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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4177/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4177/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], res.te ad Ariccia (RM) in Viale dei Parte_1
Cerri, 44 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avvocato Ester Ferrari CodiceFiscale_1
Morandi, C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia
Manno ( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 Raccolta 7131 del 23/01/2023; Persona_1
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'1/8/2023, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del 24/08/2020 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Conseguentemente
CONDANNARE l' al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla data della CP_1
domanda amministrativa del 24/08/2020 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva di costituzione del 24/1/2024 per CP_1 chiedere: “- In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/2/2024, all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 21/2/2024 che ordinava la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza del 18/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. Per_2
, il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 14/9/2024; seguiva
[...]
l'udienza del 25/2/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 4034/2021 RG, Persona_3
2 nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4034/2021 il CTU dott. Persona_3
riconosceva nei confronti della ricorrente una invalidità pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento
(v. doc. allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti Persona_2 della ricorrente la seguente diagnosi: “Depressione Maggiore con elementi di psicosi cronica medio grave in trattamento farmacologico e sostegno psicologico . Carcinoma uroteliale della vescica , plurirecidivato e più volte trattato chirurgicamente con anche radio e chemioterapia in attesa di ulteriore intervento chirurgico per Cistectomia radicale e confezionamento di derivazione urinaria . Sindrome di Budd-Chiari e cavernomatosi portale secondaria a pregressa trombosi porto mesenterica , complicata da ipertensione portale clinicamente significativa . Policitemia vera . Ipertiroidismo in trattamento farmacologico -
Cod. ICD9-CM : 296.3 classe funzionale 2 , 188.9 classe funzionale 5 , 441 classe funzionale
5 , 242 classe funzionale 1 . Su criterio equitativo di analogia” (v. pag. 30-31 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “INDENNITÀ DI Per_2
ACCOMPAGNAMENTO se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella permanente impossibilità di deambulare e/o necessiti per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita dell'assistenza continuativa e permanente di terzi :
3 Si, dal Gennaio 2024 ed attualmente” (v. relazione peritale dott. pag. 31). Per_2
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Persona_2
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/80 e s.m.i. con decorrenza da gennaio 2024.
11. Inammissibile è la domanda di condanna dell' al pagamento dell' indennità CP_1
riconosciuta, essendo il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, anche nella fase di merito, limitato al solo riconoscimento o meno dei requisiti sanitari delle prestazioni richieste, avendo entrambe le fasi del procedimento ex art 445 bis cpc ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario, non producendo statuizioni sul diritto alla prestazione (v.
Cass. sent. 9755/2019).
3. Le spese di lite.
12. Atteso che i requisiti sanitari richiesti sono stati accertati come sussistenti con decorrenza da un momento successivo sia alla domanda amministrativa del 24/8/2020, sia alla visita da parte della Commissione Medica per l'invalidità civile del 28/4/2021, sia alla visita da parte del CTU nella fase di ATP del 4/5/2023, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio. Pone le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/80 e s.m.i. con decorrenza da gennaio
2024;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separati decreti
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4177/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], res.te ad Ariccia (RM) in Viale dei Parte_1
Cerri, 44 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avvocato Ester Ferrari CodiceFiscale_1
Morandi, C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia
Manno ( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 Raccolta 7131 del 23/01/2023; Persona_1
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'1/8/2023, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del 24/08/2020 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia.
Conseguentemente
CONDANNARE l' al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla data della CP_1
domanda amministrativa del 24/08/2020 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva di costituzione del 24/1/2024 per CP_1 chiedere: “- In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/2/2024, all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 21/2/2024 che ordinava la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza del 18/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. Per_2
, il quale depositava la relazione peritale nei termini in data 14/9/2024; seguiva
[...]
l'udienza del 25/2/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 4034/2021 RG, Persona_3
2 nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 4034/2021 il CTU dott. Persona_3
riconosceva nei confronti della ricorrente una invalidità pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento
(v. doc. allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti Persona_2 della ricorrente la seguente diagnosi: “Depressione Maggiore con elementi di psicosi cronica medio grave in trattamento farmacologico e sostegno psicologico . Carcinoma uroteliale della vescica , plurirecidivato e più volte trattato chirurgicamente con anche radio e chemioterapia in attesa di ulteriore intervento chirurgico per Cistectomia radicale e confezionamento di derivazione urinaria . Sindrome di Budd-Chiari e cavernomatosi portale secondaria a pregressa trombosi porto mesenterica , complicata da ipertensione portale clinicamente significativa . Policitemia vera . Ipertiroidismo in trattamento farmacologico -
Cod. ICD9-CM : 296.3 classe funzionale 2 , 188.9 classe funzionale 5 , 441 classe funzionale
5 , 242 classe funzionale 1 . Su criterio equitativo di analogia” (v. pag. 30-31 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “INDENNITÀ DI Per_2
ACCOMPAGNAMENTO se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella permanente impossibilità di deambulare e/o necessiti per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita dell'assistenza continuativa e permanente di terzi :
3 Si, dal Gennaio 2024 ed attualmente” (v. relazione peritale dott. pag. 31). Per_2
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Persona_2
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
10. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/80 e s.m.i. con decorrenza da gennaio 2024.
11. Inammissibile è la domanda di condanna dell' al pagamento dell' indennità CP_1
riconosciuta, essendo il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, anche nella fase di merito, limitato al solo riconoscimento o meno dei requisiti sanitari delle prestazioni richieste, avendo entrambe le fasi del procedimento ex art 445 bis cpc ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario, non producendo statuizioni sul diritto alla prestazione (v.
Cass. sent. 9755/2019).
3. Le spese di lite.
12. Atteso che i requisiti sanitari richiesti sono stati accertati come sussistenti con decorrenza da un momento successivo sia alla domanda amministrativa del 24/8/2020, sia alla visita da parte della Commissione Medica per l'invalidità civile del 28/4/2021, sia alla visita da parte del CTU nella fase di ATP del 4/5/2023, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio. Pone le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/80 e s.m.i. con decorrenza da gennaio
2024;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU liquidate con separati decreti
Così deciso in Velletri, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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