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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1522 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. JOSSA GIUSEPPE, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2 10/06/2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli data 20/09/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castello di Cisterna (NA) (al N. 7, Parte II, Serie C, Anno 2012). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione
1 dei coniugi, definita con sentenza n. 388/2024 pubblicata il 22/11/2024, divenuta irrevocabile. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, , a Napoli il 08/01/2009, le parti Per_1 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Il Pubblico Ministero con visto del 16/06/2025 nulla ha opposto. La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed, infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data 21.09.2012 con rito civile, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castello di Cisterna al N. 7 P. 2 S. C anno 2012 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. Assegnare la porzione di fabbricato in Castello di Cisterna, in Catasto Fabbricati del detto Comune al fol. 6, mappale 173, subalterno 5 (costituente la casa coniugale) con i mobili che l'arredano (anch'essi del marito) alla moglie a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 388/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola e pubblicata in data 22.11.2024 e divenuta cosa giudicata in data 12.02.2025;
3. Il figlio (minore) resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, previo avviso e accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le attività quotidiane del figlio stesso. Il padre avrà, in ogni caso, il figlio presso di sé (prelevandolo direttamente a scuola o al domicilio della madre ove lo ricondurrà) secondo le seguenti tempistiche:
> due giorni infrasettimanali, di regola il martedì e il giovedì, per i giorni di frequentazione scolastica dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 20,00 e per gli altri dalle ore 13,30 sempre fino alle ore 20,00;
> a settimane alterne, dalle ore 11,00 del sabato (tenuto conto che il minore frequenta un istituto scolastico che adotta la cd. settimana corta) o dall'orario di uscita dalla scuola (se, per il futuro, il regime di frequentazione scolastica dovesse variare) fino alle ore 21,00 della domenica, incluso dunque il pernottamento;
per le festività natalizie e
2 pasquali, a periodi alterni, dal 24 dicembre (ore 11,00) al 26 dicembre (ore 21,00); dal 31 dicembre (ore 11,00) al 1° gennaio (ore 21,00);
> dal Venerdì Santo (ore 18,00) al lunedì dopo Pasqua (ore 21,00);
> per le vacanze estive, per quindici giorni, anche continuativi, nel mese di luglio o di agosto, previo accordo tra i coniugi entro i l 30 giugno;
> il giorno del compleanno del papà e della “festa del papà” .
5. I coniugi hanno entrambi capacità economica tale da renderli autosufficienti sul piano economico e, quindi, rinunciano, vicendevolmente, al diritto al mantenimento.
6. Il marito, invece, corrisponderà alla moglie - quale contributo per il mantenimento del figlio ed entro il giorno 5 di ogni mese - la somma mensile di euro 305,00 (trecentocinque,00). Tale somma dovrà annualmente rivalutarsi secondo gli indici Istat.
7. Per quanto concerne le spese straordinarie per il figlio i coniugi pattuiscono che saranno ripatite al 50% e si farà esclusivo riferimento al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, siglato il 20.05.2021, che i coniugi dichiarano di ben conoscere ed approva re specificamente e che, sottoscritto dai medesimi coniugi, viene anche allegato al presente atto per formarne parte integrale. Il marito assume, in parziale deroga a quanto pattuito innanzi, gli obblighi di:
> farsi carico, nella misura del 70%, delle spese relative alla fornitura di energia elettrica della casa coniugale e, per intero, di quelle relativo per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative alla casa coniugale;
> farsi carico integralmente della spesa afferente (una) l'attività sportiva allo stato praticata dal minore;
> i coniugi convengono che l'Assegno Unico Familiare (pari ad € 230,00 circa) sarà interamente percepito dalla madre, che sarà anche l'unica beneficiaria delle detrazioni e/o deduzioni fiscali per le spese riguardanti il minore. I coniugi pattuiscono che le condizioni dell'accordo di divorzio come innanzi convenute avranno decorrenza sin dal momento del deposito in Tribunale del presente atto. Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1522 /2025, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Napoli il 20/09/2012 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
3 matrimonio del Comune di Castello di Cisterna (NA) al N. 7, Parte II, Serie C, Anno
2012);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castello di Cisterna (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castello di Cisterna (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 26/09/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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