Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
>
Versione
1 gennaio 2013
1 gennaio 2013
Art. 289.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219))
Commentari • 22
- 1. Cassazione civile n. 8575/1991https://www.brocardi.it/ · 94.38372
(massima n. 1) Con riguardo all'adozione ordinaria di un minore, nella normativa anteriore alla L. 4 maggio 1983, n. 184, l'errore, quale ragione di invalidità del consenso dell'adottante (art. 311 c.c.) e, quindi, del successivo provvedimento di adozione, va riscontrato con riferimento non già alla disciplina relativa ai contratti (art. 1427 e ss. c.c.), bensì a quella posta dall'ordinamento per i rapporti familiari (artt. 122, 263 e 289 c.c.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 06/06/2024, n. 872Provvedimento: […] l'istanza ex art. 289 c.c. per l'integrazione del provvedimento con l'indicazione del termine perentorio omesso. Invero, l'art. 289 c.p.c. è previsto ai fini dell'integrazione dei provvedimenti resi dal giudice Istruttore nei procedimenti di cui al contenzioso ordinario.Leggi di più...
- dichiarazione del terzo pignorato·
- art. 548 c.p.c.·
- principio di autoresponsabilità·
- onere di correttezza del creditore·
- spese di lite·
- principio fraus omnia corrumpit·
- opposizione agli atti esecutivi·
- annullamento ordinanza di assegnazione·
- ficta confessio