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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4437/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, con gli avv.ti Anna Bianco e Carmela Bianco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 2.5.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a corrispondere l'indennità di Parte_1 CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, nonché riconoscere i benefici ex
art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali, oltre a comportare la totale inabilità lavorativa, determinano la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o comunque di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l. 21.11.1988 n. 508
ai fini della concessione della indennità di accompagnamento: tanto, a decorrere però soltanto dall'11.4.2024, data successiva alla domanda (del
15.12.2022) e alla visita amministrativa eseguita l'11.1.2023.
Dalla stessa data decorrono, come pure precisato dal ctu, i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104 ricorrenti “qualora la compromissione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma
2 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente, in capo all'istante, il requisito sanitario prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento, nonché i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, con decorrenza dalla data sopra indicata.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento della indennità di accompagnamento, essendo tale domanda,
per costante insegnamento della S.C., estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitato all'accertamento del requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass. 17.3.2014 n. 6085, Cass.
27.4.2015 n. 8533 e Cass.
9.4.2019 n. 9876.
La maturazione del requisito sanitario solo in epoca successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n.
104 con decorrenza dall'11.4.2024; dichiara per il resto inammissibile la domanda;
spese compensate.
3 Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4437/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, con gli avv.ti Anna Bianco e Carmela Bianco;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 2.5.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a corrispondere l'indennità di Parte_1 CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, nonché riconoscere i benefici ex
art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali, oltre a comportare la totale inabilità lavorativa, determinano la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o comunque di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l. 21.11.1988 n. 508
ai fini della concessione della indennità di accompagnamento: tanto, a decorrere però soltanto dall'11.4.2024, data successiva alla domanda (del
15.12.2022) e alla visita amministrativa eseguita l'11.1.2023.
Dalla stessa data decorrono, come pure precisato dal ctu, i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104 ricorrenti “qualora la compromissione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma
2 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente, in capo all'istante, il requisito sanitario prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento, nonché i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, con decorrenza dalla data sopra indicata.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento della indennità di accompagnamento, essendo tale domanda,
per costante insegnamento della S.C., estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., limitato all'accertamento del requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass. 17.3.2014 n. 6085, Cass.
27.4.2015 n. 8533 e Cass.
9.4.2019 n. 9876.
La maturazione del requisito sanitario solo in epoca successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per la indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n.
104 con decorrenza dall'11.4.2024; dichiara per il resto inammissibile la domanda;
spese compensate.
3 Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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