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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1131/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11735/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Via Diocleziana N 330 80100 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013775910000. IMU 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20890/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate – Riscossione e al Comune di Napoli – Direzione Centrale Servizi Finanziari, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259013775910/000 notificata 17/05/2025 con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione l'importo complessivo di €uro 153,75, con la quale si richiedeva il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili anno 2008. Ha eccepito la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento n. 07120259013775910/000. In particolare, eccepisce la mancata notificata la cartella di pagamento n. 0712014005109024400 notificata il 04/10/2014. Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando della legittimità del suo operato.
Il Comune ha con le proprie controdeduzioni e con gli allagati ha dato prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza – ha deciso come da dispositivo sotto trascritto. DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato L'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259013775910/000 notificata 17/05/2025 dell'importo complessivo di €uro 153,75 relativa al mancato pagamento dell'IMU anno 2008, emessa a seguito del ruolo formatosi per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 0712014005109024400 che assume mai notificatale, quindi , eccepisce la prescrizione quinquennale per l'IMU anno 2008 l'inesigibilità della richiesta di pagamento da parte dell'Agente di Riscossione. Dalla documentazione versata in atti dal Comune dii Napoli si rileva che diversamente da quanto assunto dal ricorrente, l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento n. 0712014005109024400 avvenuta in data 4.10.2014 presso il domicilio della ricorrente, sito in Napoli al Vico S.Teresella degli Spagnoli 23 cap.80132 Napoli e stante l'irreperibilità della stessa, mediante deposito presso la Casa Comunale di Napoli In data 28.8.2015 è stato notificato alla ricorrente il sollecito di pagamento n. 07120159079337654000 presso il suo domicilio sito in Napoli al Vico S.Teresella degli Spagnoli 23 cap.80132 Napoli . Il ruolo è stato trasmesso all'Agente della Riscossione nell'anno 2014 e la notifica effettuata nei due anni dalla consegna. Contrariamente a quanto dedotto dall'avversa difesa, infatti, non sussiste alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti, che resta, comunque, attività propria degli Enti Impositori, e la sola ipotesi di decadenza è quella disciplinata dall'art. 25 del DPR 602/73, secondo cui la notifica della cartella di pagamento, per le somme dovute in base ad accertamenti d'ufficio, deve essere fatta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La notifica della cartella è tempestiva e del tutto regolare e l'opponente ne ha avuto piena e legale conoscenza, con la conseguenza che la stessa è divenuta definitiva non essendo stata impugnata illo tempore nei modi e termini di legge. Si aggiunge inoltre che , in ragione della sospensione delle attività di notifica degli atti della riscossione prevista dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (DL n.18/2020, DL n. 104/2020, DL n.125/2020 e DL n.99/2021), nessuna prescrizione possa dirsi consumata. Il rigetto di tale motivo di ricorso esime questo Giudice dall'esame di ogni ulteriore censura prospettata dal ricorrente. Considerata l'esiguità dell'importo le spese sono compensate .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11735/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Via Diocleziana N 330 80100 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013775910000. IMU 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20890/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato all' Agenzia delle Entrate – Riscossione e al Comune di Napoli – Direzione Centrale Servizi Finanziari, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259013775910/000 notificata 17/05/2025 con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione l'importo complessivo di €uro 153,75, con la quale si richiedeva il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili anno 2008. Ha eccepito la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento n. 07120259013775910/000. In particolare, eccepisce la mancata notificata la cartella di pagamento n. 0712014005109024400 notificata il 04/10/2014. Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando della legittimità del suo operato.
Il Comune ha con le proprie controdeduzioni e con gli allagati ha dato prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
La commissione - all'esito dell'odierna pubblica udienza – ha deciso come da dispositivo sotto trascritto. DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato L'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259013775910/000 notificata 17/05/2025 dell'importo complessivo di €uro 153,75 relativa al mancato pagamento dell'IMU anno 2008, emessa a seguito del ruolo formatosi per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 0712014005109024400 che assume mai notificatale, quindi , eccepisce la prescrizione quinquennale per l'IMU anno 2008 l'inesigibilità della richiesta di pagamento da parte dell'Agente di Riscossione. Dalla documentazione versata in atti dal Comune dii Napoli si rileva che diversamente da quanto assunto dal ricorrente, l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento n. 0712014005109024400 avvenuta in data 4.10.2014 presso il domicilio della ricorrente, sito in Napoli al Vico S.Teresella degli Spagnoli 23 cap.80132 Napoli e stante l'irreperibilità della stessa, mediante deposito presso la Casa Comunale di Napoli In data 28.8.2015 è stato notificato alla ricorrente il sollecito di pagamento n. 07120159079337654000 presso il suo domicilio sito in Napoli al Vico S.Teresella degli Spagnoli 23 cap.80132 Napoli . Il ruolo è stato trasmesso all'Agente della Riscossione nell'anno 2014 e la notifica effettuata nei due anni dalla consegna. Contrariamente a quanto dedotto dall'avversa difesa, infatti, non sussiste alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti, che resta, comunque, attività propria degli Enti Impositori, e la sola ipotesi di decadenza è quella disciplinata dall'art. 25 del DPR 602/73, secondo cui la notifica della cartella di pagamento, per le somme dovute in base ad accertamenti d'ufficio, deve essere fatta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La notifica della cartella è tempestiva e del tutto regolare e l'opponente ne ha avuto piena e legale conoscenza, con la conseguenza che la stessa è divenuta definitiva non essendo stata impugnata illo tempore nei modi e termini di legge. Si aggiunge inoltre che , in ragione della sospensione delle attività di notifica degli atti della riscossione prevista dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (DL n.18/2020, DL n. 104/2020, DL n.125/2020 e DL n.99/2021), nessuna prescrizione possa dirsi consumata. Il rigetto di tale motivo di ricorso esime questo Giudice dall'esame di ogni ulteriore censura prospettata dal ricorrente. Considerata l'esiguità dell'importo le spese sono compensate .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.