TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9614 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa
DA
(n.16/2021), in persona del Curatore, dott.ssa Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira La Rosa, giusta procura alle Parte_2
liti rilasciata in calce all'atto di citazione, in forza del decreto di autorizzazione emesso dal Giudice delegato, dott.ssa Alessia Giampietro, in data 16 febbraio 2023 e contestuale attestazione di carenza di fondi ex art. 144 TU 115/2002;
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ileana Samaritano del Foro di Palermo, con studio in Palermo alla Via Pergusa
n°51(p.e.c. giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato Email_1
alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Palermo, via Pergusa n°51.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha citato in Parte_1 giudizio , chiedendo che il Tribunale accerti e dichiari l'inefficacia, ai Controparte_1 sensi dell'art. 67 L.F., nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di vendita del 2 febbraio 2021 dell'autovettura FIAT 334 AXA 1B 00A eseguito dalla società odierna fallita in favore della parte convenuta e, per l'effetto, ordini la restituzione
1 dell'autoveicolo al fallimento, condannando la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%)
IVA e c.p.a..
A tal fine, la parte attrice ha dedotto che l'atto a titolo oneroso è stato compiuto ad un prezzo irrisorio, al di sotto di un quarto del valore, atteso che il valore di mercato di auto usate dello stesso modello, immatricolate nell'anno 2017, come quella oggetto della presente controversia, era pari ad € 14.500,00, mentre la vendita è avvenuta al prezzo di
€ 1.600,00 oltre IVA.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'azione revocatoria ex art. 67 L.F., con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., deducendo che, al momento della stipula dell'atto a titolo oneroso, non aveva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore – venditore, a nulla rilevando l'irrisorietà del prezzo pattuito, tenuto conto delle condizioni dell'autoveicolo, che presentava danni alla carrozzeria e profonde alterazioni al motore.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., il procuratore della parte attrice ha contestato la fondatezza delle difese avversarie, rilevando la carenza di prova delle allegazioni difensive.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., il procuratore della parte convenuta ha rilevato che, nel caso di specie, dovrebbe escludersi la conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto il convenuto in revocatoria non aveva levato protesti o pignoramenti, non aveva proposto azioni giudiziarie di recupero del credito o istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore poi fallito, né tanto meno sono state prodotte lettere, atti o documenti relativi al rapporto tra il creditore convenuto in revocatoria e il debitore poi fallito, dai quali risulti che, all'epoca del pagamento o dell'atto oneroso, il primo era a conoscenza dell'insolvenza del secondo.
Previo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 4 aprile 2024, il procuratore della parte attrice si è riportato all'atto di citazione e alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c.; il procuratore della parte convenuta si è riportato alla comparsa di costituzione e alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., insistendo per l'ammissione dell'ordine di esibizione.
2 Con ordinanza del 4 aprile 2024, il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza istruttoria, con cui la parte convenuta ha chiesto di ordinare alla Curatela l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c delle dichiarazioni eventuali rese dal fallito sulle condizioni in cui versava l'autoveicolo al momento della vendita.
Con la medesima ordinanza il giudice ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171 ter c.p.c.; 2) trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
I procuratori hanno depositato, nei termini assegnati, le note scritte, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
A seguito della riassegnazione del presente fascicolo dopo il trasferimento ad altra sede del precedente giudice assegnatario, con ordinanza del 29 ottobre 2024 il giudice, dott.ssa Cultrera, ha disposto il differimento dell'udienza, già fissata per il 7 novembre
2024, al 27 gennaio 2025, e, con successiva ordinanza del 15 gennaio 2025, ritualmente comunicata in data 16 gennaio 2025, ha disposto, su istanza dei procuratori delle parti, la trattazione scritta e ha assegnato termine sino a cinque giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note depositate in data 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi.
La causa è stata, quindi, posta in decisione all'udienza cartolare del 27 gennaio 2025.
L'azione revocatoria deve essere accolta per le ragioni che si illustrano.
Giova premettere in punto di diritto che ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 1 L.F. sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite …. dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato.
Deve premettersi, a tal riguardo, che “in tema di revocatoria fallimentare, è onere della curatela provare la sproporzione tra prezzo contrattuale e valore di mercato di un bene
3 alienato, nel periodo sospetto, dal fallito a titolo oneroso (art. 67 primo comma Legge
Fall.), e tale prova può dirsi legittimamente raggiunta, in caso di compravendita di un autoveicolo, mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione da parte del fallito”
(Sez. 1, Sentenza n. 8978 del 05/07/2000).
La parte attrice ha assolto, nel caso di specie, all'onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che ha prodotto in giudizio la quotazione EUROTAX (cfr. alleg. n.
9 - listino
EUROTAX), da cui risulta che la Fiat 500 x usata con anno di immatricolazione 2017, come quella oggetto della presente controversia, aveva un valore di mercato che oscillava tra un minimo di € 12.900 e un massimo di € 16.450 (cfr. all. 3 e 5 depositati dalla parte attrice in data 19/07/2023).
D'altro canto, la stima dei beni, come quello in questione, viene compiuta secondo parametri ordinari di percorrenza, uso e manutenzione, che si conformano alla media dei mezzi circolanti di ciascun tipo;
pertanto, qualora ricorra una situazione che, discostandosi da tale media, assuma un carattere di eccezionalità, l'onere probatorio della sussistenza di tali circostanze eccezionali è a carico della parte convenuta.
Il convenuto, nel caso di specie, ha dedotto che il prezzo irrisorio dell'atto di compravendita era giustificato dalle condizioni dell'autoveicolo acquistato, che presentava sia danni alla carrozzeria, sia profonde alterazioni al motore.
Tali allegazioni difensive sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro probatorio, in assenza di documentazione atta a comprovare che lo stato dell'autoveicolo, al momento dell'atto a titolo oneroso, possa giustificare l'applicazione di un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato ordinario del medesimo bene provato dalla curatela sulla scorta della menzionata quotazione di mercato.
Deve confermarsi la dichiarazione di inammissibilità dell'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni eventuali rese dal fallito sulle condizioni in cui versava il mezzo al momento della vendita, chiesto dalla parte convenuta, atteso che
“l'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile” (Cass. civ. n.
2772/2003).
4 Quanto al presupposto cronologico, va rilevato che con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2021 è stato dichiarato il fallimento della mentre l'atto a titolo Parte_1
oneroso è stato effettuato in data 2 febbraio 2021, dunque entro l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.
Una volta appurata la natura anomala dell'atto a titolo oneroso, in quanto le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato,
l'inquadramento della fattispecie nel primo comma dell'art. 67 l. fall. comporta la presunzione relativa della scientia decoctionis in capo alla parte convenuta.
Per gli atti indicati nel primo comma dell'art. 67 l.f. il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza;
grava, quindi, sul convenuto l'onere della prova contraria, occorrendo la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
La parte convenuta ha dedotto che al momento dell'atto a titolo oneroso non aveva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore – venditore, a nulla rilevando l'irrisorietà del prezzo pattuito, tenuto conto delle condizioni dell'autoveicolo che presentava danni alla carrozzeria e al motore.
Pur tuttavia, come già precedentemente illustrato, il convenuto non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente circa la sussistenza dello stato di degrado dell'autoveicolo acquistato.
Né la prova della cd. inscientia decoctionis può desumersi dalle circostanze allegate dal convenuto, che ha dedotto, da un canto, di non avere levato protesti o notificato pignoramenti, né di avere proposto azioni giudiziarie di recupero del credito o istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore poi fallito e, d'altro canto, che non sono state prodotte lettere, atti o documenti relativi al rapporto tra il creditore convenuto in revocatoria e il debitore poi fallito, dai quali risulti chiaramente che, all'epoca del pagamento o dell'atto oneroso, il primo era a conoscenza dell'insolvenza del secondo.
Infatti, al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dal 1° co. dell'art. 67 l.fall., l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera
5 dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.
Posta la presunzione iuris tantum di scientia decoctionis del convenuto in revocatoria, sul quale grava l'onere di provare la cd. inscientia decoctionis, anche eventuali dubbi sull'ignoranza dell'insolvenza da parte del convenuto medesimo, in esito all'esame delle prove da questi offerte, o comunque acquisite agli atti, vanno risolti in suo danno
(Cass. 12568/23019, 17286/2014, 1169/1980), tenuto conto di quanto anche da ultimo ribadito (Cass.25166/2024) sul contenuto non meramente negativo del citato onere della prova.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, dovendo per l'effetto dichiararsi inefficace, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 1 l.f., l'atto di vendita dell'autoveicolo Fiat 334 AXA 1B 00A, targato FM 683 FE, eseguito dalla Parte_1 in favore di e, per l'effetto, ordinare la restituzione del suddetto bene Parte_3
mobile registrato al fallimento della che procederà alla relativa liquidazione Parte_1
per la soddisfazione dei creditori concorsuali.
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalla attrice, e tenuto Pt_4
conto del fatto che la Curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G., il pagamento deve essere disposto in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (5.200,00- 26.000,00), dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei principi, affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22017/2018, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal
6 modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile, in persona del giudice, dott.ssa Maria
[... Cultrera, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento
della nei confronti di , rigettata Pt_5 Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 1 n.1, L.F., nei confronti della massa dei creditori del fallimento n. 16/2021 della e, per l'effetto, Parte_1 revoca l'atto di vendita del 2 febbraio 2021 dell'autovettura FIAT 334 AXA 1B 00A targata FM683 FE effettuato dalla società odierna fallita in favore della parte convenuta;
CONDANNA, per l'effetto, il convenuto a restituire al fallimento odierno attore l'autovettura FIAT 334 AXA 1B 00A, targata FM683 FE;
CONDANNA la parte convenuta, , alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 2.538,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, ed € 264,00 per spese prenotate a debito, da distrarre in favore dell'Erario, stante l'attestazione di carenza fondi, resa dal giudice delegato in data
16/02/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 T.U. 115/2002.
Palermo, 13/02/2025
Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9614 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa
DA
(n.16/2021), in persona del Curatore, dott.ssa Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira La Rosa, giusta procura alle Parte_2
liti rilasciata in calce all'atto di citazione, in forza del decreto di autorizzazione emesso dal Giudice delegato, dott.ssa Alessia Giampietro, in data 16 febbraio 2023 e contestuale attestazione di carenza di fondi ex art. 144 TU 115/2002;
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ileana Samaritano del Foro di Palermo, con studio in Palermo alla Via Pergusa
n°51(p.e.c. giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato Email_1
alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Palermo, via Pergusa n°51.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha citato in Parte_1 giudizio , chiedendo che il Tribunale accerti e dichiari l'inefficacia, ai Controparte_1 sensi dell'art. 67 L.F., nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di vendita del 2 febbraio 2021 dell'autovettura FIAT 334 AXA 1B 00A eseguito dalla società odierna fallita in favore della parte convenuta e, per l'effetto, ordini la restituzione
1 dell'autoveicolo al fallimento, condannando la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%)
IVA e c.p.a..
A tal fine, la parte attrice ha dedotto che l'atto a titolo oneroso è stato compiuto ad un prezzo irrisorio, al di sotto di un quarto del valore, atteso che il valore di mercato di auto usate dello stesso modello, immatricolate nell'anno 2017, come quella oggetto della presente controversia, era pari ad € 14.500,00, mentre la vendita è avvenuta al prezzo di
€ 1.600,00 oltre IVA.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'azione revocatoria ex art. 67 L.F., con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., deducendo che, al momento della stipula dell'atto a titolo oneroso, non aveva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore – venditore, a nulla rilevando l'irrisorietà del prezzo pattuito, tenuto conto delle condizioni dell'autoveicolo, che presentava danni alla carrozzeria e profonde alterazioni al motore.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., il procuratore della parte attrice ha contestato la fondatezza delle difese avversarie, rilevando la carenza di prova delle allegazioni difensive.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., il procuratore della parte convenuta ha rilevato che, nel caso di specie, dovrebbe escludersi la conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto il convenuto in revocatoria non aveva levato protesti o pignoramenti, non aveva proposto azioni giudiziarie di recupero del credito o istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore poi fallito, né tanto meno sono state prodotte lettere, atti o documenti relativi al rapporto tra il creditore convenuto in revocatoria e il debitore poi fallito, dai quali risulti che, all'epoca del pagamento o dell'atto oneroso, il primo era a conoscenza dell'insolvenza del secondo.
Previo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 4 aprile 2024, il procuratore della parte attrice si è riportato all'atto di citazione e alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c.; il procuratore della parte convenuta si è riportato alla comparsa di costituzione e alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., insistendo per l'ammissione dell'ordine di esibizione.
2 Con ordinanza del 4 aprile 2024, il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza istruttoria, con cui la parte convenuta ha chiesto di ordinare alla Curatela l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c delle dichiarazioni eventuali rese dal fallito sulle condizioni in cui versava l'autoveicolo al momento della vendita.
Con la medesima ordinanza il giudice ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171 ter c.p.c.; 2) trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
I procuratori hanno depositato, nei termini assegnati, le note scritte, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
A seguito della riassegnazione del presente fascicolo dopo il trasferimento ad altra sede del precedente giudice assegnatario, con ordinanza del 29 ottobre 2024 il giudice, dott.ssa Cultrera, ha disposto il differimento dell'udienza, già fissata per il 7 novembre
2024, al 27 gennaio 2025, e, con successiva ordinanza del 15 gennaio 2025, ritualmente comunicata in data 16 gennaio 2025, ha disposto, su istanza dei procuratori delle parti, la trattazione scritta e ha assegnato termine sino a cinque giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note depositate in data 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi.
La causa è stata, quindi, posta in decisione all'udienza cartolare del 27 gennaio 2025.
L'azione revocatoria deve essere accolta per le ragioni che si illustrano.
Giova premettere in punto di diritto che ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 1 L.F. sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite …. dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato.
Deve premettersi, a tal riguardo, che “in tema di revocatoria fallimentare, è onere della curatela provare la sproporzione tra prezzo contrattuale e valore di mercato di un bene
3 alienato, nel periodo sospetto, dal fallito a titolo oneroso (art. 67 primo comma Legge
Fall.), e tale prova può dirsi legittimamente raggiunta, in caso di compravendita di un autoveicolo, mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione da parte del fallito”
(Sez. 1, Sentenza n. 8978 del 05/07/2000).
La parte attrice ha assolto, nel caso di specie, all'onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che ha prodotto in giudizio la quotazione EUROTAX (cfr. alleg. n.
9 - listino
EUROTAX), da cui risulta che la Fiat 500 x usata con anno di immatricolazione 2017, come quella oggetto della presente controversia, aveva un valore di mercato che oscillava tra un minimo di € 12.900 e un massimo di € 16.450 (cfr. all. 3 e 5 depositati dalla parte attrice in data 19/07/2023).
D'altro canto, la stima dei beni, come quello in questione, viene compiuta secondo parametri ordinari di percorrenza, uso e manutenzione, che si conformano alla media dei mezzi circolanti di ciascun tipo;
pertanto, qualora ricorra una situazione che, discostandosi da tale media, assuma un carattere di eccezionalità, l'onere probatorio della sussistenza di tali circostanze eccezionali è a carico della parte convenuta.
Il convenuto, nel caso di specie, ha dedotto che il prezzo irrisorio dell'atto di compravendita era giustificato dalle condizioni dell'autoveicolo acquistato, che presentava sia danni alla carrozzeria, sia profonde alterazioni al motore.
Tali allegazioni difensive sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro probatorio, in assenza di documentazione atta a comprovare che lo stato dell'autoveicolo, al momento dell'atto a titolo oneroso, possa giustificare l'applicazione di un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato ordinario del medesimo bene provato dalla curatela sulla scorta della menzionata quotazione di mercato.
Deve confermarsi la dichiarazione di inammissibilità dell'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni eventuali rese dal fallito sulle condizioni in cui versava il mezzo al momento della vendita, chiesto dalla parte convenuta, atteso che
“l'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile” (Cass. civ. n.
2772/2003).
4 Quanto al presupposto cronologico, va rilevato che con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2021 è stato dichiarato il fallimento della mentre l'atto a titolo Parte_1
oneroso è stato effettuato in data 2 febbraio 2021, dunque entro l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.
Una volta appurata la natura anomala dell'atto a titolo oneroso, in quanto le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato,
l'inquadramento della fattispecie nel primo comma dell'art. 67 l. fall. comporta la presunzione relativa della scientia decoctionis in capo alla parte convenuta.
Per gli atti indicati nel primo comma dell'art. 67 l.f. il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza;
grava, quindi, sul convenuto l'onere della prova contraria, occorrendo la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa.
La parte convenuta ha dedotto che al momento dell'atto a titolo oneroso non aveva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore – venditore, a nulla rilevando l'irrisorietà del prezzo pattuito, tenuto conto delle condizioni dell'autoveicolo che presentava danni alla carrozzeria e al motore.
Pur tuttavia, come già precedentemente illustrato, il convenuto non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente circa la sussistenza dello stato di degrado dell'autoveicolo acquistato.
Né la prova della cd. inscientia decoctionis può desumersi dalle circostanze allegate dal convenuto, che ha dedotto, da un canto, di non avere levato protesti o notificato pignoramenti, né di avere proposto azioni giudiziarie di recupero del credito o istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore poi fallito e, d'altro canto, che non sono state prodotte lettere, atti o documenti relativi al rapporto tra il creditore convenuto in revocatoria e il debitore poi fallito, dai quali risulti chiaramente che, all'epoca del pagamento o dell'atto oneroso, il primo era a conoscenza dell'insolvenza del secondo.
Infatti, al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dal 1° co. dell'art. 67 l.fall., l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera
5 dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.
Posta la presunzione iuris tantum di scientia decoctionis del convenuto in revocatoria, sul quale grava l'onere di provare la cd. inscientia decoctionis, anche eventuali dubbi sull'ignoranza dell'insolvenza da parte del convenuto medesimo, in esito all'esame delle prove da questi offerte, o comunque acquisite agli atti, vanno risolti in suo danno
(Cass. 12568/23019, 17286/2014, 1169/1980), tenuto conto di quanto anche da ultimo ribadito (Cass.25166/2024) sul contenuto non meramente negativo del citato onere della prova.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, dovendo per l'effetto dichiararsi inefficace, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 1 l.f., l'atto di vendita dell'autoveicolo Fiat 334 AXA 1B 00A, targato FM 683 FE, eseguito dalla Parte_1 in favore di e, per l'effetto, ordinare la restituzione del suddetto bene Parte_3
mobile registrato al fallimento della che procederà alla relativa liquidazione Parte_1
per la soddisfazione dei creditori concorsuali.
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalla attrice, e tenuto Pt_4
conto del fatto che la Curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G., il pagamento deve essere disposto in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (5.200,00- 26.000,00), dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei principi, affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22017/2018, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n.
115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal
6 modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile, in persona del giudice, dott.ssa Maria
[... Cultrera, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento
della nei confronti di , rigettata Pt_5 Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 1 n.1, L.F., nei confronti della massa dei creditori del fallimento n. 16/2021 della e, per l'effetto, Parte_1 revoca l'atto di vendita del 2 febbraio 2021 dell'autovettura FIAT 334 AXA 1B 00A targata FM683 FE effettuato dalla società odierna fallita in favore della parte convenuta;
CONDANNA, per l'effetto, il convenuto a restituire al fallimento odierno attore l'autovettura FIAT 334 AXA 1B 00A, targata FM683 FE;
CONDANNA la parte convenuta, , alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 2.538,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, ed € 264,00 per spese prenotate a debito, da distrarre in favore dell'Erario, stante l'attestazione di carenza fondi, resa dal giudice delegato in data
16/02/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 T.U. 115/2002.
Palermo, 13/02/2025
Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7