Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale, Roberto Malzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SL SA, non costituita in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari:
a) del provvedimento di cui alla nota Prot.-OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione del Comune di SA, con cui è stato comunicato al ricorrente l'esito della visita medica effettuata presso l'ASL SA in data -OMISSIS-;
b) della comunicazione dell'ASL SA del-OMISSIS-a firma del Dirigente Medico Specialista in Medicina Legale, acquisita al prot. n. -OMISSIS-del Comune di SA con la quale è stato comunicato che il ricorrente “ è risultato-OMISSIS- in quanto non ha raggiunto il requisito visivo previsto ”;
c) ove diverso dall'atto sub a) della determinazione con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva de qua per la pretesa inidoneità del requisito visivo previsto;
d) in parte qua, della graduatoria provvisoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 45 posti poi divenuti 60 nel profilo professionale di “ ISTRUTTORE DI VIGILANZA ” - Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, indetto dal Comune di SA nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei vincitori;
d) sempre in parte qua, della graduatoria finale dei vincitori del concorso per il reclutamento di pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 45 posti poi divenuti 60 nel profilo professionale di “ ISTRUTTORE DI VIGILANZA ” - Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, indetto dal Comune di SA ove non contempla il ricorrente tra gli idonei vincitori;
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, di ogni altra determinazione negativa incidente sulla posizione del ricorrente, ove esistente e non conosciuta, con riserva di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
del diritto alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il Comune con riferimento al profilo messo a concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di SA;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa SI CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig.-OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 45 posti nel profilo professionale di “ Istruttore di Vigilanza ” – Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 – 2021, indetto dal Comune di SA con bando pubblicato sul proprio sito istituzionale in data -OMISSIS-
All’esito delle prove, il ricorrente si collocava alla posizione n. 51, con il punteggio di 46,25, risultando idoneo non vincitore.
Con Determina n. -OMISSIS- il Direttore del Settore Servizi demografici, Statistica, Elettorali, Risorse Umane e Organizzazione approvava gli atti di gara e i verbali, nonché la graduatoria provvisoria di merito e, al contempo, dava atto che la suddetta graduatoria sarebbe stata utilizzata per l’assunzione di n. 60 unità, di cui n. 45 vincitori e n. 15 idonei, mediante scorrimento della stessa, previo superamento delle visite pre-assuntive previste dal D.lgs. 81/2008.
Il Sig.-OMISSIS- – rientrato tra i vincitori della selezione in virtù del disposto ampliamento dei posti e scorrimento della graduatoria – veniva convocato per le visite mediche volte all’accertamento dei requisiti psicofisici presso l’ASL SA, per la data del -OMISSIS-.
In seguito a visita medica di idoneità effettuata in data -OMISSIS- nell’ambito degli accertamenti sanitari preordinati alla verifica del possesso dei requisiti fisici richiesti per il profilo professionale oggetto del concorso, il Collegio Medico Interdistrettuale dell’ASL lo riteneva non idoneo con la seguente motivazione: “ in quanto non ha raggiunto il requisito visivo previsto ”.
Con nota prot. n. -OMISSIS- il Comune di SA comunicava formalmente all’interessato l’esito negativo dell’accertamento sanitario effettuato presso l’ASL SA in data -OMISSIS-
In conseguenza del giudizio di non idoneità per requisito visivo, il ricorrente veniva escluso dalla procedura selettiva e non veniva inserito tra i candidati idonei nelle graduatorie provvisoria e finale del concorso, approvate dal Comune di SA.
Pertanto il ricorrente non veniva convocato per la firma del contratto di assunzione.
In seguito alla notifica del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione sanitaria, il Sig.-OMISSIS-, in data -OMISSIS- si sottoponeva a visita presso l’ambulatorio specializzato di oculistica dell’ASL di -OMISSIS-, ove il dirigente medico (Dott. -OMISSIS-), oculista, refertava: “ OCCHIO IN QUIETE. CORNEA SPECULARE E TRASPARENTE. PUPILLE EUCUCLICHE. OD VN=11/10 VC=NMCL OS VN=10/10 VC=NMCL. TONOMETRIA A SOFFIO OD 12MMHG OS 13 MMHG. FONDO OCULARE: DI IC A AR NETTI DI LO EO. VASI REGOLARI. LA AN ”.
1.1.Con il ricorso in esame il sig.-OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura indicati in epigrafe e ha dedotto:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE (D.L. n. 165/ 2001 - D.P.R. n. 487/94 - L. n. 241/1990) - Violazione e falsa applicazione del bando della procedura selettiva – ECCESSO DI POTERE (erroneità, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà) in quanto la misurazione operata dal Collegio Interdistrettuale sarebbe incompatibile con il successivo accertamento oculistico specialistico effettuato presso l’ambulatorio specializzato di oculistica dell’ASL di -OMISSIS-. In quell’occasione, evidenzia l’esponente, egli sarebbe risultato in possesso di un visus naturale di 11/10 per l’occhio destro e 10/10 per il sinistro, e di complessivi 21/10 in entrambi gli occhi, valori pienamente corrispondenti a quelli richiesti dal bando di concorso (il cui art. 2 prevedeva: “ ll candidato deve possedere in particolare: senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. È da considerare anormale il senso cromatico che non consenta la visione dei colori fondamentali. Sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie purché compatibili con il raggiungimento dei requisiti visivi previsti; visus non inferiore a 10/10 per entrambi gli occhi, anche con correzione, con un minimo di 8/10 per occhio ”).
II. VIOLAZIONE DI LEGGE (D.L. n. 165/2001 - D.P.R. n. 487/94 - L. n. 241/1990 - D.Lgs. n.81/08) - Violazione e falsa applicazione del bando della procedura selettiva de qua – ECCESSO DI POTERE (illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà) con cui si duole l’esponente che la valutazione dell’amministrazione cadrebbe in contraddizione con la circostanza che egli svolge da anni la stessa attività di quella oggetto del concorso, senza alcun ausilio di occhiali in quanto privo di problemi alla vista, e lederebbe il principio del legittimo affidamento incolpevole (nella successiva assunzione) per aver l’interessato superato tutte le prove precedentemente affrontate;
III. VIOLAZIONE DI LEGGE (D.L. n. 165/ 2001 - D.P.R. 487/94 - L. n. 241/1990 - D.Lgs. 81/08) - Violazione e falsa applicazione del bando della procedura concorsuale de qua – Eccesso di potere (per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione) con cui lamenta il deducente che l’amministrazione comunale avrebbe ignorato il servizio già prestato nello stesso profilo, in diverse pubbliche amministrazioni e da diversi anni, senza alcun problema nell’espletamento del servizio, ciò che costituirebbe prova in re ipsa della sua idoneità concreta all’espletamento dei compiti di istruttore di vigilanza.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del giudizio medico espresso dall’ASL – previo accertamento del possesso del requisito dell’acutezza visiva naturale non inferiore a 18/20 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, così come richiesto dal Bando di concorso in oggetto - del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e degli altri atti indicati in epigrafe.
2. L’ASL non si è costituita in giudizio.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data -OMISSIS- ed ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, rilevando la natura vincolata della decisione di non assumere il candidato che non risulti – secondo il giudizio tecnico rimesso a terzi, nel caso di specie, la Commissione medica dell’ASL – in possesso dei requisiti fisici, prescritti dall’art 2, comma 1, lett. h) del Bando di concorso sia al momento della presentazione della domanda che a quello dell’assunzione in servizio, con la precisazione che le visite effettuate dal ricorrente in occasione di precedenti controlli periodici non sarebbero in grado di conferire certezza del possesso, all’attualità, dei medesimi requisiti fisici precedentemente riscontrati, ben potendo giustificarsi il mutamento degli stessi per cause di varia natura.
4. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- è stata disposta una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio con l’interessato, la sussistenza o meno “ dei requisiti di idoneità fisica del ricorrente, previa acquisizione di copia dell’intera documentazione sanitaria posta a base del provvedimento gravato e sottoposizione dell’interessato a nuova visita specialistica in relazione allo specifico requisito visivo oggetto di accertamento ”.
5. In data -OMISSIS-, la Commissione medica presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – Unità Sanitaria Territoriale di Napoli, incaricata di eseguire la verificazione (a seguito della sostituzione disposta con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-), ha depositato il relativo verbale delle operazioni svoltesi in data -OMISSIS-.
La predetta Commissione Medica si è espressa nei seguenti termini: “ ritiene che il sig.-OMISSIS- sia in possesso dei requisiti visivi per il profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza” – Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 -2021 in quanto presenta: - senso cromatico e luminoso normale; - campo visivo normale; - visione notturna sufficiente; - visione binoculare e stereoscopica sufficiente; - visus naturale bilaterale pari a 9/10 e visus corretto bilaterale pari a 10/10 .”
6. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
7.1. L’art. 2 del bando enuncia i requisiti di idoneità fisica necessari ai fini dell’ammissione per l’accesso alla qualifica di Istruttore di Vigilanza. In particolare, la norma, per quel che qui interessa, richiede il requisito dell’acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno, precisando che è ammessa la correzione.
7.2. L’art. 8 del bando stabilisce poi che “ Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii., i vincitori saranno sottoposti a visita medica finalizzata ad accertare l’idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire, nonché il possesso dei requisiti fisici indicati nell’art. 2, lett. h).
Ai fini assunzionali, i candidati risultati vincitori dovranno risultare in possesso, altresì, dei requisiti psicofisici previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile1998, per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. A tale proposito l’Amministrazione si riserva di effettuare tale accertamento secondo le modalità che saranno evidenziate nell’invito alla stipula del contratto di lavoro .”
7.3. Rammenta il collegio che la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che i requisiti fisici devono essere posseduti dal candidato all’atto degli accertamenti espletati dalla Commissione medica concorsuale, atteso che il termine previsto per il possesso dei requisiti e per la presentazione della relativa documentazione ha carattere perentorio, in quanto posto a tutela della par condicio e del principio della certezza delle posizioni giuridiche di tutti i candidati (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 31 maggio 2022, n.7111).
7.4. La più recente giurisprudenza amministrativa in materia, inoltre, sui principi della riserva all’amministrazione delle verifiche di carattere tecnico-specialistico nell’ambito di pubblici concorsi e sul rispetto della par condicio competitorum (vd. Tar Lazio, Roma, sez. 1-quater, 24/07/2023, n.12387), ha limitato la sindacabilità degli esami medici al solo caso di censure riguardanti circostanze idonee a fondare una valutazione di non attendibilità di quelli svolti in sede concorsuale (Cons. Stato, sez. II, 21 ottobre 2021, n. 7075).
7.4.1.Ebbene, alla luce delle contestazioni svolte dal ricorrente e dell’assenza di deficit visivo accertata allo stesso con esame oculistico svolto dopo la visita medica concorsuale presso una struttura medica del Servizio Sanitario Nazionale, questo Collegio ha ritenuto di dover disporre una verificazione per accertare la sussistenza o meno del deficit dell’acutezza visiva naturale, diagnosticato al ricorrente, in sede di visita svolta dalla Commissione, ed il coefficiente al medesimo attribuibile.
7.5. Ora, dalla documentazione versata in atti si evince che, contrariamente a quanto emerso al momento della visita medica concorsuale, in data -OMISSIS-, sia gli esiti dell’accertamento effettuato in data-OMISSIS- (dopo poco più di due settimane) presso l’ambulatorio specializzato di oculistica dell’ASL di -OMISSIS-, sia le risultanze delle operazioni di verificazione effettuate dalla Commissione medica dell’Organo verificatore in data -OMISSIS- sono conversi nel senso della sussistenza dei requisiti visivi richiesti dal bando, senza, peraltro, che sia emerso qualche motivo per ritenere che le ragioni della discordanza tra i valori riscontrati possa dipendere da un intervento correttivo effettuato in un momento successivo rispetto alla visita medica espletata in sede concorsuale ( id est correzione chirurgica et similia ).
7.6. Nella fattispecie in esame, pertanto, alla luce degli accertamenti eseguiti si configura la sussistenza del censurato eccesso di potere per violazione della disciplina in materia di accertamenti sanitari concorsuali e l’erroneità nell’accertamento medico della Commissione concorsuale, come lamentati dal ricorrente, in quanto le visite mediche cui il candidato si è sottoposto successivamente a quella medico concorsuale - in condizioni non dissimili da quelle che hanno occasionato il giudizio di inidoneità - hanno evidenziato la sussistenza del requisito visivo richiesto dalla lex specialis di concorso.
In altri termini, il giudizio tecnico-discrezionale espresso dal Collegio interdistrettuale da cui è scaturita la valutazione dell’amministrazione comunale, non resiste alle censure profilate dal ricorrente.
8. Per le ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento in parte qua della graduatoria finale del concorso per cui è causa, nella sola parte in cui non contempla il ricorrente tra i candidati risultati idonei.
9. Precisa il Collegio che resta fermo l’ulteriore potere di accertamento del possesso “ dei requisiti psicofisici previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 ”, intestato all’amministrazione comunale secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando, con la conseguenza che, in esito all’accoglimento del presente ricorso, l’iter potrà riprendere da tale segmento procedurale.
10. Le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della natura del contenzioso, possono essere integralmente compensate tra le parti salve le spese relative alla compiuta verificazione, che vengono poste a carico dell’ASL intimata, anche in ragione della sua mancata costituzione, e sono liquidate, in conformità a quanto richiesto dall’organo verificatore nell’istanza di liquidazione depositata in giudizio unitamente alla relazione finale, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua la graduatoria finale impugnata, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa, salve le spese relative alla compiuta verificazione, per le quali condanna l’ASL di SA alla relativa corresponsione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere all’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI CI | GI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.