TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23869
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006 per mancata esplicitazione criteri di valutazione

    I criteri di valutazione sono stati definiti e incorporati nel formulario standard, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006, art. 563 c.c., art. 47 L. 89/1913 per inidoneità relativa alla rinuncia di ZO

    La commissione ha correttamente interpretato la traccia, ritenendo che la rinuncia di ZO dovesse essere limitata al solo bene oggetto della donazione a DO, in quanto ZO non aveva ancora ricevuto alcunché e l'acquirente chiedeva tutela solo nei confronti di quest'ultimo.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006, art. 2825 c.c. per inidoneità relativa all'ipoteca iscritta sulla quota indivisa

    La commissione ha correttamente applicato l'art. 2825 c.c., rilevando che l'iscrizione ipotecaria effettuata dal ricorrente non era prevista dalla legge nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006, art. 2812 c.c., art. 47 L. 89/1913 per inidoneità relativa alla garanzia sulla servitù di passaggio

    La commissione ha correttamente rilevato la mancata previsione della garanzia relativa alla servitù, giustificata dalla richiesta dell'acquirente di essere tutelato contro l'evizione, configurando un difetto di completezza e correttezza giuridica.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006, art. 53 L. 89/1913 per inidoneità relativa ai "righi bianchi non correttamente interlineati"

    La commissione ha correttamente applicato l'art. 53 della legge notarile e l'art. 67 del relativo regolamento, che richiedono rigore formale e interlineazione delle righe bianche per garantire l'inalterabilità dell'atto.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 e 11 d.lgs. 166/2006 per errore sui presupposti e difetto di motivazione riguardo alle formulazioni standard

    Le formulazioni standard sono utilizzate per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità, in conformità alla normativa che mira a semplificare e rendere omogenea l'applicazione dei criteri prestabiliti.

  • Rigettato
    Richiamo ai motivi già proposti con il ricorso principale

    I motivi del ricorso principale sono stati respinti, pertanto anche la domanda di annullamento del decreto di approvazione della graduatoria viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23869
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23869
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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