TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4758
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 41 e 97 Cost., art. 3 L. 241/1990, DGR 642/2022, DCA 467/2017, DGR 207/2022

    Il Collegio ritiene che l'allocazione delle risorse sanitarie sia espressione di ampia discrezionalità regionale, finanziariamente condizionata. La determinazione dei tetti di spesa bilancia molteplici interessi. L'atto della ASL è mero atto esecutivo dei principi regionali e non è illogico né manifestamente irragionevole. La riduzione del budget è minima (0,87%) e opera un principio di variabilità del finanziamento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 41 e 97 Cost., art. 3 L. 241/1990, DGR 642/2022, DCA 467/2017, DGR 207/2022

    Il Collegio ritiene che l'allocazione delle risorse sanitarie sia espressione di ampia discrezionalità regionale, finanziariamente condizionata. La determinazione dei tetti di spesa bilancia molteplici interessi. L'atto regionale è motivato e non illogico. Le doglianze non colgono nel segno, poiché il raffronto con altre strutture sconta diversità di situazioni. Non vi sono errori manifesti nell'assegnazione del budget, che opera un principio di variabilità.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dagli atti presupposti

    L'infondatezza dei ricorsi principali comporta l'assorbimento delle doglianze relative agli atti presupposti, in quanto la discrezionalità regionale e la sua corretta applicazione da parte delle ASL rendono immuni dai vizi denunciati anche gli atti esecutivi.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dagli atti impugnati

    L'infondatezza dei ricorsi principali comporta il rigetto anche della domanda di annullamento degli atti connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4758
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4758
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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