Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23869 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08905/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8905 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OV PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio eletto in Milano, via G. Serbelloni, 7;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta del 10.4.2024 n. 454, nonché della scheda di valutazione; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024; dell’elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei; dei criteri di valutazione degli elaborati applicati dalla Commissione esaminatrice; dei verbali della Commissione esaminatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2024: dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2025: del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. NG NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. OV PE ha impugnato e chiesto l’annullamento del giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13.12.2022, espresso nel corso della seduta del 10.4.2024 n. 454, nonché della scheda di valutazione; della graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch’essa conosciuta il 3.7.2024; dell’elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei; dei criteri di valutazione degli elaborati applicati dalla Commissione esaminatrice; dei verbali della Commissione esaminatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023.
Oggetto del giudizio è la traccia assegnata per la redazione dell’atto inter vivos (“ I due fratelli IM e DO, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori ME e LA, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello ZO non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, IM e DO hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale. Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a IM (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Si dà atto che: 1) era stata costituita da IM ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli; 2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a DO e a carico del bene assegnato a IM, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di DO. Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di IM e a carico di DO, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. DO intende alienare a ON (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di DO è disponibile ad intervenire nel relativo atto. Anche il fratello ZO è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che ZO potrebbe esperire in futuro. L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: 1) la divisione stipulata l’anno precedente risulti valida ed efficace; 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ZO. Inoltre ON intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a DO solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo DO e ON sono d’accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a ON e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice. Il candidato, assunte le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell’omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all’acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro ”).
Il giudizio di inidoneità è stato motivato sul presupposto che il ricorrente avrebbe commesso n. 2 errori in grado di rendere le prove gravemente insufficienti (per incongruità delle soluzioni, perché, “ con riferimento alla provenienza donativa, la rinuncia di ZO all’azione di restituzione è fatta con riferimento all’intera donazione, comprendendo quindi la rinunzia anche la donazione fatta a IM, al quale la richiesta di ON non è riferita, riguardando solamente le azioni proponibili da ZO nei suoi confronti ”; per presenza di errori di diritto, perché “ in relazione all’ipoteca iscritta sulla quota indivisa di IM è menzionata una formalità ipotecaria (nuova iscrizione sul bene assegnato in sede di divisione al medesimo IM) non prevista dalla legge, ricadendo l’ipotesi delineata dalla traccia nell’ambito dell’art. 2825, comma 1, c.c. ”); nonché perché avrebbe commesso n. 2 errori qualificati cause d’insufficienza (per inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile e in particolare perché l’elaborato avrebbe “ righi bianchi non correttamente interlineati ”; “ per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alle motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”, a causa della “ mancata previsione della garanzia relativa alla servitù costituita sul fondo di IM giustificata con il richiamo alla trascrizione, in assenza di qualsiasi rifermento all’ipoteca sul suo fondo servente, che costituiva la ragione primaria della richiesta di garanzia dell’acquirente ”) (cfr. pagg. 8 – 9).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che non sarebbero stati esplicitati i criteri di valutazione che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto definire prima di esaminare i compiti dei candidati.
2°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 563 c.c. e dell’art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento ”.
Con riferimento al profilo di inidoneità riferito alla “ rinuncia resa da ZO anche nei confronti della donazione ricevuta da IM ”, il ricorrente ha dedotto di aver “ introdotto nell’atto notarile commissionato una clausola in forza della quale ZO rinunciava all’azione di restituzione ai sensi dell’art. 563 c.c. Sebbene la soluzione fosse corretta, la sottocommissione ha eccepito che la rinuncia all’azione di restituzione avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile venduto da DO e non anche a quello di IM. La contestazione mossa dalla sottocommissione non trova riscontro nel dettato della traccia ” (cfr. pag. 13).
Ha soggiunto che, comunque, “ nella finzione del concorso, non essendo possibile ottenere integrazioni alla traccia, era sufficiente che il candidato indicasse il rimedio corretto (rinuncia all’azione di restituzione nei confronti dell’avente causa), senza che l’idoneità del candidato dipendesse da congetture sulla volontà delle parti ” (cfr. pag. 14).
3°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2825 c.c. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, disparità di trattamento ”.
Ed ancora, circa il profilo di inidoneità riguardante “ l’ipoteca iscritta sulla quota indivisa del singolo comunista ”, parte ricorrente ha dedotto che “ l’asserito errore riguarderebbe una parte non sostanziale dell’atto, dove il candidato si è limitato a ricostruire, in base ai pochi elementi forniti dalla traccia, le attività svolte dal Notaio incaricato della precedente divisione. Si tratta ad ogni buon conto di una formalità superflua, ma non per questo lesiva degli interessi delle Parti né contra legem. In ogni caso, l’asserito errore dovrebbe tutt’al più considerarsi insufficienza non grave, anche per assicurare la parità di trattamento coi candidati giudicati idonei ” (cfr. pag. 17).
4°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2812 c.c. e dell’art. 47, comma 2 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento ”.
Da ultimo, con riferimento al profilo di correzione afferente alla “ garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio ”, il ricorrente ha lamentato che “ la formulazione ambigua della traccia lasciava ritenere che ON intendesse essere garantito sulla perdurante esistenza e validità della servitù ” (cfr. pag. 18); cosicché, ha sostenuto che “ l’elaborato è esente da errore, poiché la traccia non era sufficientemente precisa in merito alla tipologia di garanzia pretesa da ON; e in ogni caso, come testimoniato dall’elevato numero di elaborati sottoposti all’attenzione del Collegio, la Commissione ha ritenuto che l’omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio non fosse affatto rilevante ai fini della valutazione dell’elaborato ” (cfr. pag. 20).
5°) “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 della L. 89/1913. Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e disparità di trattamento ”.
Con riferimento al rilievo concernente i “ righi bianchi non correttamente interlineati ”, il ricorrente ha dedotto che “ non esiste alcuna modalità, né obbligatoria né suggerita, per interlineare le righe bianche, poiché la LN si premura soltanto di esigere che l’atto non presenti spazi vuoti manipolabili. Il giudizio non deve basarsi, come ha inteso la sottocommissione, sulle tecniche grafiche di interlineatura, bensì sulla consapevolezza del candidato circa la necessità che l’atto non contenga righe bianche. Tale consapevolezza può essere saggiata valutando se la riga sia stata interlineata e non già misurando al millimetro la lunghezza delle barrature ” (cfr. pag. 22).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (26.8.2024), che nella memoria del 4.10.2024 ha eccepito che “ le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono. Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee ” (cfr. pag. 6); ha, quindi, motivatamente controdedotto a ciascuno dei profili di correzione contestati dal ricorrente.
Con ordinanza n. 4539 del 10 ottobre 2024 la Sezione ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: che il ricorrente ha censurato la legittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte, ma anche, nel merito delle risultanze della correzione del proprio elaborato, gli errori valutati come grave insufficienza (la rinuncia resa da ZO anche nei confronti della donazione ricevuta da IM; l’ipoteca iscritta sulla quota indivisa del singolo comunista) e come insufficienza (la garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio; i righi bianchi non correttamente interlineati); che tali profili di doglianza implicano una cognizione incompatibile con la delibazione propria della presente fase cautelare; che non è profilabile un pregiudizio grave e irreparabile, quest’ultimo non potendo sostanziarsi nell’esigenza di “una celere progressione lavorativa e reddituale”, né, tantomeno, restando preclusa la possibilità che, in caso di accoglimento del ricorso, sia disposta la correzione da parte di altra commissione esaminatrice; né, da ultimo, restando preclusa la possibilità di partecipare e superare altro e successivo concorso ”.
Con motivi aggiunti depositati il 4.12.2024 il ricorrente ha compendiato la propria impugnazione in ragione di quanto eccepito dalla difesa erariale, deducendo, in aggiunta ai precedenti motivi:
6°) “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta ”.
Il ricorrente ha censurato le formulazioni standard, contestando che “ mentre i criteri di valutazione si applicano per la correzione di tutti gli elaborati, la formulazione standard viene utilizzata soltanto per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità. I due strumenti sono fra loro distinti: i criteri di valutazione presiedono al vaglio delle prove di tutti i candidati e concorrono anche a determinare il punteggio di quelli giudicati idonei (punteggio variabile da un minimo di 35 a un massimo 50); al contrario, il formulario standard opera solo nella successiva fase di manifestazione della decisione della Commissione rispetto ai soli candidati non idonei ” (cfr. pag. 6).
Con secondi motivi aggiunti depositati il 10.6.2025 il ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2025, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, richiamando i motivi precedentemente proposti.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In linea generale, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.lgs. 166/2006 (“ Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”), “ nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
E’ appunto in tale disposizione che rinviene il suo fondamento la decisione della commissione del concorso notarile in questione di sancire la non idoneità del candidato ricorrente, avendo ravvisato nel suo elaborato inter vivos di diritto civile i profili ostativi all’idoneità, sopra illustrati, in conformità alla previsione di cui al citato art. 11, che al comma 5 prevede che “ il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati ”.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che il carattere “ostativo”, riferito dalla disciplina di cui al citato art. 11, comma 7 alle nullità o “gravi insufficienze” riscontrate dalla commissione in una delle prime due prove scritte, non è subordinato alla pluralità delle stesse né al congiunto ricorrere delle due tipologie di vizi, “ con la conseguenza, processualmente apprezzabile, che l’immunità dai vizi lamentati dalla parte ricorrente anche di uno solo dei molteplici rilievi formulati sul punto dalla commissione di concorso imporrebbe di ritenere legittimamente adottato l’impugnato giudizio di non idoneità ”; ed in secondo luogo, “deve osservarsi che se eventuali profili di disparità di trattamento – subordinati, secondo la regola generale, alla identità delle situazioni esaminate, a fronte delle quali l’Amministrazione si sia incomprensibilmente orientata in modo difforme – sono astrattamente suscettibili di fornire alimento al sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la sussistenza della contestata “grave insufficienza” dell’elaborato, tenuto conto dei confini non compiutamente definiti della fattispecie (al cui riconoscimento in concreto concorre quindi in misura significativa l’apporto valutativo della commissione di concorso), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all’ipotesi della nullità, la cui configurazione in concreto è legata a parametri univoci desumibili senza significativi margini di incertezza dalle disposizioni che testualmente le prevedono, con la conseguenza che, atteggiandosi l’attività di riscontro dell’Amministrazione, per questo aspetto, in termini sostanzialmente vincolati, non sono ravvisabili spazi effettivi alla operatività del vizio di eccesso di potere (di cui la disparità di trattamento costituisce, come è noto, una species o un elemento sintomatico) ” (cfr. pag. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno 2025, n. 5362).
Tanto premesso, non coglie nel segno il primo motivo, esaminabile per affinità tematica con il sesto (proposto nei motivi aggiunti del 4.12.2024), posto che nel verbale n. 15 del 26.6.2023 il formulario standard ha incorporato puntuali criteri di correzione, letteralmente riportati: “ travisamento della traccia ”; “ incompletezza dell'atto ”; “ incongruità delle soluzioni adottate, contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate, omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia errori di diritto nell’atto ”; “ difetto di correttezza nell’uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami ”; “ inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile ”; “ inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge ”; “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”.
Può, dunque, dirsi nella specie osservata la disciplina di cui all’art. 10, comma 2 del d.lgs. 166/2006, in cui è previsto che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse; e, in applicazione dell’art. 34, comma 50, lettera f) del DL 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione 221/2012, l’eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a “formulazioni standard”, che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri che regoleranno la valutazione degli elaborati: una disciplina avallata dalla giurisprudenza, ad avviso della quale “ la ratio di tale previsione consiste nel semplificare e snellire il lavoro della Commissione, nel rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti, nonché più semplice la verifica, ab externo, dell’osservanza dei criteri che la Commissione ha predeterminato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3733), non essendo revocabile in dubbio che tali direttrici hanno preceduto l’avvio dell’attività di correzione degli elaborati.
Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo, riferito al rilievo secondo cui, “ con riferimento alla provenienza donativa, la rinunzia di ZO all'azione di restituzione è fatta con riferimento all'intera donazione, comprendendo quindi la rinunzia anche la donazione fatta a IM, al quale la richiesta di ON non è riferita, riguardando solamente le azioni proponibili da ZO nei suoi confronti ”.
Nella parte iniziale della traccia si è precisato che, dai propri genitori “ il fratello ZO non ha ancora ricevuto alcunché ”, a riprova di una potenziale volontà di tale soggetto di poter esperire, in caso di ulteriori cessioni del bene, l’azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione di cui all’art. 563 del codice civile.
Nella traccia si è, però, fatto cenno ad una vicenda traslativa riguardante il (solo) fabbricato di DO: alienazione rispetto alla quale risulta che “ anche il fratello ZO è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che ZO potrebbe esperire in futuro ”; ma che, di converso, l’acquirente ON “ intende acquistare l’appartamento solo a condizione che: (…) 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ZO ”.
E’, pertanto, persuasiva l’opposizione della difesa erariale secondo cui “ il compratore ON e il legittimario ZO avevano espresso, da diverse prospettive, una volontà riferita a un identico oggetto: le azioni proponibili da ZO nei confronti del solo acquirente. Ciò imponeva, senza possibilità di interpretazione alternativa, di limitare la portata della rinunzia di ZO al solo bene oggetto della donazione fatta a DO ” (cfr. pag. 11 della memoria difensiva del Ministero).
Da respingere è, altresì, il terzo motivo, dovendosi rimarcare che nella traccia è stato precisato che nell’atto di divisione tra i fratelli IM e DO “ era stata costituita da IM ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli ”.
Nel proprio scritto, il ricorrente ha sostenuto che “ l’ipoteca costituita da IM antecedentemente rispetto alla divisione sulla propria quota indivisa, ai sensi dell’art. 2825 c.c., è trasferita sul bene al medesimo IM assegnato in sede di divisione negoziale. In alto si è data evidenza della nuova iscrizione della ipoteca, come prescritto dallo stesso art. 2825 c.c., riportandone i relativi estremi ”.
Letteralmente non è, quindi, affermabile che il ricorrente abbia inteso applicare il comma 1 dell’art. 2825 del codice civile, che concerne l’ipoteca concessa sulla propria quota di beni oggetto della comunione (c.d. ipoteca su quota astratta), che nei limiti del valore della quota del concedente sarà iscritta proporzionalmente su tutti i beni della comunione.
La commissione ha, conseguenzialmente, evidenziato che “ in relazione all'ipoteca iscritta sulla quota indivisa di IM è menzionata una formalità ipotecaria (nuova iscrizione sul bene assegnato in sede di divisione al medesimo IM) non prevista dalla legge, ricadendo l'ipotesi delineata dalla traccia nell'ambito dell'art. 2825, comma 1, c.c .”.
Va, poi, respinto il quarto motivo.
Nella traccia è stato rappresentato che “ in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a DO e a carico del bene assegnato a IM, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di DO ”; e che l’acquirente (dal dante causa DO) “ ON intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a DO solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita ”.
L’acquirente aveva, quindi, evidenziato uno specifico interesse a non incorrere nel rischio di subire l’evizione: dunque, è stato richiesto ai concorrenti di predefinire una garanzia, da porre a carico dell’alienante DO, in favore del compratore ON in ordine all’eventuale liberazione del bene dall’ipoteca.
Nella scheda di correzione la commissione ha rilevato la “ mancata previsione della garanzia relativa alla servitù costituita sul fondo di IM giustificata con il richiamo alla trascrizione, in assenza di qualsiasi riferimento all'ipoteca suo fondo servente, che costituiva la ragione primaria della richiesta di garanzia dell'acquirente ”; ed ha, perciò, sanzionato un “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico ”.
Da ultimo, è infondato pure il quinto motivo, afferente all’inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, tradottasi in “ righi bianchi non correttamente interlineati ”.
La legge 89/2013 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) disciplina esclusivamente l’aspetto della chiarezza e leggibilità dell’atto, senza prendere in considerazione il diverso – ma nondimeno fondamentale – aspetto dell’inalterabilità nel tempo dell’atto stesso: l’art. 53, infatti, dispone che “ gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell’atto e senza raschiature ”. Peraltro, il Regolamento di esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) dispone, all’art. 67, comma 2, che “ per la scritturazione degli atti originali, giusta l’art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile ”.
Come si vede, il richiamo del predetto art. 67 del regolamento di esecuzione all’art. 53 della legge notarile mira a saldare profili, in partenza, non omogenei della redazione e stesura dell’atto pubblico, introducendo un collegamento normativo tra rigore formale (quello oggetto della censura mossa dalla commissione al ricorrente) e l’esigenza di prevenire in termini assoluti e garantito l’inalterabilità degli atti (cosicché, il difetto di corretta interlinea ha assunto una valenza significativa ai fini del giudizio espresso sul ricorrente).
Da ultimo, le tabelle elaborate dalla difesa di parte ricorrente sulla base di un cospicuo numero di compiti, hanno condotto quest’ultima a lamentare la presenza di alcuni candidati che sarebbero incorsi in alcuni errori comportanti nullità, grave (o, talvolta, semplice) insufficienza o insufficienza, analoghi a quelli contestati al ricorrente; un fenomeno che, a tutto concedere, certo non potrebbe determinare, in modo sillogistico, l’idoneità dello stesso ricorrente, ma, semmai, la revisione delle valutazioni favorevoli operate dalla commissione; e né, tantomeno, potrebbe sostanziare un vizio della procedura tale da infirmarne la legittimità.
In conclusione, il ricorso principale ed i due ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
NG NI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, IM Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NI | OB LI |
IL SEGRETARIO