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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5499/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO AU
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 1067/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 26/04/2023, non notificata.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il signor ha proposto gravame contro la sentenza n. 1067/2023 con cui il Parte_1
pagina 1 di 3 Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 286080, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: condannare i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello:
Erronea compensazione delle spese di lite (violazione dell'art. 92 c.p.c.).
La e il non si sono costituiti e sono stati dichiarati Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'udienza del 12.11.2025, il G.I. ha riservato la decisione nei 30 giorni previsti dalla norma.
***
Orbene, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nella specie, in particolare, il giudice di prime cure ha integralmente accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 286080, ritenendo fondato “il motivo relativo alla violazione dei termini di cui all'art. 204 comma 2 C.d.S.” e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.
In tale situazione processuale, non si giustifica la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite.
L'appello merita dunque accoglimento.
In ordine alla quantificazione delle spese da porsi a carico del e alla Controparte_2
in solido fra loro, deve precisarsi che oggetto dell'opposizione è Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 286080 per il pagamento di € 188,39.
Applicando i valori per fase previsti dal D.M. 147/2022, la liquidazione delle spese pagina 2 di 3 professionali per il primo grado è pari ad € 173,00 e per il secondo grado ammonta ad €
332,00 (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza liquida in complessivi € 173,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, le spese del primo grado a carico delle parti convenute in solido fra loro e in favore di da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Conferma nel resto Parte_1
l'impugnata sentenza;
- condanna il e la , in solido fra loro, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese del secondo grado nei confronti di liquidate in € 91,50 per Parte_1 spese esenti e in complessivi € 332,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza depositata nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. comma c.p.c
Velletri, 14 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5499/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO AU
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 1067/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 26/04/2023, non notificata.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il signor ha proposto gravame contro la sentenza n. 1067/2023 con cui il Parte_1
pagina 1 di 3 Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 286080, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: condannare i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello:
Erronea compensazione delle spese di lite (violazione dell'art. 92 c.p.c.).
La e il non si sono costituiti e sono stati dichiarati Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'udienza del 12.11.2025, il G.I. ha riservato la decisione nei 30 giorni previsti dalla norma.
***
Orbene, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nella specie, in particolare, il giudice di prime cure ha integralmente accolto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 286080, ritenendo fondato “il motivo relativo alla violazione dei termini di cui all'art. 204 comma 2 C.d.S.” e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.
In tale situazione processuale, non si giustifica la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite.
L'appello merita dunque accoglimento.
In ordine alla quantificazione delle spese da porsi a carico del e alla Controparte_2
in solido fra loro, deve precisarsi che oggetto dell'opposizione è Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 286080 per il pagamento di € 188,39.
Applicando i valori per fase previsti dal D.M. 147/2022, la liquidazione delle spese pagina 2 di 3 professionali per il primo grado è pari ad € 173,00 e per il secondo grado ammonta ad €
332,00 (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza liquida in complessivi € 173,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, le spese del primo grado a carico delle parti convenute in solido fra loro e in favore di da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Conferma nel resto Parte_1
l'impugnata sentenza;
- condanna il e la , in solido fra loro, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese del secondo grado nei confronti di liquidate in € 91,50 per Parte_1 spese esenti e in complessivi € 332,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza depositata nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. comma c.p.c
Velletri, 14 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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