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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, IC
SALARI DO, IC
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4218/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10217/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe notificato dall' AdER contestando il prodromico avviso di accertamento esecutivo n. 2017250TJPM001534, notificato in data 05/07/2023 dall'AE Dir Prov I di Roma ma che dichiara di non aver ricevuto, con il quale era stato accertato il reddito imponibile con le conseguenti imposte per il 2017 non avendo la contribuente dichiarato correttamente i redditi da fabbricati e redditi da lavoro autonomo.La pretesa inerente l'impugnativa ammonta ad euro 12.230,10 comprensiva di interessi e sanzioni.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate di Roma invocando il rigetto del ricorso per essere stato ritualmente notificato l'avviso di accertamento ma non impugnato nel termine di legge.
La Corte, esaurito l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'atto impugnato si riferisce ad una cartella non pagata, ed a tre avvisi di accertamento notificati ma non impugnati tra i quali l'avviso di accertamento esecutivo n. 2017250TJPM001534 (IRPEF 2017) notificato in data 05/07/2023 dall'AE Dir Prov I di Roma. Quest'ultima si è costituita in giudizio deducendo che l'atto fu consegnato nelle mani del destinatario in data 05/07/2023 come comprovato in atto di costituzione (all. n. 2) e che non fu impugnato nei termini di legge essendosi pertanto cristallizzata la pretesa fiscale non più impugnabile in questa sede. Conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per la sua infondatezza ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n.546/92.
Nel fascicolo di causa risulta depositato referto postale sulla sequela delle fasi di lavorazione della racc.ta di spedizione dell'accertamento in questione nonché la copia della stessa racc. n. 572740514197 prot n.
77921 cod. spediz. STP10873576037957613 la quale fu consegnata personalmente alla destinataria odierna ricorrente. Pur se la sigla del ricevente apposta sul documento appare difficilmente leggibile, al riguardo si osserva che la firma non risulta in atti essere stata disconosciuta dalla ricorrente : il postino quale pubblico ufficiale attesta che colui/colei che ha firmato, ovvero in questo caso la destinataria dell'atto, era legittimata a riceverlo (Cass. n. 2490/1996; Cass. n. 17154/2016). Dunque sussiste prova legale valida fino a querela di falso che l'avviso di accertamento fu consegnato all'indirizzo corretto ed a mani della destinataria odierna ricorrente. L'omessa impugnazione comporta la definitività della pretesa tributaria recata dal provvedimento accertativo il quale è divenuto inoppugnabile e non più suscettibile di alcuna censura. Il ricorso è inammissibile ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992. Gli atti successivamente adottati rispetto all'avviso di accertamento non impugnato nei termini restano impugnabili esclusivamente per vizi propri come da consolidata giurisprudenza di legittimità: Cass., sent.
4/8/2006, n. 17724; Cass., sent. 27/6/2011, n. 14072; Cass. sent. 3743 del 14/02/2020. La ricorrente, nel caso in discussione, non ha eccepito vizi propri della intimazione.
Il ricorso è inammissibile ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 .
Quanto alle spese si liquidano in favore dell'Ente resistente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Spese a carico di parte ricorrente quantificate in euro 500,00, oltre gli accessori di legge se dovuti, da liquidarsi in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma costituitasi in giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Presidente
IA UR AR
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, IC
SALARI DO, IC
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4218/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10217/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe notificato dall' AdER contestando il prodromico avviso di accertamento esecutivo n. 2017250TJPM001534, notificato in data 05/07/2023 dall'AE Dir Prov I di Roma ma che dichiara di non aver ricevuto, con il quale era stato accertato il reddito imponibile con le conseguenti imposte per il 2017 non avendo la contribuente dichiarato correttamente i redditi da fabbricati e redditi da lavoro autonomo.La pretesa inerente l'impugnativa ammonta ad euro 12.230,10 comprensiva di interessi e sanzioni.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate di Roma invocando il rigetto del ricorso per essere stato ritualmente notificato l'avviso di accertamento ma non impugnato nel termine di legge.
La Corte, esaurito l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'atto impugnato si riferisce ad una cartella non pagata, ed a tre avvisi di accertamento notificati ma non impugnati tra i quali l'avviso di accertamento esecutivo n. 2017250TJPM001534 (IRPEF 2017) notificato in data 05/07/2023 dall'AE Dir Prov I di Roma. Quest'ultima si è costituita in giudizio deducendo che l'atto fu consegnato nelle mani del destinatario in data 05/07/2023 come comprovato in atto di costituzione (all. n. 2) e che non fu impugnato nei termini di legge essendosi pertanto cristallizzata la pretesa fiscale non più impugnabile in questa sede. Conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per la sua infondatezza ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. n.546/92.
Nel fascicolo di causa risulta depositato referto postale sulla sequela delle fasi di lavorazione della racc.ta di spedizione dell'accertamento in questione nonché la copia della stessa racc. n. 572740514197 prot n.
77921 cod. spediz. STP10873576037957613 la quale fu consegnata personalmente alla destinataria odierna ricorrente. Pur se la sigla del ricevente apposta sul documento appare difficilmente leggibile, al riguardo si osserva che la firma non risulta in atti essere stata disconosciuta dalla ricorrente : il postino quale pubblico ufficiale attesta che colui/colei che ha firmato, ovvero in questo caso la destinataria dell'atto, era legittimata a riceverlo (Cass. n. 2490/1996; Cass. n. 17154/2016). Dunque sussiste prova legale valida fino a querela di falso che l'avviso di accertamento fu consegnato all'indirizzo corretto ed a mani della destinataria odierna ricorrente. L'omessa impugnazione comporta la definitività della pretesa tributaria recata dal provvedimento accertativo il quale è divenuto inoppugnabile e non più suscettibile di alcuna censura. Il ricorso è inammissibile ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992. Gli atti successivamente adottati rispetto all'avviso di accertamento non impugnato nei termini restano impugnabili esclusivamente per vizi propri come da consolidata giurisprudenza di legittimità: Cass., sent.
4/8/2006, n. 17724; Cass., sent. 27/6/2011, n. 14072; Cass. sent. 3743 del 14/02/2020. La ricorrente, nel caso in discussione, non ha eccepito vizi propri della intimazione.
Il ricorso è inammissibile ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 .
Quanto alle spese si liquidano in favore dell'Ente resistente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile. Spese a carico di parte ricorrente quantificate in euro 500,00, oltre gli accessori di legge se dovuti, da liquidarsi in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma costituitasi in giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il Presidente
IA UR AR