Art. 2.
Le autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146 e successive variazioni, ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946 n. 240 , sono ridotte, rispettivamente, di lire tre milioni e di lire due milioni. Tali riduzioni avranno effetto sugli stanziamenti dipendenti dalle suddette autorizzazioni di spesa ed iscritti ai capitoli 133 (spese a pagamento differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 4 luglio 1930, n. 1146 , ecc.) e 101 (concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.
Le autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146 e successive variazioni, ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946 n. 240 , sono ridotte, rispettivamente, di lire tre milioni e di lire due milioni. Tali riduzioni avranno effetto sugli stanziamenti dipendenti dalle suddette autorizzazioni di spesa ed iscritti ai capitoli 133 (spese a pagamento differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 4 luglio 1930, n. 1146 , ecc.) e 101 (concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.