Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2290 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito in ricorso contestando quanto dedotto da controparte anche con riferimento alla documentazione da quest'ultima prodotta;
Dato atto che nel suddetto termine e comunque fino alle ore 13:25 della giornata dell'udienza non risultano depositate note per l' regolarmente costituito;
CP_1
Letti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita,
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2290 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
n.q. erede di , nata a [...] il Parte_1 Persona_1
17/01/1963 CF , in giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta CodiceFiscale_1
procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente dopo aver premesso che “Con
CP_ provvedimento del 15/09/2023 (cfr doc. 2) l comunicava alla ricorrente che: “per il periodo dal 1.1.2000
Contr al 31.12.2009, sulla prestazione DICOCCUPAZIONE del Sig. in DS eliminata per Persona_1
decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per l'importo complessivo di €. 13.014,69 per la seguente motivazione : Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti;
Corrisposta indennità disoccupazione non spettante” eccepiva la intervenuta prescrizione dell'indebito almeno con riferimento al periodo 01.01.200 – 30.6.2023 in mancanza di idonei atti interruttivi;
l'obbligo di restituire le somme al netto delle imposizione fiscale e non anche al lordo come richiesto dall' CP_1
l'intervenuto pagamento tra il 2015 ed il 2018 di parte del contestato indebito. Chiedeva pertanto “Ritenere e dichiarare non dovute dalla ricorrente l'asserito indebito dal
CP_ 01/01/2000 al 30/06/2003 per intervenuta prescrizione;
Rideterminare la pretesa restitutoria al netto
CP_ delle ritenute fiscali e di quanto già recuperato;
Condannare il convenuto al pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata nel giudizio, oltre 15% per spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Costituitosi in giudizio l' contestava quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente CP_1
richiamava e depositava atti interruttivi della prescrizione e rilevava che l'obbligo di restituzione delle somme indebite al netto della imposizione fiscale “è oggi regolata dall'art. 150 d.l. 34/2020, che ha inserito l'art. 10 comma 2 bis TUIR testo unico imposte sui redditi (DPR 917/1986)” con la conseguenza che per il periodo pregresso tale “nettizzazione” non può operare in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa ratione temporis applicabile.
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti.
Nel merito va in via preliminare evidenziato che la ricorrente non ha contestato l'esistenza del contestato indebito limitandosi ad eccepire la sussistenza di elementi idonei a modificare l'ammontare dell'importo effettivamente dovuto all'Istituto creditore.
Ciò posto la domanda risulta fondata negli invero assai ristretti limiti di seguito indicati.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Quest'ultima ha documentato (con certificato del quale deve dichiararsi l'utilizzabilità ai fini della decisione seppure depositato successivamente al ricorso ma oggetto di tempestiva richiesta della parte al di Petrosino) che il de cuius è stato residente nella via CP_3 Persona_1
Cafiso n. 491 (ex via “F” n. 219) ininterrottamente dal 20.10.1991 al 14.3.2023 (data del decesso).
L' da parte sua, ha depositato la seguente documentazione in tesi idonea ad interrompere CP_1
il decorso del termine di prescrizione: a) raccomandata a/r n. 60917831145-4 del dì 11.3.2011 spedita il 19.3.2011 consegnata il 28.3.2011 a mani della figlia del destinatario relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 1999 con domanda presentata il 28.3.2000 e riesaminata in data
11.3.2011; b) raccomandata a/r n. 60917831146-5 del dì 11.3.2011 spedita il 19.3.2011 consegnata il
28.3.2011 a mani della figlia del destinatario e relativa alla disoccupazione agricola per l'anno 2000 con domanda presentata il 27.3.2001 e riesaminata in data 11.3.2011; c) raccomandata a/r n.
60917867993-9 del dì 14.3.2011 con plico restituito al mittente per essere l'indirizzo del destinatario inesistente e relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2001 presentata il 27.3.2002 e rideterminata il 14.3.2011; d) raccomandata a/r n. 60948897673-2 del 15.3.2011 con plico restituito al mittente con indirizzo del destinatario deletato e relativo alla disoccupazione agricola per l'anno
2002 richiesta il 28.3.2002 e riesaminata il 15.3.2011; e) raccomandata a/r n. 60949252024-8 del
21.3.2011 con plico restituito al mittente con la dicitura “l'indirizzo è inesistente” e relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2003 richiesta il 25.3.2004 e riesaminata il 21.3.2011; f) raccomandata a/r n. 61196602914-0 relativa all'intero periodo 01/01/2000-31/12/2009 consegnata il 19.02.2014 a mani della figlia del destinatario;
g) raccomandata a/r n. 63013063926-2 del dì
11.11.2015 consegnata a mani della moglie del destinatario il 26.11.2015 ; h) raccomandata a/r n.
63015328244-2 del 29.02.2016 consegnata il 13.3.2016 direttamente al destinatario contenente bollettini di rateizzazione in esecuzione “del piano di recupero che ” il debitore “ha concordato” con gli uffici i) la raccomandata a/r n. 66481893519-5 del 28.02.2023 consegnata il 14.3.2023 a mani CP_1
della suocera del destinatario contenente l'espresso riferimento al “pagamento delle prossime rate del piano di recupero rateale per somme indebitamente percepite sulla prestazione
DISOCCCUPAIZONE N. DS AGR già comunicato dai nostri uffici”
Esaminata detta documentazione la ricorrente ha reiterato l'eccezione di prescrizione con riferimento alle somme dovute per l'anno 1999 2001 e 2002 (lettere a, c e d che precedono).
L'assunto non è condivisibile.
Sul punto deve infatti trovare applicazione il precetto di cui all'art 2.937 cc il quale disciplina l'istituto della “rinunzia alla prescrizione”.
Ed invero allega la stessa ricorrente che il de cuius abbia effettuato dei pagamenti a deconto del maggior importo dovuto per l'indebito oggetto del presente giudizio. Più nello specifico, la stessa ricorrente documenta pagamenti effettuati nel periodo aprile 2015-ottobre 2018, periodo nel quale era già maturata la prescrizione delle annualità su indicate.
Tali pagamenti in quanto eseguiti dal debitore medesimo (cfr. a pag. 3 del ricorso introduttivo la ricorrente espressamente deduce che “il Sig. dal 2015 al 2018 aveva già versato delle somme Per_1
da imputare all'indebito de quo”) implicano un fatto posto in essere dal debitore (soggetto che poteva validamente disporre del diritto) quando la prescrizione si era già compiuta, incompatibile con la volontà di volersi valere di detta prescrizione.
L'eccezione va quindi rigettata.
Con riferimento alla quantificazione del credito si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha eccepito la indeterminatezza del credito azionato dall' per non avere CP_1
l'istituto: tenuto conto dei pagamenti effettuati dallo specificato le somme dovute per Per_1
ciascun anno;
indicato se la somma richiesta “costituisce l'intero importo che il Sig. doveva Per_1
all' o se è parte del maggior dovuto.” CP_1
Tali allegazioni oltre che generiche appaiono infondate.
Ed invero da un lato il rigetto dell'eccezione di prescrizione rende irrilevante la imputazione del debito per quote annuali;
dall'altro, risulta dai documenti depositati dall' al momento CP_1
della costituzione in giudizio ed in relazione ai quali la ricorrente nulla ha dedotto, che con la nota del 15.4.2011 l'Istituto ha quantificato l'indebito dello Zichichi in complessivi € 24.535,74 e che con la nota del 15.9.2023 (successiva agli eseguiti pagamenti) ha indicato il debito residuo imputato pro quota alla opponente nella minor somma di € 13.014,69.
Risulta pertanto evidente lo scomputo delle somme medio tempore versate, dall'indebito complessivo inizialmente contestato.
Nulla inoltre la ricorrente ha dedotto in ordine alla circostanza che il suddetto importo sia stato “calcolato in base alla quota di eredità a lei spettante” come pure espressamente allegato dall' con la conseguenza che tenuto conto dell'indebito iniziale, dei pagamenti effettuati, CP_1
dell'imputazione dell'indebito pro quota all'odierna ricorrente quale erede dello Zichichi e dei maggiori oneri accessori nel frattempo maturati, l'eccezione sul punto risulta come detto oltre che generica infondata.
Il ricorso risulta invece fondato laddove finalizzato ad accertare il diritto della di Parte_1
restituire il contestato indebito al netto delle ritenute fiscali
Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il solvens non possa ripetere dall'accipiens più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, e, correlativamente, che il secondo non possa essere tenuto alla restituzione di somme mai entrate nella sua disponibilità patrimoniale (tra le altre, da Cass. n. 1464\12 e n. 23093\14; ord. n.
13530/19).
Ed invero secondo detto consolidato orientamento “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674; Sez. Lav.,
2 febbraio 2012, n. 1464; sez. lavoro, 11 gennaio 2006 n. 239; sez. lavoro, 26 febbraio 2002 n. 2844).
Il principio è certamente applicabile a qualunque altro soggetto che si trovi nella posizione di sostituto di imposta, e pertanto anche nei confronti dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali, quale l' CP_1
Infatti, l'art. 38 d.P.R. n. 602\73, prevede che: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento” e che “ L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata".
La disciplina in esame prevede dunque in via principale che sia il soggetto che ha effettuato il versamento a presentare istanza di rimborso e non solo in caso di errore materiale ma anche nel caso di duplicazione o “inesistenza totale o parziale dell'obbligo” di versamento.
Pertanto, quali che siano gli eventuali rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. l'art. 10, co.1 lett. d-bis) del d.P.R. n. 917\86, come modificato dalla l. 147/2013), resta il fatto che la previsione di legge, in linea principale, va carico al sostituto di imposta di richiedere il rimborso dell'imposta, donde l'obbligo restitutorio dell'accipiens nei limiti di quanto effettivamente percepito. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore o del pensionato non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sua sfera patrimoniale.
Non appare, invece condivisibile l'assunto di parte resistente, secondo il quale la cosiddetta
“nettizzazione” opererebbe solo a far data dall'entrata in vigore dell'art 150 del DL 34/2020 potendosi ritenere che detta norma si sia limitata a codificare un orientamento della giurisprudenza anche di legittimità ormai consolidato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano visto il DM 55/2014 come integrato dal
DM 147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura di 2/3 attesa il parziale rigetto delle domande proposte.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa,
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente obbligata alla restituzione dell'importo dovuto al netto delle ritenute fiscali;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura di 2/3.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo