Sentenza 14 marzo 2024
Massime • 1
È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).
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- 1. GUP deve instaurare contraddittorio sulla correttezza giuridica dell’imputazione (Cass. 33679/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2025
Dopo l'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il giudice dell'udienza preliminare può sindacare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto e delle circostanze aggravanti solo previa instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero e le parti, invitando il primo a operare le necessarie modifiche dell'imputazione. La riqualificazione operata direttamente nel decreto che dispone il giudizio, senza la preventiva attivazione di tale contraddittorio, è illegittima e integra un'ipotesi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poiché il giudice esercita un potere non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato e ha chiesto l'annullamento del decreto che dispone il giudizio emesso in data 7 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giuseppe T., imputato dei delitti di cui agli artt. 99, 81, secondo comma, 390 c.p., commessi in Bianco, San Luca e Rose tra il gennaio 2018 e il 14 febbraio 2019. Il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto che tale atto sarebbe abnorme, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza previamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 30440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30440 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AS CO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
rilevato che la parte civile AZ Sanitaria ER, regolarmente avvisata, non è presente;
udito l'Avv. ROBERTO CATALDO, difensore di EN AN PA, il quale, dopo la discussione, si è riportato ai motivi nuovi depositati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/01/2019, il Tribunale di ER, per quanto qui ancora interessa: a) condannava AN PA EN per i reati di: 1) truffa e tentata truffa aggravate (ex art. 61, n. 9, cod. pen.) e continuate così riqualificati i fatti- originariamente contestati come peculato continuato - di cui al capo A) dell'imputazione, limitatamente, rispettivamente, al riutilizzo e al tentato riutilizzo delle marche da bollo contrassegnate dai numeri specificamente indicati in motivazione e nel dispositivo;
2) truffe aggravate a danno dello Stato o di altro ente pubblico e truffe militari aggravate (dall'avere commesso il fatto a danno dell'amministrazione militare;
art. 234, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. mil.) e continuate di cui ai capi B), C), D), F) e G) dell'imputazione, limitatamente ai fatti, specificamente indicati in motivazione e nel dispositivo, per i quali il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova del fatto che il EN - medico militare in servizio presso il CO Militare Esercito Puglia, nonché sanitario convenzionato dell'AZ Sanitaria di ER (ASM) per il servizio di guardia medica e libero professionista aveva attestato la propria contemporanea - presenza in diversi posti di lavoro, tra loro anche distanti, o era risultato assente dal suddetto CO Militare per malattia, per permessi studio o per cure termali, pur essendo presente al lavoro alle dipendenze dell'ASM; 3) dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) di cui al capo H) dell'imputazione; b) determinava la pena irrogata all'imputato per tali reati nella misura di tre anni di reclusione ed € 1.000,00 di multa;
c) condannava il EN al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza degli stessi reati commessi ai danni dell'ASM, da tale AZ, che si era costituita parte civile;
d) disponeva, ai sensi del terzo comma dell'art. 234 cod. pen. mil., la rimozione del EN da ufficiale dell'Esercito; e) disponeva, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la confisca della somma e dei titoli di Stato in sequestro per l'importo di € 208.748,00 relativo all'imposta evasa. Con sentenza del 25/11/2022, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del 30/01/2019 del Tribunale di ER: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti del EN in ordine ai reati commessi fino al 23/11/2009 perché estinti per prescrizione;
b) rideterminava la pena irrogata all'imputato per i reati commessi a partire dal 24/11/2009 nella misura di due anni e sei mesi di reclusione ed € 800,00 di multa;
c) confermava, nel resto, la sentenza di primo grado, comprese le statuizioni civili della stessa sentenza.
2. Avverso tale sentenza del 25/11/2022 della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AN PA EN, affidato a undici motivi. 2 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 «c.p.» (recte: cod. proc. pen.) e 429, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva impugnato, unitamente alla sentenza di primo grado, l'ordinanza del 05/12/2018 del Tribunale di ER là dove questo, nell'accogliere l'eccezione difensiva, che era stata sollevata come questione preliminare, di nullità del decreto che dispone il giudizio per la genericità e indeterminatezza dell'enunciazione del fatto di cui al capo A) dell'imputazione (in ragione della mancata indicazione delle singole marche da bollo oggetto della contestazione) aveva omesso di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il ricorrente deduce che, nel caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo d'imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio - senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o a precisare la contestazione e restituire gli atti al pubblico ministero. Il EN denuncia il vizio della motivazione resa al riguardo dalla Corte d'appello di Potenza, atteso che, diversamente da quanto da essa ritenuto, la specificazione del fatto di cui al capo A) dell'imputazione che era stata operata dal pubblico ministero, su sollecitazione del Tribunale, mediante il deposito di un prospetto recante le singole marche da bollo oggetto di contestazione, non può rientrare nella nozione di «fatto diverso» di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e che la suddetta specificazione era stata operata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e non nel corso dell'istruzione dibattimentale, con la conseguente non conferenza del riferimento all'art. 516 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 «c.p.» (recte: cod. proc. pen.) e 429, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva impugnato, unitamente alla sentenza di primo grado, l'ordinanza del 05/12/2018 del Tribunale di ER là dove questo aveva rigettato l'eccezione difensiva di nullità del decreto che dispone il giudizio per la genericità e indeterminatezza dell'enunciazione del fatto di cui al capo A) dell'imputazione «in relazione al locus commissi delicti con riferimento ad ogni singola condotta contestata». 3 Nel sottolineare come il locus commissi delicti costituisca un elemento essenziale della contestazione ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 429 cod. proc. pen., il cui difetto determina la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi del comma 2 dello stesso art. 429 ed esercita «un riverbero negativo [...] sulle esigenze e sulle scelte difensive», il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza avrebbe motivato il rigetto del proprio motivo di appello sul punto limitandosi a ripetere la motivazione della sentenza di primo grado, senza dare un effettivo riscontro allo stesso motivo, così incorrendo in un difetto assoluto della motivazione o in una motivazione meramente apparente, priva anche di qualsiasi riferimento alle condotte contestate nel capo A) dell'imputazione. Sotto un altro profilo, il ricorrente afferma che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e illogica «se si tiene conto che le stesse contestazioni relative alle contestuali presenze dell'imputato in più luoghi di lavoro di cui al capi da B) a G) sono formulate nel senso della falsità di "almeno una" delle attestazioni di presenza su più luoghi di lavoro».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 «c.p.» (recte: cod. proc. pen.) e 191 e 430 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza abbia rigettato il proprio motivo di appello con il quale aveva impugnato l'ordinanza del 30/01/2019 del Tribunale di ER con la quale lo stesso Tribunale aveva disposto l'acquisizione dei documenti prodotti, lo stesso 30/01/2019, dal pubblico ministero - segnatamente: il provvedimento della Procura della Repubblica di ER di autorizzazione all'accesso domiciliare per compiere verifiche di natura fiscale- tributaria e la nota della Guardia di finanza con la quale era stata richiesta tale autorizzazione e che lo stesso pubblico ministero aveva già chiesto di produrre nel corso dell'udienza del 23/01/2019, dedicata alla sola discussione della difesa dell'imputato, e che, a fronte dell'opposizione della stessa difesa, aveva depositato, lo stesso 23/01/2019, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., quale attività integrativa di indagine. Il ricorrente deduce l'erroneità e il carattere mancante o meramente apparente, oltre che contraddittorio e illogico, della motivazione della sentenza impugnata in ordine al suddetto proprio motivo di appello con il quale aveva sostenuto il carattere non conferente dell'art. 430 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità di tale strumento normativo in quanto «i suddetti atti, preesistenti, erano stati reperiti dal P.M. che ne aveva fatto richiesta, per le vie brevi, alla Guardia di Finanza di ER e, pertanto, l'attività svolta non poteva, in prima battuta, essere considerata attività di indagine e, comunque, non era possibile inquadrarla tra le attività disciplinate dall'art. 430 c.p.p.». Con riguardo alla suddetta motivazione, il ricorrente rappresenta che: a) la produzione, da parte del pubblico ministero, nel corso di un'udienza dedicata alla discussione finale della sola difesa dell'imputato, di una documentazione non contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari non possa essere ammessa in assenza del consenso delle parti processuali»; b) «tale documentazione preesistente rispetto all'emanazione del Decreto che dispone il giudizio non poteva essere acquisita quale attività integrativa o suppletiva di indagine», sicché avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., «a nulla rilevando la natura documentale dell'elemento di prova»; c) l'ammissione della produzione dei documenti de quibus e l'utilizzabilità degli stessi «comporta una evidente lesione dei diritti difensivi derivante dal mancato deposito della detta documentazione già esistente nei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p. e dalla loro produzione in dibattimento nel momento processuale della discussione finale della difesa, nel tentativo di sanare tale vulnus tramite lo strumento disciplinato dall'art. 430 c.p.p.».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione degli artt. 13, 14 e 24 Cost. e dell'art. 8 CEDU, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., «con riferimento alla mancanza di motivazione». Il ricorrente deduce il difetto assoluto della motivazione con riguardo alla propria eccezione, che era stata formulata con la memoria depositata in cancelleria il 22/01/2019, di inutilizzabilità o nullità delle prove documentali, nonché degli accertamenti successivi, che erano state acquisite dalla Guardia di finanza di ER in seguito accesso domiciliare del 11/04/2013 presso la sua abitazione, in ragione dell'illegittimità di detta acquisizione per le ragioni che: a) il provvedimento del pubblico ministero di autorizzazione all'accesso domiciliare non era stato notificato al contribuente;
b) lo stesso provvedimento faceva genericamente riferimento a una nota della Guardia di finanza di ER, senza alcun riferimento specifico tale da consentire la certa riferibilità della nota della Guardi di Finanza prodotta dal P.M.» e non conteneva l'indicazione dei "gravi indizi di violazione tributaria" richiesti dalla normativa di riferimento». Con la conseguenza che la stessa acquisizione di documenti si doveva ritenere avere violato le invocate norme costituzionali e convenzionale. Il ricorrente deduce che il riferimento della Corte d'appello di Potenza alla intrasmissibilità dei vizi della perquisizione al sequestro» sarebbe «elusiva rispetto alla tematica». 5 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo A) dell'imputazione, nonché la «violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. e in relazione agli artt. 546 e 125 c.p.p.». Dopo avere esposto le doglianze che aveva avanzato nel proprio atto di appello con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il suddetto reato di cui al capo A) dell'imputazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza, a fronte delle stesse, si sarebbe limitata a riproporre la motivazione della sentenza di primo grado, così eludendo il proprio obbligo motivazionale e incorrendo, perciò, nel vizio di mancanza assoluta della motivazione o di motivazione apparente. Il ricorrente contesta che, nell'operare una «generica e cumulativa valutazione della prova che si traduce in un travisamento della stessa e in una omessa motivazione», la Corte d'appello di Potenza: a) non avrebbe considerato che gli intestatari dei certificati sui quali sarebbero state apposte le marche da bollo oggetto di presunto riutilizzo non erano stati escussi;
b) non avrebbe dato effettivo riscontro alla lamentata insussistenza o carenza di prova di un ingiusto profitto realizzato mediante l'asserito riutilizzo delle marche da bollo oggetto di contestazione;
c) non avrebbe dato effettivo riscontro «in ordine agli elementi di prova e ai criteri utilizzati per affermare l'esistenza di un modus operandi da cui ricavare la sussistenza delle ipotesi di reato nella forma del tentativo». Il ricorrente contesta altresì che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata resa «sotto il profilo delle statuizioni civili relative alle ipotesi di reato dichiarate prescritte dimenticando, però, che l'unica ad essersi costituita parte civile è stata l'ASM per un generico risarcimento dei danni e non per la restituzione di presunte retribuzioni non dovute, realizzando, dunque, una motivazione illogica e contraddittoria».
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui ai capi B), C), D), E), F) e G) dell'imputazione, nonché la «violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. e in relazione agli artt. 546 e 125 c.p.p.». Dopo avere esposto le doglianze che aveva avanzato nel proprio atto di appello con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per i suddetti reati di cui ai capi B), C), D), E), F) e G) dell'imputazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza, a fronte delle stesse doglianze, nel fornire una motivazione «cumulativa per svariati e diversi fatti», le avrebbe sostanzialmente 6 eluse, non avendo dato alle medesime un concreto riscontro, e giungendo a delle conclusioni che sarebbero frutto di un travisamento della prova». Il ricorrente contesta, in particolare, che la Corte d'appello di Potenza avrebbe omesso di prendere atto che le indagini svolte non avevano accertato né la spendita, presso le amministrazioni di volta in volta interessate, delle attestazioni che erano state rinvenute presso le sue abitazioni, né la percezione di retribuzioni non dovute, avrebbe fatto uso di criteri di mera verosimiglianza con riguardo alla presunta falsità delle suddette attestazioni e avrebbe ricavato solo indirettamente come logica deduzione» (pag. 17 della sentenza impugnata) l'avvenuto pagamento di retribuzioni non dovute (senza specificare quali retribuzioni) dagli esiti degli accertamenti bancari. Il ricorrente contesta altresì che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata resa, come già detto, «sotto il profilo delle statuizioni civili relative alle ipotesi di reato dichiarate prescritte dimenticando, però, che l'unica ad essersi costituita parte civile è stata l'ASM con una richiesta generica di risarcimento danni e non per la restituzione di presunte retribuzioni non dovute, realizzando, dunque, una motivazione illogica o contraddittoria, che nemmeno con un mero rinvio viene ricondotta alle ipotesi di reato non prescritte, con l'effetto conseguente della elusione dell'obbligo di motivazione sotto il profilo della violazione di legge di cui alla lett. b) dell'art. 606 c.p.p.».
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo H) dell'imputazione, nonché la «violazione di legge in relazione all'art. 4 d.lgs. 74/2000 ed, inoltre, mancata assunzione ritualmente richiesta di prove decisive». Dopo avere esposto le doglianze che aveva avanzato nel proprio atto di appello con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il suddetto reato di cui al capo H) dell'imputazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Potenza non avrebbe fornito alcuna risposta alle stesse che resterebbero valide anche rispetto alla sentenza impugnata - così incorrendo in un vizio assoluto di motivazione, essendo questa del tutto generica ed elusiva del motivo di appello, con il quale non si sarebbe effettivamente misurata. Il ricorrente contesta che la Corte d'appello di Potenza avrebbe valorizzato il presunto dato documentale del transito di somme sul conto corrente dell'imputato, sul quale sarebbero confluite sia le retribuzioni lecite e dichiarate sia quelle illecitamente percepite e non dichiarate (stante la ritenuta contestuale presenza dell'imputato presso più luoghi di lavoro), atteso che tale motivazione eleverebbe al rango di prova le presunzioni di natura tributaria basate sulle sole 7 movimentazioni bancarie e cercherebbe di dare riscontro a tali presunzioni tramite l'elemento della percezione di retribuzioni lavorative indebite, senza effettuare alcuna verifica in tale senso;
verifica che, peraltro, sarebbe «impossibile», atteso che non è emerso quali attestazioni di presenza fossero presuntivamente false e, quindi, quali siano le presunte retribuzioni illecitamente percepite». Da ciò il corollario logico - sempre secondo il ricorrente - dell'impossibilità di quantificare l'ammontare delle presunte retribuzioni illecitamente percepite. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Potenza avrebbe «abdica[to] al dovere motivazionale in relazione all'ammontare della presunta imposta evasa che determinerebbe la rilevanza penale dell'addebito». Il ricorrente contesta ancora che la ritenuta inverosimiglianza del versamento, sul conto corrente dell'imputato, di stipendi da esso percepiti in contanti si porrebbe in contraddizione con l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello di Potenza, in ordine alle richieste istruttorie che erano state avanzate, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., dalla propria difesa, e con le quali era stato chiesto di produrre documentazione attestante proprio la percezione, da parte del EN, di stipendi in contanti negli anni precedenti a quello in contestazione;
richieste sulle quali la Corte d'appello di Potenza non aveva provveduto con ordinanza né aveva motivato in sentenza, con la conseguente «omessa pronuncia sotto il profilo della violazione di legge riconducibile alla lettera b) e c) dell'art. 606 c.p.p. e la mancata assunzione di una prova decisiva».
2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva infraquinquennale, nonché la violazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva dedotto l'insussistenza della recidiva per non essere l'applicazione della stessa una conseguenza automatica dell'esistenza di precedenti penali, ma richiedendo una verifica in concreto in ordine all'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo;
ciò che implica il necessario accertamento della sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito, da compiere avendo riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità. Sotto un secondo profilo, il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Potenza, nonostante avesse escluso la specificità della recidiva, e ritenuto la sola recidiva infraquinquennale, avrebbe lasciato fermo l'aumento di pena della metà già irrogato dal Tribunale di ER, senza motivare con riguardo allo stesso 8 aumento. Tale motivazione sarebbe stata, invece, necessaria, in quanto il secondo comma dell'art. 99 cod. pen. prevede, per la recidiva infraquinquennale, un aumento di pena «fino alla metà» e non «della metà», come nel caso, previsto dal terzo comma dello stesso art. 99 cod. pen., della recidiva specifica e infraquinquennale. Il EN sottolinea come la questione della recidiva incida anche sul tema della prescrizione dei reati, atteso che la non applicazione di tale circostanza aggravante comporterebbe l'esclusione dell'aumento del tempo necessario a prescrivere previsto dal secondo comma dell'art. 157 cod. pen. Il ricorrente deduce altresì che, anche a volere ritenere la sussistenza della recidiva infraquinquennale, il relativo aumento del tempo necessario a prescrivere dovrebbe essere solo quello previsto dal menzionato secondo comma dell'art. 157 cod. pen., e non anche - come ha invece ritenuto la Corte d'appello di Potenza - quello, relativo al termine massimo di prescrizione, previsto, nei casi di interruzione della stessa, dall'art. 161 cod. pen.
2.9. Con il nono motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza della motivazione con riguardo al proprio specifico motivo di appello con il quale aveva chiesto che gli fossero concesse le circostanze attenuanti generiche.
2.10. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla dosimetria della pena, nonché la violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta: a) la mancanza o il carattere apparente della motivazione con riguardo al «trattamento sanzionatorio», in quanto la Corte d'appello di Potenza, senza considerare le doglianze che erano state prospettate nel suo atto di appello, si sarebbe limitata a operare un generico riferimento alla gravità dei fatti» e alla «personalità dell'imputato», «senza spiegare da cosa |[e] si ricavi e a cosa sia [no] riferit[e]»; b) la mancanza di motivazione con riguardo agli aumenti di pena per la ritenuta continuazione, dei quali, nell'atto di appello, aveva chiesto «il contenimento»; c) la mancanza della motivazione con riguardo all'aumento di pena della metà per la recidiva solo infraquinquennale (come già lamentato con l'ottavo motivo). 9 2.11. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al calcolo del tempo necessario a prescrivere i reati, nonché la violazione degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente ribadisce che come aveva già dedotto - con l'ottavo motivo - l'aumento del tempo necessario a prescrivere discendente dalla recidiva infraquinquennale dovrebbe essere solo quello previsto dal secondo comma dell'art. 157 cod. pen., e non anche come ha invece ritenuto la Corte d'appello di Potenza - quello, relativo al termine massimo di prescrizione, previsto, nei casi di interruzione della stessa, dall'art. 161 cod. pen. In secondo luogo, il ricorrente deduce che «le sospensioni della prescrizione vanno calcolate secondo i dettami prescritti dall'art. 159 c.p. e non in base a criteri incomprensibili di cui, peraltro, non viene fornita alcuna motivazione».
3. Il ricorrente ha presentato dei motivi nuovi (il 02/01/2024).
3.1. Con il primo motivo nuovo, il ricorrente ribadisce quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, citando, a sostegno di propri assunti, oltre a Sez. 5, n. 1382 del 14/10/2016, dep. 2017, F., Rv. 268872-01, già citata nel ricorso, Sez. 3, n. 28037 del 28/06/2023, Gianino, non massimata.
3.2. Con il secondo motivo nuovo, il ricorrente illustra ulteriormente quanto sostenuto con il quarto motivo di ricorso. Il EN riporta anzitutto testualmente il contenuto della propria memoria depositata il 22/01/2019, nella quale aveva sostenuto: a) che l'asserita violazione dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, articolo richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, producendo una prova cosiddetta "incostituzionale", assumerebbe rilievo anche nel processo penale in termini di inutilizzabilità cosiddetta "patologica" della stessa prova;
b) la violazione anche dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per la mancata osservanza, nonostante l'acquisizione di documentazione irrilevante ai fini dell'accertamento tributario e posta a base, esclusivamente, delle contestazioni di natura penale, delle norme del codice di procedura penale in materia di perquisizione e sequestro;
c) che, come era stato affermato dalla Corte EDU, la mancata previsione, nell'ordinamento italiano, di un controllo ex ante, da parte dell'autorità giurisdizionale, sull'autorizzazione, rilasciata dal pubblico ministero, all'attività ispettiva, contrasterebbe con l'art. 8 CEDU. Il ricorrente lamenta che tali doglianze sarebbero rimaste prive di alcun riscontro da parte della Corte d'appello di Potenza e richiama, a sostegno della rappresentata violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., Sez. 3, n. 4919 del 18/11/2014, dep. 2015, Cavallini, non massimata. 10 3.3. Con il terzo motivo nuovo, il ricorrente illustra ulteriormente quanto sostenuto con il settimo motivo di ricorso. Il ricorrente ribadisce che la Corte d'appello di Potenza avrebbe illegittimamente elevato al rango di prova le presunzioni di natura tributaria fondate sulle movimentazioni bancarie;
le quali presunzioni potevano invece costituire solo degli elementi indiziari, che avrebbero dovuto essere confermati da ulteriori elementi di riscontro (che non potrebbero essere costituiti dalla mancanza di chiarimenti da parte del contribuente/imputato) e che non potrebbero, da sole, essere utilizzate per quantificare l'imposta evasa in misura penalmente rilevante. Sul tema della rilevanza delle presunzioni tributarie ai fine di potere o no fondare una sentenza penale di condanna, nonché di prova del dolo di evasione, il ricorrente riporta ampi stralci di Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221-01. 3.4. Con il quarto motivo nuovo, il ricorrente, nel ribadire quanto sostenuto con l'ottavo motivo di ricorso, e nel richiamare alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema dell'applicazione della recidiva, sottolinea in particolare come l'unico precedente non specifico dal quale egli risulta gravato sia relativo a un fatto del 27/06/1996, distante, quindi, circa tredici anni e circa diciassette anni, rispettivamente, dalla prima e dall'ultima delle condotte attribuitegli nel presente procedimento.
3.5. Con il quinto motivo nuovo, il ricorrente, nel ribadire quanto da lui dedotto con l'undicesimo motivo di ricorso, asserisce che «ogni rinvio dell'udienza dovuto ad impedimento del difensore o dell'imputato determina la sospensione della prescrizione per giorni sessanta a cui aggiungere il tempo dell'impedimento».
4. Il ricorrente ha presentato degli ulteriori motivi nuovi (il 26/02/2024).
4.1. Con il primo ulteriore motivo nuovo, il ricorrente, a integrazione di quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso e di quanto approfondito, in ordine allo stesso quarto motivo, con i motivi nuovi, allega copia della memoria che era stata depositata in cancelleria dalla propria difesa il 22/01/2019. 4.2. Con il secondo ulteriore motivo nuovo, il ricorrente, a integrazione di quanto dedotto con il settimo motivo di ricorso e di quanto approfondito, in ordine allo stesso settimo motivo, con i motivi nuovi, nel ribadire che, nella motivazione della sentenza impugnata, non vi sarebbe alcun concreto accertamento dell'ammontare dell'imposta evasa, il quale sarebbe stato ricavato solo dalle presunzioni tributarie basate sulle movimentazioni bancarie, contesta l'idoneità degli elementi che sono stati indicati dalla Corte d'appello di Potenza quali riscontri rispetto alle emergenze delle suddette movimentazioni bancarie, con riguardo sia al silenzio dell'imputato sia alla valorizzazione di «quanto introitato [...] a titolo di straordinario e prestazioni lavorative non effettivamente svolte per la impossibilità 11 oggettiva dovuta a sua contestuale presenza nei medesimi giorni ed orari in luoghi inconciliabilmente tra loro lontani;
prestazioni quantificate dalla p.g. sulla scorta dei richiamati prospetti predisposti proprio dall'imputato e oggetto di sequestro». La valorizzazione di quest'ultimo elemento sarebbe, tuttavia, «annichilita>> da due circostanze che emergerebbero dal procedimento, segnatamente: a) il fatto che il Tribunale di ER aveva disposto la restituzione all'imputato delle somme che era state sequestrate in relazione ai fatti di cui ai capi da A) a G) dell'imputazione in ragione della «mancata quantificazione del danno provocato dalle condotte truffaldine» (pag. 22 della sentenza di primo grado); b) il fatto che, con il decreto di sequestro preventivo depositato il 16/05/2015, il G.i.p. del Tribunale di ER aveva disposto, in relazione alle condotte truffaldine di cui ai capi da A) a G) dell'imputazione, comprese in un arco temporale che va dal 2008 al 2013, il sequestro della somma complessiva di € 68.327,12, di cui € 11.988,40 in relazione al capo A) dell'imputazione ed € 56.338,72 in relazione ai capi da B) e G) dell'imputazione. Il ricorrente rappresenta ancora che, anche a volere astrattamente considerare tali somme prescindendo, cioè, dall'irrilevanza delle stesse, per - essere state ormai dissequestrate, come si è detto, dal Tribunale di ER - quanto dovuto a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta 2012 sul reddito di € 56.338,72 (cioè su «quanto introitato [...] a titolo di straordinario e prestazioni lavorative non effettivamente svolte») sarebbe una somma minima notevolmente al di sotto della soglia di rilevanza penale». Il ricorrente riporta poi un ampio stralcio di Sez. 3, n. 32027 del 17/05/2022, Lanconelli, non massimata.
4.3. Con il terzo ulteriore motivo nuovo, il ricorrente, a integrazione di quanto dedotto con l'ottavo motivo di ricorso e di quanto approfondito, in ordine allo stesso ottavo motivo, con i motivi nuovi, rappresenta, «in linea gradata rispetto a quanto già [..] dedotto in merito alla insussistenza-irrilevanza della recidiva», che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello di Potenza, il reato di cui al capo H) dell'imputazione, in quanto commesso il 17/09/2013, non ricade nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza relativa al precedente penale dell'imputato, atteso che essa è divenuta irrevocabile il 04/06/2008. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo (punto 2.1 della parte in fatto) e il primo motivo nuovo (punto 3.1 della parte in fatto) sono manifestamente infondati. 12 Pur essendo consapevole dell'esistenza, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, di un contrario orientamento (da ultimo: Sez. 5, n. 22140 del 11/03/2022, P., Rv. 283221-01), il Collegio ritiene senz'altro condivisibile l'indirizzo prevalente della stessa Corte di cassazione secondo cui è anzi abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione, senza averlo preventivamente sollecitato a integrare o a precisare la contestazione (Sez. 6, n. 27961 del 31/05/2016, D'Andrea, Rv. 267388-01; Sez. 6, n. 7756 del 25/11/2015, dep. 2016, Revellino, Rv. 266126-01; Sez. 5, n. 35744 del 19/05/2015, Masconni, Rv. 266415-01; Sez. 1, n. 39234 del 14/03/2014, Afrah, Rv. 260512-01). Tale orientamento trova la propria condivisa ragion d'essere nella necessità di evitare regressioni del procedimento che non siano strettamene funzionali all'assolvimento delle finalità del processo, atteso che il principio di economia e di ragionevole durata dello stesso impongono che non venga adottata una declaratoria di nullità se, prima, non sia stata svolta l'attività necessaria (nella specie, l'invito al pubblico ministero a integrare o a precisare l'accusa) a rimuovere la causa di nullità. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che il Tribunale di ER, prima di restituire gli atti al pubblico ministero, gli abbia richiesto di specificare il fatto di cui al capo A) dell'imputazione e, avendo il pubblico ministero a ciò provveduto (depositando un prospetto recante le singole marche da bollo oggetto di contestazione), abbia disposto la notificazione all'imputato assente del verbale nel quale la suddetta specificazione era stata inserita non integra alcuna inosservanza di norme processuali, in particolare, di quelle invocate dal ricorrente, ma costituisce un esercizio del potere conforme alle stesse norme.
2. Il secondo motivo (punto 2.2 della parte in fatto) è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (tra le tante: Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023-01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 26487-01. La prima di tali due sentenze ha anche precisato che l'imputato viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo 13 d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale). La Corte di cassazione ha in particolare negato che integri nullità per violazione del principio di determinatezza della contestazione l'omessa indicazione del luogo di consumazione della condotta contestata (Sez. 3, n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 243410-01. In senso analogo: Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948-01). Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, la menzionata specificazione, da parte del pubblico ministero, delle singole marche da bollo oggetto di contestazione, in una con l'indicazione, già inizialmente contenuta nel capo A) dell'imputazione, dei luoghi in cui l'imputato esercitava la propria attività di medico con poteri di certificazione dell'idoneità alla guida di automezzi (nell'esercizio dei quali poteri le suddette marche da bollo venivano utilizzate), si devono ritenere senz'altro idonei a individuare i tratti essenziali dei fatti di reato in maniera tale da consentire all'imputato un completo contraddittorio e il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Quanto all'ulteriore doglianza del EN relativa al fatto che «le [...] contestazioni relative alle contestuali presenze dell'imputato in più luoghi di lavoro di cui ai capi da B) a G) sono formulate nel senso della falsità di "almeno una" delle attestazioni di presenza su più luoghi di lavoro», si deve ribadire il principio, che è stato più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è del tutto legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, nel senso sia di più reati sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, atteso che l'imputato è posto in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri, Rv. 285378-01; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636-01; Sez. 5, n. 38245 del 18/03/2004, Garramone, Rv. 230373-01). Nel caso in esame, non essendo certo, al momento dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, se e, eventualmente, in quale dei più luoghi di lavoro in cui l'imputato aveva attestato di essere presente egli lo fosse veramente, legittimamente è stata contestata la falsità «di almeno una» delle attestazioni di presenza.
3. Il terzo motivo (punto 2.3 della parte in fatto) è manifestamente infondato. Il Collegio ritiene anzitutto che, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente e come è stato correttamente reputato dalla Corte d'appello di Potenza -, nella specie si versi nell'ambito di applicazione dell'art. 430 cod. proc. pen. 14 (secondo cui: «[s]uccessivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo»>; comma 1). Anzitutto, il fatto che la documentazione costituita dal provvedimento della Procura della Repubblica di ER di autorizzazione all'accesso domiciliare per compiere verifiche di natura fiscale-tributaria e dalla nota della Guardia di finanza con la quale tale autorizzazione era stata richiesta - documentazione che appare senz'altro pertinente alla vicenda processuale fosse «preesistente rispetto - all'emanazione del Decreto che dispone il giudizio», diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non comporta che la stessa documentazione non potesse essere acquisita dal pubblico ministero mediante attività integrativa di indagine. L'estraneità rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 430 cod. proc. pen. sussisterebbe infatti solo nel caso in cui la suddetta documentazione fosse stata in possesso del pubblico ministero già prima dell'emissione, da parte dello stesso organo dell'accusa, dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. (nel quale caso essa avrebbe dovuto essere depositata, prima dell'emissione dello stesso avviso, presso la segreteria del pubblico ministero, con la facoltà dell'indagato e del suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia). Il che, tuttavia, non è stato dedotto (né, tanto meno, provato) dal ricorrente. In secondo luogo, per l'acquisizione della documentazione de quo non è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore (non si trattava, cioè, di un atto cosiddetto "garantito"). Posto che, pertanto, nella specie si versa nell'ambito di applicazione dell'art. 430 cod. proc. pen., si deve osservare che la Corte di cassazione ha più volte ribadito il principio, che è condiviso dal Collegio, secondo cui non sussiste l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen. se la relativa documentazione sia stata depositata e posta immediatamente a disposizione dell'indagato, non essendo ravvisabile, in tale caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, dep. 2019, D'Arienzo, Rv. 275150-01; Sez. 3, n. 8049 del 11/01/2007, Santagata, Rv. 236102-01). Nella specie, poiché, come è indicato nello stesso ricorso, il pubblico ministero aveva depositato la documentazione (il 23/01/2019), l'imputato ha senz'altro avuto la possibilità di prenderne visione e di estrarne copia, nonché di articolare le proprie conseguenti difese. 15 4. Il quarto motivo (punto 2.4 della parte in fatto), il secondo motivo nuovo (punto 3.2 della parte in fatto) e il primo ulteriore motivo nuovo (punto 4.1 della parte in fatto) sono manifestamente infondati. Anzitutto, quanto al profilo della lamentata irregolarità dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, di cui all'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, articolo richiamato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, si deve ribadire il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui la mancanza o l'irregolarità della suddetta autorizzazione può essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale ma non riverbera i propri effetti sull'accertamento del fatto di reato, atteso che all'accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina che è prevista dal codice di rito penale per le attività di polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 14278 del 23/11/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284363-01; Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135-01; Sez. 3, n. 12017 del 07/02/2007, Monni, Rv. 235927-01). della Circa l'invocazione, da parte del ricorrente, nel secondo motivo nuovo, sentenza della Corte EDU 27/09/2018, ric. n. 57278/11, causa Brazzi
contro
Italia, si deve rilevare che, nella specie, diversamente che nel caso che è stato oggetto di tale sentenza, l'assenza di un controllo giurisdizionale ex ante in ordine alla legittimità dell'accesso domiciliare appare compensata (punto 44 della sentenza Brazzi) dal controllo giurisdizionale ex post che, oltre a essere stato operato dal Tribunale di ER (pag. 2 della sentenza di primo grado), deve essere operato dal giudice tributario in sede di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. civ., n. 29923 del 13/10/2022, Rv. 666106). In secondo luogo, quanto al profilo della lamentata inosservanza dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., si deve ribadire l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e all'insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856-01; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Ceschini, Rv. 247679-01). Ai fini dell'applicazione di tale assorbente principio di diritto al caso in esame, si deve osservare come non appaia revocabile in dubbio che i documenti sequestrati costituiscano «cose pertinenti al reato».
5. Prima di esaminare il quinto e il sesto motivo di ricorso, si deve rammentare che costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la 16 cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quelloe anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
6. Richiamati tali principi, il quinto motivo (punto 2.5 della parte in fatto) non è consentito. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente per i reati di truffa e di tentata truffa di cui al capo A) dell'imputazione (così riqualificati i fatti inizialmente qualificati come peculato) 17 sulla base degli elementi di prova costituiti: a) dalla documentazione che era stata sequestrata a seguito delle perquisizioni che erano state eseguite nell'abitazione e negli studi professionali dell'imputato, dall'esame della quale era risultato il riutilizzo di alcune marche da bollo su più certificati medici di idoneità alla guida di autoveicoli reso possibile dall'apposizione del timbro di annullamento al centro del valore bollato il quale poteva, così, essere distaccato da un certificato e apposto su un altro o su altri certificati e la disponibilità, da parte del EN, di altre - marche da bollo con apposto il timbro di annullamento e che erano state distaccate dal foglio;
b) dalla testimonianza di BE QU e dalle sommarie informazioni, acquisite su accordo delle parti, che erano state rese da diverse persone (elencate alla pag. 3 della sentenza di primo grado) clienti di agenzie automobilistiche che le avevano indirizzate al EN per effettuare la visita oculistica necessaria per il rinnovo della patente di guida, le quali avevano riferito di avere portato con sé la marca da bollo da apporre sul certificato di idoneità alla guida e che il EN aveva chiesto loro di restituirgli il certificato una volta ottenuto il rinnovo della patente. Sulla base di tali elementi di prova, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno perciò ritenuto che: a) con i menzionati artifici e raggiri costituiti dall'apposizione del timbro di annullamento al centro del valore bollato, dalla richiesta ai clienti delle agenzie di restituirgli il certificato sul quale il valore bollato era stato apposto, dal distacco della marca da bollo da tale certificato e dall'apposizione della stessa marca su un altro o su altri certificati, il EN aveva indotto in errore sia i suddetti clienti (quanto al preteso obbligo di restituirgli il certificato) sia lo Stato (quanto alla non già avvenuta utilizzazione della marca da bollo), procurando così a sé (o ad altri) un ingiusto profitto, costituito dal valore della marca da bollo riutilizzata, con corrispondente danno per l'erario; b) con riguardo ad altre marche da bollo di cui non era stato accertato il riutilizzo, sempre apponendo il timbro di annullamento al centro del valore bollato, richiedendo ai clienti delle agenzie di restituirgli il certificato sul quale il valore bollato era stato apposto, distaccando la marca da bollo da tale certificato e conservandone la disponibilità della stessa marca, il EN aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé (o ad altri) un ingiusto profitto, costituito dal valore della marca da bollo distaccata e conservata come appare del tutto logico - ritenere, per essere riutilizzata -, con corrispondente danno per l'erario. Tale motivazione non solo risulta del tutto conforme alla legge penale e priva di contraddizioni e illogicità manifeste ma, di più, appare del tutto logica, mentre le doglianze del ricorrente si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzionati elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi, il che non è consentito fare in sede di legittimità. 18 Quanto alla conferma, da parte della Corte d'appello di Potenza, delle statuizioni civili della sentenza di primo grado relative ai reati che la stessa Corte d'appello ha dichiarato estinti per prescrizione, essa si riferisce, evidentemente, alla generica condanna del EN al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile AZ Sanitaria ER. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale conferma non integra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale.
7. Il sesto motivo (punto 2.6 della parte in fatto) non è consentito. Si deve anzitutto precisare che, ancorché il ricorrente abbia formulato tale motivo anche con riferimento al reato di cui al capo E) dell'imputazione, il Tribunale di ER aveva in realtà assolto il EN da tale reato. Ciò precisato, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente il quale era medico militare (in servizio presso il CO Militare Esercito Puglia), medico di continuità (ex guardia medica) per MI e AR e componente della Commissione medico-legale dell'AZ Sanitaria ER, oltre che libero professionista - per i reati di truffa aggravata e di truffa militare (art. 234 cod. pen. mil. pace) di cui ai capi B), C), D), F) e G) dell'imputazione sulla base degli elementi di prova costituiti: a) dai documenti che erano stati sequestrati a seguito delle perquisizioni che erano state eseguite ん nell'abitazione e negli studi professionali dell'imputato, costituiti dai prospetti, trasmessi alle amministrazioni pubbliche menzionate («prospetti da lui trasmessi agli enti», pag. 7 della sentenza di primo grado), relativi all'orario di lavoro e agli straordinari effettuati presso la caserma "Picca" di Bari e all'attività lavorativa prestata in favore dell'AZ Sanitaria ER, dai verbali della menzionata Commissione medico-legale e dagli attestati di partecipazione a corsi di studio dell'Università di Foggia;
b) dal contenuto della testimonianza del maresciallo della Guardia di finanza TU (o Amatucci;
la sentenza di primo grado indica talora l'uno talora l'altro cognome), il quale aveva riferito che, incrociando i dati che risultavano dai documenti sequestrati, e avendo acquisito i prospetti sopra menzionati in originale presso le amministrazioni per le quali l'imputato prestava servizio, aveva potuto riscontrare l'inconciliabilità della conternporanea presenza che il EN aveva attestato presso più luoghi di lavoro o l'inconciliabilità dell'assenza dello stesso EN dal CO Militare Esercito Puglia per malattia, per permessi di studio o per cure termali con la contemporanea presenza dell'imputato al lavoro alle dipendenze dell'AZ Sanitaria ER;
con la conseguente indebita percezione della duplice retribuzione dalle diverse amministrazioni. Sulla base di tali elementi di prova, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno perciò ritenuto che: a) quanto al reato di cui al capo B) dell'imputazione, il 19 EN, mediante l'artificio costituito dall'attestazione della sua contemporanea e, quindi, inconciliabile presenza presso amministrazioni diverse, le aveva indotte in errore, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla percezione di una duplice retribuzione, nonostante l'omessa prestazione lavorativa in almeno uno dei due luoghi di lavoro, con corrispondente danno per le suddette amministrazioni (le singole condotte truffaldine sono compiutamente argomentate alle pagg.
8-10 della sentenza di primo grado); b) quanto al reato di cui al capo C) dell'imputazione, il EN, mediante l'artificio costituito dalla presentazione al CO Provinciale Esercito Puglia di certificazioni di malattia, laddove egli, negli stessi giorni in cui sarebbe stato malato, prestava servizio per l'AZ Sanitaria ER, induceva in errore il suddetto CO, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla retribuzione che gli era stata da esso erogata, con corrispondente danno per il medesimo CO (le singole condotte truffaldine sono compiutamente argomentate alle pagg. 11-15 della sentenza di primo grado); c) quanto al reato di cui al capo D) dell'imputazione, il EN, mediante l'artificio costituito dall'assentarsi per malattia, il giorno 25/02/2011, dal lavoro presso il CO Militare Esercito Puglia, laddove, quello stesso giorno, prestava servizio per l'AZ Sanitaria ER (come guardia medica e come membro della già menzionata Commissione medico-legale), induceva in errore il suddetto CO, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla retribuzione che gli era stata da esso erogata per il giorno 25/02/2011, con corrispondente danno per il medesimo CO (la condotta truffaldina è compiutamente argomentata alla pag. 15 della sentenza di primo grado); d) quanto al reato di cui al capo F) dell'imputazione, mediante l'artificio costituito dall'attestare di avere prestato attività lavorativa presso l'AZ Sanitaria ER, laddove, negli stessi giorni, si trovava presso l'Università di Foggia per frequentare dei corsi di studio (come aveva attestato al CO Militare Esercito Puglia per ottenere i relativi permessi), si procurava l'ingiusto profitto costituito dalla retribuzione che gli era stata erogata dall'AZ Sanitaria ER per i suddetti giorni, con corrispondente danno per la stessa AZ (le singole condotte truffaldine sono compiutamente argomentate alle pagg. 15-16 della sentenza di primo grado); e) quanto al reato di cui al capo G) dell'imputazione, mediante l'artificio costituito dall'ottenere una licenza straordinaria per cure termali dal CO Militare Esercito Puglia, laddove, negli stessi giorni, lavorava per l'AZ Sanitaria ER (presso il Servizio di Continuità Assistenziale di MI o partecipando alle sedute della Commissione medico-legale della stessa AZ Sanitaria ER), induceva in errore il suddetto CO, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla percezione della retribuzione che lo stesso gli aveva erogato (le singole condotte truffaldine sono compiutamente argomentate alle pagg. 16-17 della sentenza di primo grado). 20 Anche tali motivazioni non solo risultano del tutto conformi alla legge penale e prive di contraddizioni e illogicità manifeste ma, di più, appaiono del tutto logiche, mentre le doglianze del ricorrente si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzionati elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi, il che non è consentito fare in sede di legittimità. Con riguardo a tali doglianze del ricorrente, si deve comunque osservare che: a) diversamente da quanto è sostenuto dal EN, come si è visto, il maresciallo TU (o Amatucci) della Guardia di finanza aveva accertato come il EN avesse trasmesso i prospetti relativi al lavoro che avrebbe svolto presso il CO Esercito Puglia e presso l'AZ Sanitaria ER a tali due amministrazioni, tanto che lo stesso maresciallo aveva acquisito l'originale dei suddetti prospetti presso le due amministrazioni;
b) la falsità di almeno una delle attestazioni discendeva, in un modo che appare logicamente del tutto evidente, dalla già evidenziata inconciliabilità di esse (atteso che nessuno può essere presente contemporaneamente in più luoghi); c) la percezione di retribuzioni non dovute discendeva, in un modo che appare anch'esso logicamente del tutto evidente, dal fatto che, dalla presentazione di un'attestazione di avere prestato attività lavorativa in favore di un'amministrazione, consegue l'erogazione del relativo compenso da parte della stessa. Nessuna violazione di legge né vizio della motivazione integra la conferma delle statuizioni civili costituite dalla generica condanna dell'imputato al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile AZ sanitaria ER.
8. Il settimo motivo (punto 2.7 della parte in fatto), il terzo motivo nuovo (punto 3.3 della parte in fatto) e il secondo ulteriore motivo nuovo (punto 4.2 della parte in fatto) sono fondati, nei termini che seguono. Con riguardo alla valenza, nel processo penale, delle presunzioni legali tributarie e, in particolare, di quella di cui all'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - la quale considera come ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti effettuati dal contribuente sui propri conti correnti bancari -, la Corte di cassazione ha chiarito che esse, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254852-01, con la quale la Corte ha ritenuto inutilizzabile la menzionata presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Nello stesso senso, sempre a proposito della medesima presunzione: Sez. 3, n. 37027 del 17/05/2022, Lanconelli, non massimata. Con 212 4 riguardo alle presunzioni tributarie in generale, tra le tante: Sez. 3, n. 42916 del 21/09/2022, Fusco, Rv. 283705-01). Si deve altresì tenere conto del fatto che l'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede una soglia di punibilità costituita dall'entità della singola imposta evasa (nella specie, l'IRPEF). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Potenza, con riguardo al reato di dichiarazione infedele di cui al capo H) dell'imputazione, ha motivato che «le censure del gravame circa l'incertezza degli esiti dell'accertamento fiscale appaiono recessive rispetto alla convergenza del dato documentale afferente le considerevoli somme di denaro transitate sui cc del prevenuto (quasi 500.000 euro) in relazione ai redditi illeciti dallo stesso percepiti e dichiarati e quanto introitato, invece, a titolo di straordinario e prestazioni lavorative non effettivamente svolte per la impossibilità oggettiva dovuta a sua contestuale presenza nei medesimi giorni ed orari in luoghi inconciliabilmente tra loro lontani;
prestazioni quantificate dalla p.g. sulla scorta dei richiamati prospetti predisposti proprio dall'imputato e oggetto di sequestro». La stessa Corte d'appello ha altresì valorizzato «il difetto di qualsivoglia prova fornita dall'imputato a sostegno di quanto asserito nel gravame». La Corte d'appello di Potenza appare dunque avere considerato elementi di riscontro alla presunzione legale tributaria di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 («le considerevoli somme di denaro transitate sui cc del prevenuto (quasi 500.000 euro)», idonei a dare certezza della condotta criminosa: a) da un lato, il difetto di [...] prova fornita dall'imputato» in ordine alla giustificazione dei versamenti sui propri conti correnti;
b) dall'altro lato, quanto lo stesso imputato aveva introitato per delle prestazioni lavorative che non aveva effettivamente svolto, prestazioni quantificate dalla p.g. sulla scorta dei richiamati prospetti predisposti proprio dall'imputato e oggetto di sequestro». A proposito di tali apparenti riscontri, si deve tuttavia osservare quanto segue. Quanto al primo di essi, nella giurisprudenza della Corte di cassazione costituisce un principio consolidato quello secondo cui il giudice non può desumere dal silenzio dell'imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali elementi di prova o indizi a carico dello stesso, atteso che al medesimo, nel processo penale, è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (Sez. 3, n. 37027 del 17/05/2022, Lanconelli, cit.). Quanto al secondo apparente elemento di riscontro, si deve osservare che, come è stato evidenziato dal ricorrente nel secondo ulteriore motivo nuovo, il Tribunale di ER aveva disposto la restituzione all'imputato delle somme che erano state sequestrate in relazione alle «condotte truffaldine» in ragione della mancata quantificazione del danno provocato dalle stesse» condotte (pag. 22 22 della sentenza di primo grado), con la conseguenza che, non essendo in realtà nota l'entità delle suddette somme, neppure appare possibile quantificare - né la Corte d'appello di Potenza, in effetti, lo fa - l'IRPEF che sarebbe stata dovuta sulle stesse somme. In tale quadro, il Collegio ritiene che, posto che le risultanze delle indagini bancarie, per l'inutilizzabilità nel processo penale della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possono rappresentare ex se un idoneo elemento di prova per sorreggere l'accusa di dichiarazione infedele, la Corte d'appello di Potenza non si possa ritenere avere adeguatamente motivato in ordine all'ammontare dell'imposta che sarebbe stata evasa dall'imputato; accertamento che costituisce compito del giudice che è chiamato a giudicare del reato di dichiarazione infedele. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo H) dell'imputazione, con rinvio, per un nuovo giudizio su tale capo, alla più vicina Corte d'appello di Salerno.
9. L'ottavo motivo (punto 2.8 della parte in fatto) è fondato nel suo primo profilo, con il conseguente assorbimento del secondo profilo dello stesso motivo, del quarto motivo nuovo (punto 3.4 della parte in fatto) e del quarto ulteriore motivo nuovo (punto 4.3. della parte in fatto). Con riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in 23 concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). Nel caso di specie, a fronte di uno specifico motivo di appello dell'imputato sul punto (pagg. 43-44 dell'atto di appello del EN), la Corte d'appello di Potenza ha confermato l'applicazione della recidiva (infraquinquennale) limitandosi a indicare l'esistenza, a carico del EN, di un precedente penale (che affermava essere anteriore, avuto riguardo al passaggio in giudicato della relativa sentenza, di non oltre un quinquennio rispetto agli attribuiti fatti sub iudice;
pag. 19 della sentenza impugnata). In tale modo, la Corte d'appello di Potenza ha però del tutto omesso di motivare, come sarebbe stato necessario fare, in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra il suddetto precedente penale del EN e i nuovi reati che gli erano stati ascritti, nel senso del compimento di una concreta verifica, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in ordine al se la pregressa condotta criminosa si dovesse ritenere indicativa di un'inclinazione al crimine che aveva influito come fattore criminogeno per la commissione dei reati sub iudice, così che le nuove condotte criminose si dovessero ritenere idonee a rivelare quella maggiore capacità a delinquere del reo che giustifica il non automatico aumento di pena per effetto della contestata recidiva (infraquinquennale). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche limitatamente alla recidiva, con rinvio, per un nuovo giudizio anche su tale punto, alla Corte d'appello di Salerno. Giudizio che, evidentemente, è idoneo a incidere anche sulla determinazione dei termini di prescrizione dei reati. 10. Il nono motivo (punto 2.9 della parte in fatto) è fondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). 24 Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Richiamati, per dovere di completezza, tali principi, si deve rilevare che, nel caso di specie, a fronte di uno specifico motivo di appello dell'imputato sul punto dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 44-47 dell'atto di appello del EN), la Corte d'appello di Potenza ha del tutto omesso di motivare al riguardo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata anche limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio, per un nuovo giudizio anche su tale punto, alla Corte d'appello di Salerno. 11. L'esame del decimo motivo (punto 2.10 della parte in fatto), relativo alla dosimetria della pena, è assorbito dall'accoglimento del settimo motivo, del terzo motivo nuovo e del secondo ulteriore motivo nuovo (punto 8; annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul capo H dell'imputazione, cioè sulla violazione che i giudici del merito, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, hanno ritenuto essere la più grave), nonché dall'accoglimento del primo profilo dell'ottavo motivo (punto 9; annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto della recidiva). 12. L'esame dell'undicesimo motivo (punto 2.11. della parte in fatto), relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere i reati, è anch'esso assorbito dall'accoglimento del primo profilo dell'ottavo motivo (punto 9; (annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto della recidiva), attesa la già evidenziata (sempre al punto 9) incidenza dell'esito del giudizio di rinvio sul punto della recidiva sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere i reati. 13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo H) dell'imputazione e ai punti della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per un nuovo giudizio sui suddetti capo e punti alla Corte d'appello di Salerno. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
25 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo H), alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 14/03/2024. Il Consigliere estensore La Presidente IU CA AN RG DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZKONE PENALE 24 LUG. 2024 SUPREMA Lo IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONALAYALDIZ CDIZIARIO S A S C CL LI の 262 6