Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 1131
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata presso il domicilio del ricorrente, con deposito presso la casa comunale data l'irreperibilità, e che il sollecito di pagamento sia stato notificato successivamente. Pertanto, l'atto presupposto è stato validamente notificato e l'intimazione è legittima.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione delle notifiche per l'emergenza COVID-19, nessuna prescrizione possa dirsi consumata. Inoltre, la notifica della cartella è avvenuta nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 1131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1131
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo