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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa LO AR Presidente dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott. Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 283 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio nonché rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Orlandini ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2 appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pacifico ed elettivamente domiciliato a
Napoli, via Via Alessandro Scarlatti n. 8, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello avverso la sentenza n.
235/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Vicenza, pubblicata in data
26.01.2024 e notificata in data 27.01.2024, e per l'effetto
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere prova testimoniale come articolata in atti (pagg.
32-36) sulla predisposizione unilaterale da parte di del contenuto CP_1 contrattuale, sul contenuto programmatico e pluriennale dell'attivita da svolgersi
e sul vincolo di durata
NEL MERITO
1) dichiarare la NULLITÀ DELLA SENTENZA n. 235/2024 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Vicenza per difetto assoluto di motivazione/motivazione apparente
(violazione art. 132, co. 2, punto 4, c.p.c. (e art. 118, co. 1, disp.att. c.p.c.); violazione art. 111, co. 6, Cost.) (si richiama integralmente il Motivo 1).
2) in subordine, ANNULLARE E RIFORMARE la sentenza n. 235/2024 per: - errore interpretativo, difetto di istruttoria, illogicità della sentenza (violazione art. 115 e
116 c.p.c.) (si richiama integralmente il Motivo 1); - errore interpretativo (art.
2227 e 2237 c.c.: violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. – violazione dell'art. 1175
c.c.) (si richiama integralmente il Motivo 2); - errore interpretativo (violazione dell'art. 1372 c.c. – violazione dell'art. 2227 c.c. – violazione del Titolo II, Capo IV del c.c.: artt. 1362-1371 c.c. – violazione art. 1370 c.c.) (si richiama integralmente il Motivo
3). In ogni caso, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la debenza del corrispettivo contrattuale da parte di a favore dell'avv. per le causali di cui in narrativa (si CP_1 Pt_1 richiama integralmente il Motivo 3) per l'ammontare di € 96.250,00 oltre cpa ed
IV (ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa), oltre al risarcimento del danno curriculare del 3% sulla somma, e conseguentemente, condannare a pagare l'importo di cui sopra con interessi e rivalutazione CP_1 monetaria di legge. 3) Accertare e dichiarare non dovuto, per le ragioni esposte in narrativa (si richiama integralmente il Motivo 4), facendo corretta applicazione dei principi sanciti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il pagamento delle spese di lite
pagina 2 di 11 disposto a carico dell'avv. e, conseguentemente dichiarare tenuta e Pt_1 condannare al pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € CP_1 Pt_1
7.052,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge (doc. VI), a titolo di restituzione delle somme versate in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza che qui si impugna.
4) Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso del c.u. di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
L'appellata si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta e precisa le proprie conclusioni chiedendo che il Collegio rigetti integralmente l'avversa impugnazione ed ogni avversa istanza, anche istruttoria, con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con maggiorazione di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 1° settembre 2022 conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Vicenza (già Controparte_1 Controparte_2
affinché fosse accertata l'illegittimità del recesso
[...] unilaterale esercitato da dal contratto di consulenza con conseguente CP_1 condanna della convenuta al pagamento in suo favore di euro 96.250,00, oltre
IVA e CPA, pari a tre annualità di corrispettivo non pagato, oltre al risarcimento del danno curriculare, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva l'attore che, a partire dal 2015, gli aveva affidato una serie di CP_1 incarichi di consulenza in materia di diritto delle assicurazioni e gestione dei contratti assicurativi che potevano essere così riassunti:
- contratto protocollo n. 18962 del 6 marzo 2015, per il periodo dal 1° maggio
2015 al 31 dicembre 2016, con compenso annuale di euro 43.008,00 (oltre
IVA e CPA), poi prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018;
pagina 3 di 11 - determinazione n. 43 del 27 dicembre 2018 per l'affidamento dell'incarico per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con un compenso di euro
38.000,00 (oltre IVA e CPA);
- determinazione n. 84 del 10 settembre 2020, per l'affidamento dell'incarico per il periodo dal 10 settembre 2020 al 10 settembre 2024, con un compenso annuo di euro 35.000,00 (oltre IVA e CPA), oggetto del giudizio.
Con comunicazione PEC del 7 dicembre 2021 gli aveva manifestato la volontà CP_1 di recedere dal contratto con effetto immediato ex art. 2237 c.c. ed egli, in data 9 dicembre 2021, aveva replicato a tale comunicazione eccependo l'illegittimità del recesso e diffidando la società ad adempiere il contratto. Nonostante ciò, CP_1 aveva confermato il recesso.
Il deduceva che, in materia di contratto d'opera professionale, la previsione Pt_1 di un termine di durata può integrare la rinuncia, da parte del cliente, al diritto di recesso, nel caso in cui dal complessivo regolamento negoziale si ricavi inequivocabilmente la volontà delle parti di vincolarsi per tutta la durata del contratto e che, nella fattispecie tale volontà era desumibile da una serie di indici: la durata quadriennale del rapporto;
il versamento di una cauzione commisurata al 10% del costo complessivo del servizio;
il contenuto della prestazione consulenziale e il programma pluriennale delle attività; la pattuizione di un compenso ridotto rispetto a quello degli anni precedenti in ragione della durata pluriennale del rapporto.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni e le domande avversarie e CP_1 rilevando l'insussistenza di qualsivoglia elemento dal quale desumersi la volontà delle parti di vincolarsi per l'intera durata contrattuale vietandosi reciprocamente il ricesso anticipato.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 235/2024, il Tribunale di
Vicenza rigettava le domande attoree condannando il al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
In particolare, il Tribunale -premesso che il recesso ad nutum ex art. 2237, comma I, c.c. può essere esercitato anche in presenza di un termine finale, la cui previsione esclude la possibilità di recesso anticipato da parte del cliente solo pagina 4 di 11 qualora si dimostri che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, era quella di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita- rilevava che nel caso di specie il non aveva provato tale Pt_1 volontà in quanto gli indici contrattuali indicati erano irrilevanti ed evidenziava, alla luce delle contestazioni del in ordine alla mancanza di preavviso e Pt_1 all'assenza di motivazione del recesso, che il recesso ad nutum ex art. 2237, I comma, c.c. non necessita di alcuna motivazione in ragione del rapporto strettamente fiduciario che lega il professionista con il cliente.
Escludeva, infine, il Tribunale che nella fattispecie potesse trovare applicazione l'art. 2227 c.c., dettato in materia di contratto di prestazione d'opera, norma incompatibile con l'art. 2237 c.c. che, essendo norma speciale, prevale su quella generale in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei seguenti motivi:
1) erronea interpretazione della natura giuridica del contratto per aver il
Tribunale qualificato lo stesso come prestazione d'opera intellettuale e non come appalto di servizi;
2) inapplicabilità al caso di specie della disciplina del recesso del cliente ex art. 2237 c.c.;
3) erroneo rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto la perdita del compenso per quasi tre annualità, pari a complessivi euro 96.250,00 (oltre IVA
e CPA), e il danno curriculare;
4) erronea condanna al pagamento delle spese processuali.
si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello e, in ogni CP_1 caso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 5 di 11 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, atteso che dall'atto di appello si evince in modo sufficientemente chiaro il capo della sentenza impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice e le violazioni di legge denunciate.
Nel merito ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con i primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, il deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Pt_1 primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come prestazione d'opera intellettuale e non come appalto di servizi. In conseguenza di tale asserito errore, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la disciplina del recesso ad nutum del cliente ex art. 2237, I comma, c.c., peraltro escludendo la necessità di addurre alcuna motivazione, senza tenere conto del fatto che dal complesso del regolamento contrattuale si desumeva inequivocabilmente la volontà di di vincolarsi per tutta la durata del contratto rinunciando alla CP_1 facoltà di recesso.
In particolare, deduce l'appellante, tale volontà di andrebbe desunta: CP_1
- dalla durata quadriennale del contratto;
- dal fatto che avesse richiesto il versamento di una cauzione commisurata CP_1 al 10% del costo complessivo del servizio,
- dal fatto che il avesse proposto un compenso ridotto rispetto a quello Pt_1 pattuito per gli anni precedenti, considerata l'estensione temporale dell'incarico;
- dal contenuto programmatico dell'incarico il quale implicava necessariamente uno sviluppo pluriennale di attività.
A giudizio del Collegio i predetti motivi non possono essere accolti.
Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare dalla determinazione n.
84 (doc. 4 I grado), emerge che le parti hanno stipulato un contratto in Pt_1 forza del quale l'avvocato si è obbligato a prestare assistenza in materia Pt_1 assicurativa e legale, ovvero ad eseguire una prestazione d'opera intellettuale pagina 6 di 11 che, per la sua complessità, richiedeva l'individuazione di un profilo professionale altamente specializzato.
A pagina 3 della determinazione n. 84 si legge infatti che l'incarico richiede “Un profilo professionale altamente specializzato in materia giuridica e assicurativa e in settori specifici e innovativi quali le polizze Cyber Risk e le polizze a copertura dei rischi emergenziali” e che “l'avv. possiede il connubio di competenze Pt_1 multidisciplinari altamente specialistiche necessarie per l'espletamento dell'incarico difficilmente rinvenibili in un professionista, come da curriculum, vitae acquisito”.
Tali affermazioni assumono un rilievo determinante nella qualificazione del contratto in quanto emerge chiaramente che le parti hanno voluto attribuire un rilievo prevalente alla persona del professionista e, in particolare, alle sue competenze tecniche e specialistiche che hanno costituito l'elemento fondamentale nella scelta del contraente.
Tali considerazioni impongono, dunque, di ricondurre la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt.
2229 e segg. c.c., con conseguente applicabilità della disciplina del recesso ad nutum ex art. 2237 c.c. che, proprio in ragione del rapporto strettamente fiduciario che lega le parti e che postula una costante adesione, da parte del committente, alle modalità di attuazione della prestazione, non richiede alcuna specifica motivazione.
È infatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, non si applica la disciplina generale di cui all'art. 2227 c.c. dettata in materia di prestazione d'opera, in forza della quale il committente deve tenere indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno, bensì la disciplina speciale dettata dall'art. 2237, I comma, c.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale, la quale prevede che il cliente sia tenuto a rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, ma non anche il mancato guadagno
(Cass. n. 185/2020).
pagina 7 di 11 Da ciò consegue che, in applicazione del dettato di cui all'art. 2237 c.c., il Pt_1 aveva diritto al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del corrispettivo per l'opera eseguita, ma non anche al mancato guadagno, previsto invece dall'art. 2227 c.c.
Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui avrebbe manifestato la CP_1 volontà di vincolarsi per tutta la durata del contratto, rinunciando al diritto di recesso in considerazione degli indici sopra riportati (durata quadriennale;
cauzione; compenso ridotto;
contenuto programmatico della prestazione).
A tal proposito si rileva che la Corte di cassazione ha chiarito che la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente, di cui all'art. 2237 c.c., non ha carattere inderogabile e che la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà del cliente di recedere ad nutum, dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno escludere la possibilità di recesso prima della scadenza pattuita
(Cass. n. 5744/2025).
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi, valutando gli indici indicati dal e ritenendoli inidonei a manifestare tale Pt_1 volontà.
In particolare, la prestazione di una cauzione non è sintomo di tale volontà posto che essa è finalizzata a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, sollecitando il prestatore d'opera ad eseguire il contratto secondo le condizioni pattuite.
Quanto poi alla commisurazione della stessa in proporzione al corrispettivo pattuito, si tratta di un mero criterio di calcolo.
La stessa considerazione vale anche per la quantificazione del compenso in base alla durata prevista del contratto, trattandosi di un mero criterio di calcolo, peraltro del tutto comune nei contratti di durata nei quali è del tutto ragionevole pattuire il compenso in base alla durata del rapporto e all'entità dell'attività da svolgere.
Il fatto, poi, che il abbia deciso di proporre un compenso annuo inferiore Pt_1 rispetto a quello precedentemente pattuito è una mera scelta del prestatore pagina 8 di 11 d'opera, del tutto inidonea a dimostrare la volontà di di rinunciare al suo CP_1 diritto di recedere dal contratto.
Irrilevante è anche il fatto che il contenuto programmatico della prestazione d'opera del prevedesse un programma pluriennale di attività in quanto tale Pt_1 elemento è del tutto inconferente con la ratio del recesso ad nutum, basato sul rapporto strettamente fiduciario che lega i contraenti e che consente al cliente, a prescindere dalla durata del contratto, di potersi svincolare dal rapporto con il professionista qualora non ne condivida più le modalità di esecuzione.
In base a quanto sopra esposto, si deve affermare che ha legittimamente CP_1 esercitato il suo diritto di recesso ad nutum, ex art. 2237, I comma, c.c. al quale non ha mai rinunciato, nemmeno tacitamente.
Il rigetto dei primi due motivi di appello determina l'assorbimento del terzo con il quale il si duole del mancato accoglimento delle sue domande risarcitorie. Pt_1
Infondato è anche il quarto motivo con il quale l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove il Tribunale lo avrebbe erroneamente condannato al pagamento delle spese processuali, senza tenere conto del fatto che la giurisprudenza di merito ritiene che la natura interpretativa della decisione consente di derogare al criterio della soccombenza, rendendo possibile l'integrale compensazione delle spese di lite.
A tal proposito è sufficiente rammentare che la liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite. Osservato tale limite spetta al giudice di merito stabilire, tenendo conto dell'andamento globale del giudizio, quale sia la parte soccombente che, in base al principio della causalità, va individuata nella parte che ha azionato una pretesa poi accertata come infondata.
Merita, quindi, di essere confermata la decisione del Tribunale di Vicenza che ha condannato l'attore, totalmente soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Va, inoltre, rilevato che le sentenze citate dall'appellante non si attagliano al caso concreto posto che la questione in esame non presentava né profili di novità, né
pagina 9 di 11 contrasti giurisprudenziali, tali da richiedere una complessa attività interpretativa che avrebbe potuto giustificare una compensazione delle spese.
Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, i capitoli di prova, per come formulati, sono inammissibili in quanto valutativi, documentali, generici e volti a dimostrare circostanze irrilevanti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), e senza fase istruttoria, in favore di
[...]
Controparte_1
Non si ritiene, infatti, di poter liquidare i compensi per detta fase giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività. diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale, non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
pagina 10 di 11 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 235/2024 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro Controparte_1
9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente
LO AR
Il Consigliere estensore
NA RO
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa LO AR Presidente dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott. Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 283 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 in proprio nonché rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Orlandini ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2 appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pacifico ed elettivamente domiciliato a
Napoli, via Via Alessandro Scarlatti n. 8, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di
Vicenza
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello avverso la sentenza n.
235/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Vicenza, pubblicata in data
26.01.2024 e notificata in data 27.01.2024, e per l'effetto
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere prova testimoniale come articolata in atti (pagg.
32-36) sulla predisposizione unilaterale da parte di del contenuto CP_1 contrattuale, sul contenuto programmatico e pluriennale dell'attivita da svolgersi
e sul vincolo di durata
NEL MERITO
1) dichiarare la NULLITÀ DELLA SENTENZA n. 235/2024 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Vicenza per difetto assoluto di motivazione/motivazione apparente
(violazione art. 132, co. 2, punto 4, c.p.c. (e art. 118, co. 1, disp.att. c.p.c.); violazione art. 111, co. 6, Cost.) (si richiama integralmente il Motivo 1).
2) in subordine, ANNULLARE E RIFORMARE la sentenza n. 235/2024 per: - errore interpretativo, difetto di istruttoria, illogicità della sentenza (violazione art. 115 e
116 c.p.c.) (si richiama integralmente il Motivo 1); - errore interpretativo (art.
2227 e 2237 c.c.: violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. – violazione dell'art. 1175
c.c.) (si richiama integralmente il Motivo 2); - errore interpretativo (violazione dell'art. 1372 c.c. – violazione dell'art. 2227 c.c. – violazione del Titolo II, Capo IV del c.c.: artt. 1362-1371 c.c. – violazione art. 1370 c.c.) (si richiama integralmente il Motivo
3). In ogni caso, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare la debenza del corrispettivo contrattuale da parte di a favore dell'avv. per le causali di cui in narrativa (si CP_1 Pt_1 richiama integralmente il Motivo 3) per l'ammontare di € 96.250,00 oltre cpa ed
IV (ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa), oltre al risarcimento del danno curriculare del 3% sulla somma, e conseguentemente, condannare a pagare l'importo di cui sopra con interessi e rivalutazione CP_1 monetaria di legge. 3) Accertare e dichiarare non dovuto, per le ragioni esposte in narrativa (si richiama integralmente il Motivo 4), facendo corretta applicazione dei principi sanciti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il pagamento delle spese di lite
pagina 2 di 11 disposto a carico dell'avv. e, conseguentemente dichiarare tenuta e Pt_1 condannare al pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € CP_1 Pt_1
7.052,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge (doc. VI), a titolo di restituzione delle somme versate in ottemperanza a quanto disposto con la sentenza che qui si impugna.
4) Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso del c.u. di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
L'appellata si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e CP_1 risposta e precisa le proprie conclusioni chiedendo che il Collegio rigetti integralmente l'avversa impugnazione ed ogni avversa istanza, anche istruttoria, con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con maggiorazione di spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 1° settembre 2022 conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Vicenza (già Controparte_1 Controparte_2
affinché fosse accertata l'illegittimità del recesso
[...] unilaterale esercitato da dal contratto di consulenza con conseguente CP_1 condanna della convenuta al pagamento in suo favore di euro 96.250,00, oltre
IVA e CPA, pari a tre annualità di corrispettivo non pagato, oltre al risarcimento del danno curriculare, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva l'attore che, a partire dal 2015, gli aveva affidato una serie di CP_1 incarichi di consulenza in materia di diritto delle assicurazioni e gestione dei contratti assicurativi che potevano essere così riassunti:
- contratto protocollo n. 18962 del 6 marzo 2015, per il periodo dal 1° maggio
2015 al 31 dicembre 2016, con compenso annuale di euro 43.008,00 (oltre
IVA e CPA), poi prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018;
pagina 3 di 11 - determinazione n. 43 del 27 dicembre 2018 per l'affidamento dell'incarico per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con un compenso di euro
38.000,00 (oltre IVA e CPA);
- determinazione n. 84 del 10 settembre 2020, per l'affidamento dell'incarico per il periodo dal 10 settembre 2020 al 10 settembre 2024, con un compenso annuo di euro 35.000,00 (oltre IVA e CPA), oggetto del giudizio.
Con comunicazione PEC del 7 dicembre 2021 gli aveva manifestato la volontà CP_1 di recedere dal contratto con effetto immediato ex art. 2237 c.c. ed egli, in data 9 dicembre 2021, aveva replicato a tale comunicazione eccependo l'illegittimità del recesso e diffidando la società ad adempiere il contratto. Nonostante ciò, CP_1 aveva confermato il recesso.
Il deduceva che, in materia di contratto d'opera professionale, la previsione Pt_1 di un termine di durata può integrare la rinuncia, da parte del cliente, al diritto di recesso, nel caso in cui dal complessivo regolamento negoziale si ricavi inequivocabilmente la volontà delle parti di vincolarsi per tutta la durata del contratto e che, nella fattispecie tale volontà era desumibile da una serie di indici: la durata quadriennale del rapporto;
il versamento di una cauzione commisurata al 10% del costo complessivo del servizio;
il contenuto della prestazione consulenziale e il programma pluriennale delle attività; la pattuizione di un compenso ridotto rispetto a quello degli anni precedenti in ragione della durata pluriennale del rapporto.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni e le domande avversarie e CP_1 rilevando l'insussistenza di qualsivoglia elemento dal quale desumersi la volontà delle parti di vincolarsi per l'intera durata contrattuale vietandosi reciprocamente il ricesso anticipato.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 235/2024, il Tribunale di
Vicenza rigettava le domande attoree condannando il al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
In particolare, il Tribunale -premesso che il recesso ad nutum ex art. 2237, comma I, c.c. può essere esercitato anche in presenza di un termine finale, la cui previsione esclude la possibilità di recesso anticipato da parte del cliente solo pagina 4 di 11 qualora si dimostri che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, era quella di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita- rilevava che nel caso di specie il non aveva provato tale Pt_1 volontà in quanto gli indici contrattuali indicati erano irrilevanti ed evidenziava, alla luce delle contestazioni del in ordine alla mancanza di preavviso e Pt_1 all'assenza di motivazione del recesso, che il recesso ad nutum ex art. 2237, I comma, c.c. non necessita di alcuna motivazione in ragione del rapporto strettamente fiduciario che lega il professionista con il cliente.
Escludeva, infine, il Tribunale che nella fattispecie potesse trovare applicazione l'art. 2227 c.c., dettato in materia di contratto di prestazione d'opera, norma incompatibile con l'art. 2237 c.c. che, essendo norma speciale, prevale su quella generale in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe e censurando il provvedimento sulla base dei seguenti motivi:
1) erronea interpretazione della natura giuridica del contratto per aver il
Tribunale qualificato lo stesso come prestazione d'opera intellettuale e non come appalto di servizi;
2) inapplicabilità al caso di specie della disciplina del recesso del cliente ex art. 2237 c.c.;
3) erroneo rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto la perdita del compenso per quasi tre annualità, pari a complessivi euro 96.250,00 (oltre IVA
e CPA), e il danno curriculare;
4) erronea condanna al pagamento delle spese processuali.
si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello e, in ogni CP_1 caso, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 5 di 11 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, atteso che dall'atto di appello si evince in modo sufficientemente chiaro il capo della sentenza impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice e le violazioni di legge denunciate.
Nel merito ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con i primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, il deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Pt_1 primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come prestazione d'opera intellettuale e non come appalto di servizi. In conseguenza di tale asserito errore, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la disciplina del recesso ad nutum del cliente ex art. 2237, I comma, c.c., peraltro escludendo la necessità di addurre alcuna motivazione, senza tenere conto del fatto che dal complesso del regolamento contrattuale si desumeva inequivocabilmente la volontà di di vincolarsi per tutta la durata del contratto rinunciando alla CP_1 facoltà di recesso.
In particolare, deduce l'appellante, tale volontà di andrebbe desunta: CP_1
- dalla durata quadriennale del contratto;
- dal fatto che avesse richiesto il versamento di una cauzione commisurata CP_1 al 10% del costo complessivo del servizio,
- dal fatto che il avesse proposto un compenso ridotto rispetto a quello Pt_1 pattuito per gli anni precedenti, considerata l'estensione temporale dell'incarico;
- dal contenuto programmatico dell'incarico il quale implicava necessariamente uno sviluppo pluriennale di attività.
A giudizio del Collegio i predetti motivi non possono essere accolti.
Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare dalla determinazione n.
84 (doc. 4 I grado), emerge che le parti hanno stipulato un contratto in Pt_1 forza del quale l'avvocato si è obbligato a prestare assistenza in materia Pt_1 assicurativa e legale, ovvero ad eseguire una prestazione d'opera intellettuale pagina 6 di 11 che, per la sua complessità, richiedeva l'individuazione di un profilo professionale altamente specializzato.
A pagina 3 della determinazione n. 84 si legge infatti che l'incarico richiede “Un profilo professionale altamente specializzato in materia giuridica e assicurativa e in settori specifici e innovativi quali le polizze Cyber Risk e le polizze a copertura dei rischi emergenziali” e che “l'avv. possiede il connubio di competenze Pt_1 multidisciplinari altamente specialistiche necessarie per l'espletamento dell'incarico difficilmente rinvenibili in un professionista, come da curriculum, vitae acquisito”.
Tali affermazioni assumono un rilievo determinante nella qualificazione del contratto in quanto emerge chiaramente che le parti hanno voluto attribuire un rilievo prevalente alla persona del professionista e, in particolare, alle sue competenze tecniche e specialistiche che hanno costituito l'elemento fondamentale nella scelta del contraente.
Tali considerazioni impongono, dunque, di ricondurre la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt.
2229 e segg. c.c., con conseguente applicabilità della disciplina del recesso ad nutum ex art. 2237 c.c. che, proprio in ragione del rapporto strettamente fiduciario che lega le parti e che postula una costante adesione, da parte del committente, alle modalità di attuazione della prestazione, non richiede alcuna specifica motivazione.
È infatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, non si applica la disciplina generale di cui all'art. 2227 c.c. dettata in materia di prestazione d'opera, in forza della quale il committente deve tenere indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno, bensì la disciplina speciale dettata dall'art. 2237, I comma, c.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale, la quale prevede che il cliente sia tenuto a rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, ma non anche il mancato guadagno
(Cass. n. 185/2020).
pagina 7 di 11 Da ciò consegue che, in applicazione del dettato di cui all'art. 2237 c.c., il Pt_1 aveva diritto al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del corrispettivo per l'opera eseguita, ma non anche al mancato guadagno, previsto invece dall'art. 2227 c.c.
Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui avrebbe manifestato la CP_1 volontà di vincolarsi per tutta la durata del contratto, rinunciando al diritto di recesso in considerazione degli indici sopra riportati (durata quadriennale;
cauzione; compenso ridotto;
contenuto programmatico della prestazione).
A tal proposito si rileva che la Corte di cassazione ha chiarito che la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente, di cui all'art. 2237 c.c., non ha carattere inderogabile e che la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà del cliente di recedere ad nutum, dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno escludere la possibilità di recesso prima della scadenza pattuita
(Cass. n. 5744/2025).
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto buon governo di tali principi, valutando gli indici indicati dal e ritenendoli inidonei a manifestare tale Pt_1 volontà.
In particolare, la prestazione di una cauzione non è sintomo di tale volontà posto che essa è finalizzata a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, sollecitando il prestatore d'opera ad eseguire il contratto secondo le condizioni pattuite.
Quanto poi alla commisurazione della stessa in proporzione al corrispettivo pattuito, si tratta di un mero criterio di calcolo.
La stessa considerazione vale anche per la quantificazione del compenso in base alla durata prevista del contratto, trattandosi di un mero criterio di calcolo, peraltro del tutto comune nei contratti di durata nei quali è del tutto ragionevole pattuire il compenso in base alla durata del rapporto e all'entità dell'attività da svolgere.
Il fatto, poi, che il abbia deciso di proporre un compenso annuo inferiore Pt_1 rispetto a quello precedentemente pattuito è una mera scelta del prestatore pagina 8 di 11 d'opera, del tutto inidonea a dimostrare la volontà di di rinunciare al suo CP_1 diritto di recedere dal contratto.
Irrilevante è anche il fatto che il contenuto programmatico della prestazione d'opera del prevedesse un programma pluriennale di attività in quanto tale Pt_1 elemento è del tutto inconferente con la ratio del recesso ad nutum, basato sul rapporto strettamente fiduciario che lega i contraenti e che consente al cliente, a prescindere dalla durata del contratto, di potersi svincolare dal rapporto con il professionista qualora non ne condivida più le modalità di esecuzione.
In base a quanto sopra esposto, si deve affermare che ha legittimamente CP_1 esercitato il suo diritto di recesso ad nutum, ex art. 2237, I comma, c.c. al quale non ha mai rinunciato, nemmeno tacitamente.
Il rigetto dei primi due motivi di appello determina l'assorbimento del terzo con il quale il si duole del mancato accoglimento delle sue domande risarcitorie. Pt_1
Infondato è anche il quarto motivo con il quale l'appellante censura il provvedimento impugnato laddove il Tribunale lo avrebbe erroneamente condannato al pagamento delle spese processuali, senza tenere conto del fatto che la giurisprudenza di merito ritiene che la natura interpretativa della decisione consente di derogare al criterio della soccombenza, rendendo possibile l'integrale compensazione delle spese di lite.
A tal proposito è sufficiente rammentare che la liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite. Osservato tale limite spetta al giudice di merito stabilire, tenendo conto dell'andamento globale del giudizio, quale sia la parte soccombente che, in base al principio della causalità, va individuata nella parte che ha azionato una pretesa poi accertata come infondata.
Merita, quindi, di essere confermata la decisione del Tribunale di Vicenza che ha condannato l'attore, totalmente soccombente, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Va, inoltre, rilevato che le sentenze citate dall'appellante non si attagliano al caso concreto posto che la questione in esame non presentava né profili di novità, né
pagina 9 di 11 contrasti giurisprudenziali, tali da richiedere una complessa attività interpretativa che avrebbe potuto giustificare una compensazione delle spese.
Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, i capitoli di prova, per come formulati, sono inammissibili in quanto valutativi, documentali, generici e volti a dimostrare circostanze irrilevanti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), e senza fase istruttoria, in favore di
[...]
Controparte_1
Non si ritiene, infatti, di poter liquidare i compensi per detta fase giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività. diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale, non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
pagina 10 di 11 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 235/2024 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in euro Controparte_1
9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente
LO AR
Il Consigliere estensore
NA RO
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