CGARS, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 152
CGARS
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della detrazione di anzianità e altre conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla legge

    La sentenza di primo grado ha ritenuto illegittima qualunque conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, poiché l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 è una norma speciale di stretta interpretazione che non consente all'amministrazione di imporre ulteriori conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima qualunque ulteriore conseguenza della sospensione diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio

    Il Collegio ritiene che il DPCM 12 ottobre 2021 non sia applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la norma primaria (art. 4-ter del D.L. n. 44/2021) che disciplina la sospensione per inottemperanza all'obbligo vaccinale non prevede espressamente la detrazione dell'anzianità e non rinvia a tale DPCM. Pertanto, l'amministrazione non può imporre conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla norma.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del DPCM 12 ottobre 2021

    Il Collegio ritiene che il DPCM 12 ottobre 2021 non sia invocabile nella fattispecie in esame, in quanto la norma primaria che autorizza l'adozione di tale DPCM (art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021) riguarda una fattispecie diversa e temporalmente precedente. Inoltre, l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, che disciplina l'obbligo vaccinale per il personale della difesa e sicurezza, non fa riferimento a tale DPCM. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 152
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 152
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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