caso in esame la dichiarazione, pur recando la firma del dott. CP_2 nella qualità di Sindaco e il timbro del Comune, manca del numero di protocollo e della data di registrazione di protocollo con la conseguenza che alcun effetto giuridico produce nei confronti del essendo inidonea ad impegnarlo e a CP_1 fondare la pretesa creditoria della Parte_1 Con il secondo e terzo motivo di appello, rubricati rispettivamente “erroneità della motivazione in punto di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 1264 c.c.”, e “erroneità e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 69 R.D. 2440/23”, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la cessione di credito del 2.2.2015 è inefficace nei confronti del debitore ceduto stante la mancata notifica della stessa al Comune di , sostenendo che, per Controparte_1
l'opponibilità della cessione, non è necessario che la notifica della stessa sia soggetta a particolari formalità, essendo la ratio della notifica solo quella di evitare che il debitore ceduto, ignorando l'avvenuta cessione, adempia la prestazione in favore del cedente e che, in ogni caso, la questione della notifica dell'atto di cessione è irrilevante, non avendo l'appellato già provveduto al pagamento delle fatture azionate da in favore della cedente;
peraltro ritiene che la Parte_1 disciplina speciale dettata dall'art.69, co. 1, R.D. 2440/2023 sia applicabile esclusivamente ai contratti di durata e non ai crediti derivanti da obbligazioni di fonte legislativa.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
La notifica della cessione al debitore ceduto è prevista dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione. L'art. 1264, co. 2, c.c., infatti, prevede che, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale conoscenza in virtù del principio di libertà delle forme, implicitamente fatto proprio dalla disposizione in commento, può ritenersi avvenuta anche senza notificazione o accettazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “se, per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. n.9810/2014; n. 15364/2011; n.
13954/2006; n. 7919/2004; n. 28300/2005).
Ciò significa che, se la notifica della cessione del credito è fondamentale per opporre la cessione al debitore e per stabilire a chi deve essere eseguita la prestazione perché quest'ultimo possa considerarsi liberato, la stessa notifica non incide invece sull'esistenza o sulla validità del credito, che si presume esistente, certo e determinato nel rapporto sottostante.
Ad ulteriore conferma di ciò, si rileva che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l' "adesione" della
P.A., di cui all'art.69 R.D. n. 2440/1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso in esame, invece, trovandoci di fronte ad un rapporto già definito, trova applicazione l'ordinaria disciplina codicistica.
Orbene, la pretesa creditoria avanzata dalla non è meritevole di Parte_1 accoglimento in quanto la stessa si fonda su una certificazione del credito non riconducibile inequivocabilmente all'appellato stante l'assenza CP_1 dell'attestazione di protocollo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n.2503/2021 del Tribunale di Benevento nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, con atto notificato in Controparte_1 data 6.6.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.3.966,00 per
[...] compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2577/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n. 2503/2021 vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1
d'Amministrazione Dott. , elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_2
Corso Umberto I n. 381, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pellegrino (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa, unitamente C.F._1 all'Avv.Alessandro Bigoni ( ) in virtù di procura rilasciata CodiceFiscale_2 per la procedura monitoria e le fasi e i gradi successivi
PEC: Email_1
PEC: Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino al Corso
Vittorio Emanuele, 16, presso lo studio dell'Avv. Antonello Aucelli (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta
(PEC: Email_3
APPELLATO CONCLUSIONI
Con le note scritte scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 30.10.2025, entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 6.2.2019 il proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1396 emesso dal Tribunale di
Benevento il 2.11.2018, notificato il 2.1.2019, con il quale era ingiunto il pagamento in favore di della somma di E. 9.936,00, oltre interessi legali e spese Parte_1 della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
- l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per mancanza delle formalità richieste ex art. 3 bis della legge n. 53/94 e s.m.i.;
- l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria, stante l'assenza di valore giuridico dell'asserita nota di certificazione del credito del 22.4.2015 a firma dell'allora Sindaco Dr , non riferibile all'Ente, priva di riconoscibilità, CP_2 senza attestazione di protocollo e dunque non tale da poter impegnare il Comune;
inoltre con la citata nota il Sindaco si limitava a sottolineare che in caso di accertata esistenza dei crediti, la pretesa doveva essere rivolta all'
[...]
; comunque non gli Controparte_3 era opponibile la cessione del credito del 2.2.2015, in quanto non notificata;
- l'inesistenza del credito risultante dalle fatture n. 247 del 10.11.2009 e 280 dell'11.12.2009.
Tanto premesso chiedeva “in via preliminare, sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
a) accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c.; b) accertare e dichiarare che alcun credito vanta la nei confronti dell'Ente opponente per i motivi espressi e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite. Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Si costituiva la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo, Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale n.A1.
Nel merito contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata la condanna in via solidale e/o autonoma, del
[...]
e/o dell' , “al pagamento Controparte_1 Parte_3 della somma per sorte capitale di € 9.936,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa”.
Il Tribunale di Benevento rigettava la richiesta di chiamata del terzo in quanto
“soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio” e sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto, considerato che “parte opponente ha disconosciuto il documento in virtù del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo”.
Depositata documentazione, rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza del 21.7.2021 la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.2503/2021 il Tribunale di Benevento così provvedeva: “1) accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
2) compensa tra le parti Parte_1 le spese di lite”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 6.6.2022 proponeva appello la sulla base di tre motivi, così rubricati: 1. “Erroneità, contraddittorietà, Parte_1 manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove circa
l'esistenza del credito vantato da ”, 2. “Erroneità della motivazione in punto Pt_1 di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 1264 c.c.”, 3. “Erroneità e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 69 R.D. 2440/23”.
Chiedeva pertanto “In via principale: - riformare la sentenza n.2503/2021 emessa dal Tribunale di Benevento e appellata da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1396/18 emesso dal Tribunale di Benevento;
- con integrale refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: - riformare la sentenza n.2503/2021 emessa dal Tribunale di
Benevento e appellata da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto di credito dell'appellante nei confronti del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 condannare quest'ultimo al pagamento in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, della somma per sorte capitale di € 9.936,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
- con integrale refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1 “Vero che le minori ed ono state collocate su richiesta Per_1 Persona_2 del Comune di presso la Comunità RZ dal Controparte_1
31/8/09 al 30/11/09?” (si rammostrino al testimone i documenti 5 e 11, fasc.
; Pt_1
2 “Vero che le minori ed al momento del collocamento Per_1 Persona_2 presso la Comunità RZ erano residenti nel Comune di CP_1
?”
[...]
(si rammostrino al testimone i documenti 5 e 11, fasc. ; Pt_1
3 “Vero che tra il Comune di in persona del Sindaco Dott. Controparte_1
e l'Azienda speciale consortile per la gestione associata delle CP_2 politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale n. A1 sono intercorsi accordi relativi al pagamento del credito vantato da in forza di cessione del Parte_1 credito di cui alle fatture n. 247 del 10/11/09 e 280 dell'11/12/09?” (si rammostrino al testimone i documenti 2 e 5, fasc. ”. Pt_1
Si costituiva l'appellato, il quale, riportandosi alle precedenti difese, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione della udienza del 30.10.2025, la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c..
La questione è infatti superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019 n.10422).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello proposto e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
La agiva in via monitoria per ottenere dal Parte_1 Controparte_1 [...]
il pagamento della somma complessiva di E. 9.936,00 (oltre interessi e CP_1 spese), portata dalle fatture n. 247 del 10.11.2009 e n. 280 dell'11.12.2009, cedutele da RZ (società consortile cooperativa a responsabilità limitata) e recanti il corrispettivo dovuto per l'accoglienza presso una comunità da esso gestita delle minori ed er il periodo dal 31 agosto Per_1 Persona_2
2009 al 30 novembre 2009.
Tali fatture risultavano dall' “Atto ricognitivo-rettificativo di debito, parzialmente modificatorio di cessione di credito e ulteriore cessione di credito”, per scrittura privata autenticata dal Notaio reg. a Benevento il 2.2.2015 al n.927 Persona_3 serie 1T (cfr. all. B e D doc. 4, produzione di primo grado). Pt_1
In data 19.2.2015 la chiedeva al Comune di – in Pt_1 Controparte_1 seguito alla cessione da parte di RZ – il rilascio della certificazione per i crediti portati dalle fatture n. 247 (E. 6.696,00) e n. 280 (E.3.240,00), rispettivamente del 10.11.2009 e del 11.12.2009.
Con nota in data 22.4.2015 l'allora sindaco del , Controparte_1 Controparte_1
Dott. , dichiarava che i crediti portati dalle suddette fatture dovessero CP_2 essere liquidati dal Piano di Zona A1 (Consorzio politiche sociali) di Ariano Irpino come da accordo privato tra esso Sindaco e il Dott. . Persona_4
Oggetto di contestazione tra le parti è la questione relativa alla stessa esistenza del credito, nonché la questione dell'efficacia della cessione del credito del
2.2.2015.
Il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto - rigettando così la domanda proposta da con ricorso Parte_1 monitorio - ritenendo anzitutto che la certificazione di credito del 22.4.2015 non potesse essere riferita al in quanto priva del necessario supporto CP_1 deliberativo, mentre in virtù dell'art.194 del TU (Dlgs n. 267/2000) il riconoscimento di un debito fuori bilancio può avvenire solo con deliberazione consiliare;
inoltre, riteneva che la cessione di credito del 2.2.2015 non fosse stata notificata al , con conseguente sua inefficacia ex Controparte_1 art. 1264 c.c., nonché in virtù dell'art. 69 del R.D. 2440/1923, ai sensi del quale le cessioni relative a somme dovute dallo Stato devono essere notificate all'amministrazione centrale o all'ente cui spetta ordinare il pagamento e devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Erroneità, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove circa l'esistenza del credito vantato da ”, censura la decisione del giudice di prime cure nella Pt_1 parte in cui afferma che “la certificazione del 22.4.15 non può essere riferita al
Comune; infatti la citata attestazione (che effettivamente non appare regolarmente protocollata agli atti comunali), risulta redatta dal , benché nella qualità di CP_2
Sindaco, senza il necessario supporto deliberativo necessario per la imputabilità al CP_1
Va infatti evidenziato che i provvedimenti in materia di riconoscimento di un debito fuori bilancio non possono essere adottati dal Sindaco, visto che l'art. 194 del
TU (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce tale facoltà al Consiglio
Comunale (Cfr.TAR Emilia Romagna, Bologna, sent. 16 dicembre 2020, n. 826).
Ed infatti, la norma citata dispone che il riconoscimento (ovvero, il diniego) in discorso può avvenire con “deliberazione consiliare”.
Sostiene l'appellante che la dichiarazione sottoscritta dal Sindaco sia una certificazione del credito per il rilascio della quale non era necessaria la partecipazione del Consiglio Comunale, e che alcuna efficacia può essere riconosciuta nei suoi confronti all'eventuale accordo interno tra il Comune, in persona del Sindaco, e l , in persona del Dott. Parte_3 Per_4
, per la liquidazione dei crediti portati dalle due fatture.
[...]
La censura non è fondata.
Condivide la Corte la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la certificazione del 22.4.2015 non è riferibile al in quanto non CP_1 regolarmente protocollata agli atti comunali.
Occorre premettere che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'atto su cui si fonda la pretesa creditoria dell'appellante non è il riconoscimento di un debito fuori bilancio ma una certificazione del credito.
Pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'art.194 del TU (D.Lgs n.
267/2000) – che prevede che la legittimità dei debiti fuori bilancio vada riconosciuta con deliberazione consiliare – bensì la normativa in materia di certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (D.Lgs n. 185/2008), che prevede che gli enti locali, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certifichino se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di facilitarne l'incasso e la cessione (art. 9, co.
3- bis).
Ciononostante, la certificazione del 22.4.2015 non è idonea a produrre alcun effetto, non potendo la stessa riferirsi al Comune di in quanto Controparte_1 non regolarmente protocollata agli atti comunali.
Tale certificazione infatti rientra tra gli atti assoggettati all'obbligo di registrazione di protocollo in base alla disciplina di cui agli artt. 53 del DPR n. 445/2000 (Testo
Unico della Documentazione amministrativa) e 40-bis del D.Lgs n. 82/2005
(Codice dell'amministrazione digitale), previsto in relazione all'esigenza di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, l.
241/90).
Nel caso in esame la dichiarazione, pur recando la firma del dott. CP_2 nella qualità di Sindaco e il timbro del Comune, manca del numero di protocollo e della data di registrazione di protocollo con la conseguenza che alcun effetto giuridico produce nei confronti del essendo inidonea ad impegnarlo e a CP_1 fondare la pretesa creditoria della Parte_1 Con il secondo e terzo motivo di appello, rubricati rispettivamente “erroneità della motivazione in punto di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 1264 c.c.”, e “erroneità e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento di validità e/o efficacia della cessione di credito, nonché di applicazione dell'art. 69 R.D. 2440/23”, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la cessione di credito del 2.2.2015 è inefficace nei confronti del debitore ceduto stante la mancata notifica della stessa al Comune di , sostenendo che, per Controparte_1
l'opponibilità della cessione, non è necessario che la notifica della stessa sia soggetta a particolari formalità, essendo la ratio della notifica solo quella di evitare che il debitore ceduto, ignorando l'avvenuta cessione, adempia la prestazione in favore del cedente e che, in ogni caso, la questione della notifica dell'atto di cessione è irrilevante, non avendo l'appellato già provveduto al pagamento delle fatture azionate da in favore della cedente;
peraltro ritiene che la Parte_1 disciplina speciale dettata dall'art.69, co. 1, R.D. 2440/2023 sia applicabile esclusivamente ai contratti di durata e non ai crediti derivanti da obbligazioni di fonte legislativa.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
La notifica della cessione al debitore ceduto è prevista dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione. L'art. 1264, co. 2, c.c., infatti, prevede che, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale conoscenza in virtù del principio di libertà delle forme, implicitamente fatto proprio dalla disposizione in commento, può ritenersi avvenuta anche senza notificazione o accettazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “se, per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. n.9810/2014; n. 15364/2011; n.
13954/2006; n. 7919/2004; n. 28300/2005).
Ciò significa che, se la notifica della cessione del credito è fondamentale per opporre la cessione al debitore e per stabilire a chi deve essere eseguita la prestazione perché quest'ultimo possa considerarsi liberato, la stessa notifica non incide invece sull'esistenza o sulla validità del credito, che si presume esistente, certo e determinato nel rapporto sottostante.
Ad ulteriore conferma di ciò, si rileva che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l' "adesione" della
P.A., di cui all'art.69 R.D. n. 2440/1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso in esame, invece, trovandoci di fronte ad un rapporto già definito, trova applicazione l'ordinaria disciplina codicistica.
Orbene, la pretesa creditoria avanzata dalla non è meritevole di Parte_1 accoglimento in quanto la stessa si fonda su una certificazione del credito non riconducibile inequivocabilmente all'appellato stante l'assenza CP_1 dell'attestazione di protocollo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n.2503/2021 del Tribunale di Benevento nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, con atto notificato in Controparte_1 data 6.6.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.3.966,00 per
[...] compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio