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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1439 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 26/06/1975, elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Agrigento n. 51, presso lo studio dell'avv. Barresi Marta che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/09/1979, elettivamente domiciliata in Milano Controparte_1 Via Cesare Cantu' n.1, presso lo studio dell'avv. Donizetti Cristiana che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui predetti provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita relative anche all'istruzione e alle scelte di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei figli. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare ai minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori concordano che i minori manterranno la loro residenza prevalente e anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in Palermo nella via Antonino Palminteri, 33 di proprietà del SI. . Pt_1 Le parti convengono che, salvo diverso accordo tra le stesse, i minori trascorreranno con il padre:
1) Per_1 Il lunedì, provvedendo il SI. a riaccompagnarli il martedì mattina presso l'istituto Pt_1 scolastico frequentato ( ovvero presso la dimora materna o altra destinazione indicata dalla madre, qualora il giorno non sia scolastico). Il giovedì dall'uscita della scuola ( ovvero dall'orario che sarà concordato, qualora il giorno non sia scolastico) sino al venerdì alle ore 20,00 provvedendo il padre a riaccompagnare i minori presso la dimora materna.
SETTIMANA 2) Il martedì dall'uscita della scuola ( ovvero dall'orario che sarà concordato, qualora il giorno non sia scolastico) sino al giovedì mattina, provvedendo il SI. ad accompagnare i figli presso Pt_1 gli istituti scolastici frequentati ( ovvero presso la dimora materna o altra destinazione indicata dalla madre, qualora il giorno non sia scolastico). Il venerdì dalle ore 20,00 sino al martedì mattina, provvedendo il SI. ad accompagnare i Pt_1 minori presso gli istituti scolastici frequentati ( ovvero presso la dimora materna o altra destinazione indicata dalla madre, qualora il giorno non sia scolastico).
FESTIVITA' Con riferimento al periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore la vigilia del Natale e con l'altro il giorno di Natale
2 nonché, sempre secondo il criterio della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro, il giorno di Santo Stefano e così anche la vigilia di Capodanno e il primo giorno dell'anno. I minori trascorreranno, ancora, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, il giorno dell'Epifania e così anche la Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo. Medesimo criterio della rotazione e dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e religiose.
VACANZE ESTIVE Durant le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori – ma per un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi – da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In detti periodi verrà meno il regime di regolamentazione ordinaria dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore.
COMPLEANNO DEI GENITORI- COMPLEANNO MINORI Le Parti concordano di trascorrere il giorno del proprio compleanno unitamente ai figli e ciò indipendentemente dai tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore come su concordati. Le parti concordano, ancora, di festeggiare insieme il compleanno dei figli. In caso di disaccordo le Parti convengono che, indipendentemente dai tempi di permanenza concordati, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale, il pranzo con l'uno ( sino alle ore 18.00) e la cena con l'altro. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali eSIenze dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata, della attuale situazione economica dei coniugi e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , il SI. si impegna a corrispondere alla CP_1 Pt_1 moglie, a titolo di mantenimento dei minori, un contributo mensile pari ad € 300,00 versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno, in aggiunta al suddetto contributo mensile di mantenimento il SI. verserà alla moglie € 300,00 per ciascuno dei due mesi, a titolo di Pt_1 contributo forfettario per le spese di abbigliamento dei figli, senza obbligo di rendicontazione a carico della SI.ra . CP_1 Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le Parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i minori saranno affrontate da entrambi in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni stabilite in seno al Protocollo spese straordinarie in uso innanzi al Tribunale civile di Palermo che di seguito si riportano:
Spese extra-assegno rimborsabili ( limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori Spese mediche relative a: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal servizio sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) Spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
3
spese scolastiche relative a: a)Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico ( tessera abbonamento autobus e metro); e)mensa; f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a)tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole ( ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese extra- assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero lezioni private;
e) e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dcella università pubblica)
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
4 g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, ( dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
CLAUSOLA RELATIVA ALLE SPESE MEDICHE Con riferimento alle spese mediche da sostenere nell'interesse dei minori, si osserva quanto segue. Tenuto conto della circostanza che vede la SI.ra , titolare di polizza assicurativa Controparte_1 sanitaria che prevede una copertura del 70% delle spese mediche sostenute, le Parti concordano e si obbligano a ripartire, il restante 30% di spesa, in ragione del 50% ciascuna ( 15%).
ASSEGNO UNICO Le Parti concordano che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla SI.ra CP_1 nell'interesse dei minori.
CASA CONIUGALE Le Parti concordano che la casa coniugale sita in Palermo nella via Antonino Palminteri, 33 resterà assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli. CP_1 Il SI. avrà la facoltà di conservare nel locale box, pertinenza della casa coniugale, gli effetti Pt_1 personali ivi già presenti al momento della firma del presente atto e di accedervi per non più di due volte la settimana, previa concertazione con la SI.ra , che deterrà in via esclusiva le chiavi CP_1 di accesso al locale box. Il SI. continuerà a farsi carico, fino all'estinzione, del pagamento diretto delle rate del Pt_1 mutuo gravante sulla casa coniugale;
nonché del pagamento delle spese straordinarie, condominiali e non. Le spese ordinarie, condominiali e non, così come le utenze e alla TARI relative alla casa coniugale graveranno invece sulla SI.ra , quale assegnataria. CP_1
ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI
1- Le parti danno atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale, asportando i propri Pt_1 effetti personali. Il SI. s'impegna a trasferire senza indugio la propria residenza Pt_1 anagrafica dalla casa coniugale.
5 2- La SI.ra provvederà ad effettuare, a spese del SI. , il passaggio di CP_1 Pt_1 proprietà dell'autovettura CITROEN targata ecco la targa dell'autovettura: EP493HA.
3- Le parti sono cointestatarie del libretto di risparmio N. 1200/000900100 presso l'Istituto di credito Banca Intesa con giacenza alla data del 31 gennaio 2025 pari ad € 3.153,71, il cui importo resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra . CP_1
4- Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento reciproco.
5- Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 48 - P. II – serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
GI IN
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1439 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 26/06/1975, elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Agrigento n. 51, presso lo studio dell'avv. Barresi Marta che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/09/1979, elettivamente domiciliata in Milano Controparte_1 Via Cesare Cantu' n.1, presso lo studio dell'avv. Donizetti Cristiana che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui predetti provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita relative anche all'istruzione e alle scelte di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei figli. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare ai minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori concordano che i minori manterranno la loro residenza prevalente e anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in Palermo nella via Antonino Palminteri, 33 di proprietà del SI. . Pt_1 Le parti convengono che, salvo diverso accordo tra le stesse, i minori trascorreranno con il padre:
1) Per_1 Il lunedì, provvedendo il SI. a riaccompagnarli il martedì mattina presso l'istituto Pt_1 scolastico frequentato ( ovvero presso la dimora materna o altra destinazione indicata dalla madre, qualora il giorno non sia scolastico). Il giovedì dall'uscita della scuola ( ovvero dall'orario che sarà concordato, qualora il giorno non sia scolastico) sino al venerdì alle ore 20,00 provvedendo il padre a riaccompagnare i minori presso la dimora materna.
SETTIMANA 2) Il martedì dall'uscita della scuola ( ovvero dall'orario che sarà concordato, qualora il giorno non sia scolastico) sino al giovedì mattina, provvedendo il SI. ad accompagnare i figli presso Pt_1 gli istituti scolastici frequentati ( ovvero presso la dimora materna o altra destinazione indicata dalla madre, qualora il giorno non sia scolastico). Il venerdì dalle ore 20,00 sino al martedì mattina, provvedendo il SI. ad accompagnare i Pt_1 minori presso gli istituti scolastici frequentati ( ovvero presso la dimora materna o altra destinazione indicata dalla madre, qualora il giorno non sia scolastico).
FESTIVITA' Con riferimento al periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore la vigilia del Natale e con l'altro il giorno di Natale
2 nonché, sempre secondo il criterio della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro, il giorno di Santo Stefano e così anche la vigilia di Capodanno e il primo giorno dell'anno. I minori trascorreranno, ancora, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, il giorno dell'Epifania e così anche la Pasqua e il successivo Lunedì dell'Angelo. Medesimo criterio della rotazione e dell'alternanza verrà rispettato per le ulteriori festività civili e religiose.
VACANZE ESTIVE Durant le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori – ma per un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi – da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In detti periodi verrà meno il regime di regolamentazione ordinaria dei tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore.
COMPLEANNO DEI GENITORI- COMPLEANNO MINORI Le Parti concordano di trascorrere il giorno del proprio compleanno unitamente ai figli e ciò indipendentemente dai tempi di permanenza dei minori presso l'uno e l'altro genitore come su concordati. Le parti concordano, ancora, di festeggiare insieme il compleanno dei figli. In caso di disaccordo le Parti convengono che, indipendentemente dai tempi di permanenza concordati, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale, il pranzo con l'uno ( sino alle ore 18.00) e la cena con l'altro. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali eSIenze dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata, della attuale situazione economica dei coniugi e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , il SI. si impegna a corrispondere alla CP_1 Pt_1 moglie, a titolo di mantenimento dei minori, un contributo mensile pari ad € 300,00 versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno, in aggiunta al suddetto contributo mensile di mantenimento il SI. verserà alla moglie € 300,00 per ciascuno dei due mesi, a titolo di Pt_1 contributo forfettario per le spese di abbigliamento dei figli, senza obbligo di rendicontazione a carico della SI.ra . CP_1 Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le Parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i minori saranno affrontate da entrambi in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni stabilite in seno al Protocollo spese straordinarie in uso innanzi al Tribunale civile di Palermo che di seguito si riportano:
Spese extra-assegno rimborsabili ( limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori Spese mediche relative a: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal servizio sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) Spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
3
spese scolastiche relative a: a)Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c)gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico ( tessera abbonamento autobus e metro); e)mensa; f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a)tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole ( ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese extra- assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero lezioni private;
e) e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dcella università pubblica)
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
4 g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, ( dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
CLAUSOLA RELATIVA ALLE SPESE MEDICHE Con riferimento alle spese mediche da sostenere nell'interesse dei minori, si osserva quanto segue. Tenuto conto della circostanza che vede la SI.ra , titolare di polizza assicurativa Controparte_1 sanitaria che prevede una copertura del 70% delle spese mediche sostenute, le Parti concordano e si obbligano a ripartire, il restante 30% di spesa, in ragione del 50% ciascuna ( 15%).
ASSEGNO UNICO Le Parti concordano che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla SI.ra CP_1 nell'interesse dei minori.
CASA CONIUGALE Le Parti concordano che la casa coniugale sita in Palermo nella via Antonino Palminteri, 33 resterà assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli. CP_1 Il SI. avrà la facoltà di conservare nel locale box, pertinenza della casa coniugale, gli effetti Pt_1 personali ivi già presenti al momento della firma del presente atto e di accedervi per non più di due volte la settimana, previa concertazione con la SI.ra , che deterrà in via esclusiva le chiavi CP_1 di accesso al locale box. Il SI. continuerà a farsi carico, fino all'estinzione, del pagamento diretto delle rate del Pt_1 mutuo gravante sulla casa coniugale;
nonché del pagamento delle spese straordinarie, condominiali e non. Le spese ordinarie, condominiali e non, così come le utenze e alla TARI relative alla casa coniugale graveranno invece sulla SI.ra , quale assegnataria. CP_1
ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI
1- Le parti danno atto che il SI. ha già lasciato la casa coniugale, asportando i propri Pt_1 effetti personali. Il SI. s'impegna a trasferire senza indugio la propria residenza Pt_1 anagrafica dalla casa coniugale.
5 2- La SI.ra provvederà ad effettuare, a spese del SI. , il passaggio di CP_1 Pt_1 proprietà dell'autovettura CITROEN targata ecco la targa dell'autovettura: EP493HA.
3- Le parti sono cointestatarie del libretto di risparmio N. 1200/000900100 presso l'Istituto di credito Banca Intesa con giacenza alla data del 31 gennaio 2025 pari ad € 3.153,71, il cui importo resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra . CP_1
4- Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento reciproco.
5- Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 19/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/06/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 48 - P. II – serie A - Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
GI IN
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