Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15366/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15366 del 2022, proposto da Giomi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando, FI IA Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
ASL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo, e Lucia Bellocchi, con domicilio ex lege;
Asl Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rachele Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Giampaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore generale della ASL di Latina n. 1029 del 29/09/2022, notificata il 9/11/2022, recante l'assegnazione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2022 per gli hospice accreditati nel territorio aziendale;
- della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G11216 del 23/08/2022, recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento alle ASL del Lazio, per l'anno 2022, delle prestazioni di assistenza in hospice erogate da strutture private accreditate;
- ove necessario, delle determinazioni di cui al verbale (non conosciuto) della riunione del 15/09/2022 del Gruppo di lavoro per l'analisi e definizione del fabbisogno aziendale istituito dalla ASL di Latina;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1, Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e di Asl Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. FI IA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente gestisce l’Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico (ICOT), accreditato dalla Regione e contrattualizzato dalla ASL di Latina per l’erogazione di prestazioni assistenziali a carico del SS regionale del Lazio.
L’istituto comprende anche un centro per cure palliative (cd. Hospice) autorizzato e accreditato per 10 posti letti e 40 trattamenti domiciliari.
Nel 2021, la Regione Lazio aveva stanziato per l’assistenza territoriale accreditata euro 738.218.000, di cui euro 89.072.061 per l’assistenza in Hospice; la quota assegnata alla ASL di Latina nel 2021 è dunque stata pari ad euro 9.075.939.; tal che la ricorrente si era vista assegnare un livello di finanziamento pari a 2.074.527,37.
Nel 2022 la Regione Lazio ha invece stanziato per l’assistenza territoriale accreditata 26 milioni in più rispetto al precedente anno, per un totale pari a euro 764.079.000, di cui euro 90.143.113 per l’assistenza in hospice (con un incremento di 1.071.052 euro).
Lamenta la ricorrente che, in modo del tutto inaspettato, la quota assegnata dalla Regione alla ASL di Latina per il 2022, pur in presenza delle ridette maggiori risorse, si sarebbe ridotta da 9.075.939 a euro 8.996.664 e che, in modo altrettanto arbitrario, alla ricorrente è stato di risulta assegnato un livello di finanziamento annuo pari a 2.049.823,89, inferiore di euro 111.113,34 rispetto alla capacità accreditata e al fabbisogno necessario.
L’esponente società ha dunque gravato, con il ricorso introduttivo del giudizio, le pertinenti deliberazioni amministrative indicate in epigrafe, lamentandone l’illegittimità in ragione di articolati motivi di ricorso e in particolare deducendo:
A) Con riferimento alla determina regionale n. G11216/2022 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell’art. 3 della L. n. 241/1990, della D.G.R. n. 642/2022, della programmazione regionale di cui al DCA n. 467/2017, nonché della D.G.R. n. 207/2022 recante l’accreditamento definitivo degli ulteriori posti letto e trattamenti di hospice dell’ICOT. Eccesso di potere sotto i profili di errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento.
B) Con riferimento alla deliberazione aziendale n. 1029/2022 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell’art. 3 della L. n. 241/1990, della D.G.R. n. 642/2022, della programmazione regionale di cui al DCA n. 467/2017, nonché della D.G.R. n. 207/2022 recante l’accreditamento definitivo degli ulteriori posti letto e trattamenti di hospice dell’ICOT. Eccesso di potere sotto i profili di errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. Disparità di trattamento.
Si sono costituite le amministrazioni indicate in epigrafe, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025.
2. Tanto premesso in fatto, il Collegio reputa in primis di dover disattendere l’istanza di rinvio proposta dalle parti, posto che trattasi di causa chiamata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato, laddove non sono consentite dilazioni della decisione motivate sulla base di mere ipotesi transattive in essere tra le parti.
3. Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione e/o questione. In sintesi, l’esponente contesta l’illogicità e la disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l’amministrazione (regionale e locale) nell’assegnare le minori risorse in favore di essa istante.
Il Collegio rammenta tuttavia che in maniera sanitaria, l’impiego e la allocazione delle risorse economiche sul territorio rappresentano espressione di una politica gestionale regionale caratterizzata da ampia discrezionalità.
La stessa Corte Costituzionale ha, infatti, costantemente affermato la natura del diritto alla salute come “finanziariamente condizionato”; tal che la determinazione dei tetti di spesa è espressione del potere di programmazione della Regione caratterizzato da ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l'obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, come il contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, l'esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all'erogazione del servizio nell'osservanza dei principi di efficienza e buon andamento.
Deve infatti essere considerata la scarsità delle risorse distribuibili e l’esigenza di risanamento o contenimento del bilancio pubblico e la necessità che il SSN e il SSR si adeguino agli obiettivi di equilibrio e razionalizzazione della spesa pubblica, mediante un’attività di programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante.
Ciò che viene in questione è un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.
Il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non è subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici,; con la conseguenza che gli operatori privati non vantano un diritto perfetto all’assegnazione dei budget, restando liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente.
Poste tali premesse, entrambe le determinazioni gravate restano immuni dai vizi denunciati in ricorso. Segnatamente, l’atto assunto dalla ASL territoriale si atteggia quale mero atto esecutivo dei principi generali e dei criteri adottati dalla Regione Lazio in relazione alla politica di spesa sanitaria, adottata con deliberazione della Giunta n. 642 del 26 Luglio 2022, nella quale è esaustivamente motivata, con ragionamento non illogico e che resiste al sindacato estrinseco del TAR, l’allocazione delle risorse nei diversi settori del SSR.
L’atto si fonda per altro sulle esigenze sorte a seguito dell’emergenza pandemica Covid 19, che hanno imposto una distribuzione necessitata e calibrata del budget.
I principi dettati dal Governo Regionale sono stati trasfusi nella determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G11216 DEL 23 agosto 2022, rispetto alla quale le Aziende Sanitarie interessate non potevano che aderire.
Le doglianze esposte in ricorso non colgono dunque nel segno, sia nella parte in cui contestano l’inadeguatezza delle risorse, che non avrebbero tenuto in considerazione il criterio storico di finanziamento, sia nella parte in cui deducono il vizio di disparità di trattamento, posto che il raffronto con altre strutture sconta una ontologica diversità di situazioni di base da tutelare.
Né vi è contezza di errori manifesti nel ragionamento sotteso all’assegnazione del budget, errori che la ricorrente ritrae in modo meccanico dal mero dato numerico attinente al precedente finanziamento e al fabbisogno legato ai posti letto disponibili.
Non può neppure profilarsi un affidamento ingenerato nella ricorrente ad un aumento del budget in ragione di una dedotta insufficienza già delle risorse assegnate nel 2021; considerato che, in ragione dell’ampia discrezionalità e delle concomitanti esigenze di distribuzione delle risorse, opera in tale ambito un immanente principio generale di variabilità del finanziamento siccome connesso alle contingenti esigenze che di anno in anno vengono a prefigurarsi e che devono essere affrontate dall’amministrazione mediante un prudente contemperamento di tutti gli interessi coinvolti.
A riprova poi della non palese irragionevolezza, già a monte, del contestato finanziamento della ASL di Latina da parte dell’ente regionale, si osserva come esso sia stato ridotto solo della percentuale dello 0,87 % del budget precedente.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato nel merito.
Le spese possono essere tuttavia compensate tra le parti in causa in presenza delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI GA, Presidente FF
FI IA TR, Consigliere, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI IA TR | MI GA |
IL SEGRETARIO