CASS
Sentenza 12 gennaio 2022
Sentenza 12 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2022, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER RA nato a [...] il [...] AS AM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo E) dell'imputazione per entrambi gli imputati ed il rigetto nel resto;
uditi l'Avvocato CIANFERONI LUCA e l' Avv.ZUNINO SERSE FEDERICO in difesa di AS AM i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Udito l'avvocato MOLINENGO MAURO ANGELO GIUSEPPE e l'avvocato ALMONDO IO in difesa di ER RA i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 731 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 05/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 10/07/2020, in parziale riforma della sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Asti in data 02/05/2019, confermava l' affermazione della penale responsabilità di RA RI ed AM SA per il reato di rapina aggravata (capo e) e per varie ipotesi di furto aggravato (capi a-b- c-d-f-g-h-i-j-k ed I) e, riconosciuta anche la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. relativamente ai reati di cui ai capi b), j) e k), rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorsi per cassazione. 2.1. RA RI formula tre motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 c.p. relativamente alla condotta di cui al capo e). Evidenzia che il ricorrente non poteva rispondere del reato di rapina contestato in quanto, nella specie, era configurabile una ipotesi di furto con strappo, come dedotto con le censure formulate in appello e non adeguatamente esaminate dai giudici territoriali. Assume che doveva escludersi che l' imputato avesse posto in essere una vera e propria violenza ovvero una minaccia direttamente nei confronti delle vittime essendo emerso che la condotta degli imputati era immediatamente rivolta verso la res e, solamente in via indiretta, verso la persona, non sussistendo, quindi, gli elementi costitutivi della rapina caratterizzata dal fatto che la violenza o la minaccia devono essere finalizzati a coartare, in maniera pressocchè assoluta, la volontà della vittima. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 bis e 628 c.p. relativamente alle condotte di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed I). Rileva che erroneamente era stata esclusa la riconducibilità dei fatti contestati ai predetti capi di imputazione nell' alveo del delitto tentato non considerandosi che, nelle vicende in esame, le condotte degli imputati non erano mai state svolte al di fuori della sorveglianza delle forze dell'ordine atteso che sulla Fiat 500, in uso agli stessi, era stato installato un GPS, e le attività in questione erano state oggetto di appostamenti e di pedinamenti da parte degli operanti. Osserva che i delitti in questione dovevano ritenersi non consumati ma tentati in quanto la refurtiva non era mai stata in concreto nella disponibilità degli autori dei furti. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p. erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 62 n.
6. c.p. Assume che la motivazione, sul punto, era erronea in quanto la corte di appello, nel 2 v riconoscere la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. limitatamente ai reati di cui ai capi b), j) e k), non aveva valutato la congruità dei risarcimenti operati in favore delle altre parti offese e non aveva fatto applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti nell' ipotesi di reati uniti sotto il vincolo della continuazione. 2.2. SA AM propone due ricorsi. Con un primo ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni formula quattro motivi: a. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 c.p. relativamente alla condotta di cui al capo e). Deduce che, relativamente a detto capo di imputazione, il ricorrente non poteva rispondere del reato di rapina in quanto nelle specie era configurabile una ipotesi di furto con strappo, proponendo delle censure in parte sovrapponibili a quelle proposte con analogo motivo da RA RI;
b. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 640 c.p. in relazione alle condotte di cui ai capi a), b), c), d), f), g), h), k) ed I). Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che i fatti in questione non potevano essere qualificati come ipotesi di furto in quanto mancava una condotta sottrattiva mentre era rinvenibile la presenza di una cooperazione della vittima tipica del reato di truffa. Rileva che era stata sempre la vittima a porre i beni nella disponibilità dei coimputati i quali si erano fatti consegnare i beni attraverso artifici e raggiri;
c. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 bis e 628 c.p. relativamente alla condotta di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed I), proponendo una censura in parte sovrapponibile a quella analoga dedotta dal coimputato. Evidenzia che posto che i fatti si erano verificati sotto il previo e costante controllo delle forze dell'ordine sicchè vi era stata una impossibilità da parte dei coimputati di conseguire il profitto, i reati in questione non potevano essere ritenuti consumati. d. erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 61 n.
5. c.p. Assume che la motivazione, sul punto, era gravemente carente in quanto la corte di appello non aveva effettuato alcuna verifica circa la sussistenza di una minorata difesa facendola discendere, sic et simpliciter, dal dato anagrafico. Con un secondo ricorso a firma dell'Avv. Serse Federico Zunino, reiterati i motivi di cui al primo ricorso, il suddetto imputato formula ulteriori due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento della richiesta di ammissione della prova avente ad oggetto la ricognizione di persona quanto al reato di cui al capo e). Osserva che la mancata ammissione di detta prova, cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, aveva leso il diritto di difesa e si poneva in contrasto con i principi fissati dalla CEDU come applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronunzia 18 maggio 2010 (Ogaristi c/Italia) nonché in ulteriori pronunzie;
b. erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 62 n.
6. c.p. 3 Assume che la motivazione sul punto era erronea in quanto la corte di appello avrebbe dovuto applicare detta attenuante in relazione a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza S.U. 3286/2008. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi devono essere rigettati per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva la Corte che appare opportuno, avendo i ricorrenti prospettato questioni in parte sovrapponibili ed al fine di evitare inutili ripetizioni, esaminare, in primo luogo, congiuntamente i motivi comuni. 2.1. I motivi riguardanti il capo di imputazione sub e) sono privi di fondamento. I giudici di merito, attraverso una conforme valutazione delle complessive emergenze istruttorie, hanno evidenziato quanto alle condotte di cui al capo e) che risultavano integrati gli estremi della rapina contestata in quanto, a fronte della resistenza delle vittime, gli imputati avevano fatto pressione sulle stesse evocando la minaccia di un male ingiusto a cui le persone offese sarebbero state esposte in caso di ulteriore opposizione, di tal guisa apparendo palese che gli imputati avevano posto in essere una azione di cui era evidente la forza intimidatrice chiaramente e direttamente percepita dalla coppia RE che, in conseguenza di tale condotta, si vedeva costretta a indicare il luogo ove custodiva i gioielli di cui i ricorrenti si erano appropriati. Nella pronunzia di primo grado è stato, in particolare, chiarito con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico giuridiche - nell' ottica della sussistenza di una condotta minacciosa ex art. 628 c.p. come;
«La frase pronunciata di fare loro "del male" o che non sarebbe successo "nulla di grave" - in uno con il contesto generale di pressione indotto dagli imputati - assume un chiaro significato intimidatorio risultato strumentale al conseguimento da parte del duo RI-SA del profitto di reato in contestazione» apparendo chiara una condotta intimidatoria in danno delle persone offese, tale da coartarne la volontà. Occorre, invero, evidenziare che in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27649 del 09/03/2021 Cc. (dep. 16/07/2021 ) Rv. 281467 - 01 Dal momento che nella fattispecie in esame - secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito con "doppia conforme" - vi è stata una minaccia nei confronti delle vittime 4 finalizzata a costringere le stesse ad indicare i luoghi ove si trovavano gli oggetti preziosi ed a prelevarli si vede chiaramente in ipotesi di minacce indirizzate direttamente verso la persona e non già verso la res. Gli imputati hanno, invero, esercitato univocamente una minaccia "diretta" sulla persona offesa per vincerne la resistenza (tant'è che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, solamente" per l' effetto" di detta minaccia la coppia" si vedeva costretta a rilevare il luogo ove custodiva i preziosi di cui gli indagati (rectius gli imputati) si impossessavano", condotta la quale ha costituito un antecedente necessario per la effettiva e finale sottrazione dei beni, risultando, quindi, integrati gli estremi di cui all' art. 628 c.p. Appare di tutta evidenza che la tesi dei ricorrenti secondo cui non sarebbe stata esercitata alcuna violenza o minaccia nei confronti dei coniugi RE e che il male prospettato "lungi dal definirsi ingiusto, proprio grazie agli artifici e raggiri creati ad hoc dagli autori del delitto consisteva nel danneggiamento dei gioielli ed oggetti di valore causato dalla tossica sprigionatasi a seguito del guasto delle tubature" (vedi ricorso Avv. Cianferoni) non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'ad. 606 cod. proc. pen. I ricorrenti solo formalmente hanno indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non hd, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento (solo genericamente prospettata sotto il profilo della mancata valutazione delle dichiarazioni delle pp.00., peraltro nemmeno in sintesi richiamate), dati per conto compiutamente valutati dai giudici di merito. In ragione della complessiva ricostruzione dei fatti ed alla luce delle suddette considerazioni del tutto irrilevante è la contestazione secondo cui con riferimento alcuni oggetti sarebbe mancata ogni azione (diretta o indiretta) nei confronti della persona, rimanendo integrato, comunque, il reato di rapina per quanto concerne il contante ed i gioielli. 2.2. I motivi tesi ad escludere la consumazione dei reati di furto contestati sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Gli imputati ripropongono, con tali motivi, censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto e questa Corte non può certo sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la 5 rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. La corte di merito, invero, nel disattendere le censure oggi reiterate, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie ha chiarito perché i reati di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed I) erano da ritenere ipotesi di furto consumate e non semplicemente tentate, avendo gli imputati avuto il possesso dei beni sottratti entrati nella loro piena e totale disponibilità ed essendosi realizzato quello spossessamento necessario ai fini della consumazione dei delitti in questione. Come ampiamente chiarito dal Supremo Collegio SU, n. 52117 del 17/7/2014, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione - o meno - dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. In ipotesi di furto il momento in cui si verifica la completa lesione patrimoniale è quello dello spossessamento dell'avente diritto e del passaggio della cosa nella sfera di disponibilità dell'agente, il reato di furto deve, quindi, ritenersi consumato non appena si sia realizzato l'impossessamento del bene. Deve ritenersi, invero, che ai fini della determinazione del momento in cui si verifica l'impossessamento è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente mentre la circostanza che il soggetto sia stato o venga inseguito e bloccato dalle forze dell' ordine che lo avevaAisservato a distanza non vale ad escludere ipotesi consumata, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena ed effettiva disponibilità della refurtiva, come verificatosi nella fattispecie in esame. Le conclusioni dei giudici di merito circa la configurazione della fattispecie consumata tenuto conto dell'impossessamento dei beni, pur in presenza di un monitoraggio delle forze dell'ordine (peraltro non sussistente quanto all' ipotesi di cui al capo a.) appaiono, quindi, logiche e correttamente motivate in diritto. 3. I motivi riguardanti l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. non possono che essere disattesi in ragione della totale genericità ed aspecificità degli stessi. Entrambi gli imputati hanno genericamente lamentato che la corte di appello avrebbe riconosciuto l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 limitatamente ai reati di cui ai capi b), j) e k) e non anche con riferimento agli altri reati posti in continuazione senza valutare la congruità dei "risarcimenti effettuati nei confronti di tutte le altre offese" senza tuttavia specificare, a fronte di indicazioni dei giudici di appello circa l'irrisorietà degli altri risarcimenti (v. f. 20), quali somme sarebbero state in concreto risarcite in relazione a quali singoli reati contestati ed a quali persone offese, da ciò discendendo la palese inammissibilità delle censure. 4. Vanno, quindi, esaminati che gli ulteriori motivi avanzati dal solo SA. 6 4.1. In ordine al primo motivo del ricorso a firma dell' Avv. Zunino deve, in via generale, rilevarsi come nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, dovendosi, dunque, ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del Giudice del potere di integrazione (Cass. Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197). D'altro canto ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..: tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Cass. Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Cass. Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323). Non assume, dunque, di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi comunque individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (in tal senso condividendosi i rilievi di Cass. Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di Salvo, rv. 266145), diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 24/03/2017 Ud. (dep. 05/04/2017) Rv. 270069 — 01. Ciò premesso va osservato che la corte territoriale ha spiegato, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto le ragioni del diniego della chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ragione degli elementi raccolti in sede di indagini idonei a giustificare la affermazione della responsabilità del SA quanto al reato di cui al capo e). Né appaiono rilevanti, nel senso prospettato dalla difesa, i dedotti profili afferenti la lamentata violazione dei principi fissati dalla CEDU. A tal proposito appare utile rammentare che con recente provvedimento del 23 Marzo 2021 riguardante il caso LI TI
contro
Italia la Corte EDU ha rammentato che, ove un giudice di secondo grado debba esaminare la questione della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, non potrà decidere senza una valutazione diretta delle dichiarazioni testimoniali. Tuttavia ha evidenziato come ciò non costituisca una regola automatica che possa rendere di per sé un processo iniquo in quanto le modalità di applicazione dell'art. 6 Cedu ai procedimenti 7 d'appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione, dovendosi tenere conto dell'intero processo e del ruolo svolto dalla giurisdizione di secondo grado. La Corte EDU ha osservato che i ricorrenti stessi avevano chiesto di essere processati con il giudizio abbreviato, ossia un procedimento semplificato con riduzione della pena, con connessi vantaggi indiscutibili per l'imputato. I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno rilevato che né il testo né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente, in maniera esplicita o tacita, alle garanzie di un processo equo, purché tale rinuncia venga accertata in maniera non equivoca. Relativamente alla mancata audizione di un teste ritenuto particolarmente rilevante dai ricorrenti, la Corte Edu ha osservato che la condanna degli stessi era stata basata su vari elementi di prova ed alla luce di quanto sopra ha ritenuto che il procedimento penale a carico dei ricorrenti, considerato nella sua globalità, era stato equo, sicché non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. ,4 Gli enunziati principi consento, dunque, di superare tutte le doglianze dedotte dal ricorrente con il menzionato motivo che appaiono del tutto infondate. 4.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Cianferoni contiene censure meramente reiterative di profili già disattesi dai giudici di merito con congrue argomentazioni, di puro fatto o, comunque, manifestamente infondate. I giudici di merito hanno condivisibilmente evidenziato come gli imputati non aveva- ,-io utilizzato "l'ingannevole messinscena della perdita del gas" per farsi consegnare i beni dalle pp.00. ma avevano indotto le stesse a riporre i beni nel frigorifero al fine di evitarne il danneggiamento e successivamente "in piena autonomia e senza il benchè minimo consenso delle pp.00. si sono impossessati di tali beni, prelevandoli dove erano stati riposti" (v. f. 16). In tal modo hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. (Nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per campionarli e bonificarli). (Sez. 5, Sentenza n. 18655 del 24/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269640 - 01. Da tempo è, del resto, consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia (o altra qualità personale o 8 Il Consigliere Estensore Il Presid d'ufficio o di servizio), adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (da ultimo: Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte, Rv. 262725 e, ancor prima, Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491). In sostanza ciò che occorre verificare per comprendere se la condotta configuri il delitto di furto piuttosto che quello di truffa è la volontà della persona offesa che, nel primo caso, consegna solo precariamente all'agente il bene di sua proprietà, non intendendone cedere né la proprietà né il possesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, pur viziata da artifici e raggiri, è proprio nel senso di cedere il bene all'agente, volontà che nella fattispecie in esame correttamente è stata esclusa secondo quanto congruamente ricostruito in fatto dai giudici di merito. 4.3. L' ultimo motivo del ricorso è da ritenere manifestamente infondato. Sebbene il motivo contenga il riferimento a principi, in astratto, corretti e pienamente condivisibili, rimane fermo il dato - non oggetto di specifica contestazione da parte dell'imputato - secondo cui le argomentazioni difensive di cui all' atto di appello erano sul punto del tutto generiche "non distinguendo caso per caso". Orbene è di tutta evidenza che a fronte di un motivo di appello inammissibile in quanto del tutto aspecifico e di un motivo di ricorso che, peraltro, neanche menziona le singole fattispecie per le quali andrebbe esclusa la contestata aggravante ex art. 61 n.
5. c.p. il relativo profilo - che ovviamente attiene ad elementi di puro fatto in quanto l'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa - non può essere esaminato in questa sede di legittimità. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 Novembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo E) dell'imputazione per entrambi gli imputati ed il rigetto nel resto;
uditi l'Avvocato CIANFERONI LUCA e l' Avv.ZUNINO SERSE FEDERICO in difesa di AS AM i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Udito l'avvocato MOLINENGO MAURO ANGELO GIUSEPPE e l'avvocato ALMONDO IO in difesa di ER RA i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 731 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 05/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 10/07/2020, in parziale riforma della sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Asti in data 02/05/2019, confermava l' affermazione della penale responsabilità di RA RI ed AM SA per il reato di rapina aggravata (capo e) e per varie ipotesi di furto aggravato (capi a-b- c-d-f-g-h-i-j-k ed I) e, riconosciuta anche la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. relativamente ai reati di cui ai capi b), j) e k), rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorsi per cassazione. 2.1. RA RI formula tre motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 c.p. relativamente alla condotta di cui al capo e). Evidenzia che il ricorrente non poteva rispondere del reato di rapina contestato in quanto, nella specie, era configurabile una ipotesi di furto con strappo, come dedotto con le censure formulate in appello e non adeguatamente esaminate dai giudici territoriali. Assume che doveva escludersi che l' imputato avesse posto in essere una vera e propria violenza ovvero una minaccia direttamente nei confronti delle vittime essendo emerso che la condotta degli imputati era immediatamente rivolta verso la res e, solamente in via indiretta, verso la persona, non sussistendo, quindi, gli elementi costitutivi della rapina caratterizzata dal fatto che la violenza o la minaccia devono essere finalizzati a coartare, in maniera pressocchè assoluta, la volontà della vittima. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 bis e 628 c.p. relativamente alle condotte di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed I). Rileva che erroneamente era stata esclusa la riconducibilità dei fatti contestati ai predetti capi di imputazione nell' alveo del delitto tentato non considerandosi che, nelle vicende in esame, le condotte degli imputati non erano mai state svolte al di fuori della sorveglianza delle forze dell'ordine atteso che sulla Fiat 500, in uso agli stessi, era stato installato un GPS, e le attività in questione erano state oggetto di appostamenti e di pedinamenti da parte degli operanti. Osserva che i delitti in questione dovevano ritenersi non consumati ma tentati in quanto la refurtiva non era mai stata in concreto nella disponibilità degli autori dei furti. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) c.p.p. erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 62 n.
6. c.p. Assume che la motivazione, sul punto, era erronea in quanto la corte di appello, nel 2 v riconoscere la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. limitatamente ai reati di cui ai capi b), j) e k), non aveva valutato la congruità dei risarcimenti operati in favore delle altre parti offese e non aveva fatto applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti nell' ipotesi di reati uniti sotto il vincolo della continuazione. 2.2. SA AM propone due ricorsi. Con un primo ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni formula quattro motivi: a. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 c.p. relativamente alla condotta di cui al capo e). Deduce che, relativamente a detto capo di imputazione, il ricorrente non poteva rispondere del reato di rapina in quanto nelle specie era configurabile una ipotesi di furto con strappo, proponendo delle censure in parte sovrapponibili a quelle proposte con analogo motivo da RA RI;
b. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 640 c.p. in relazione alle condotte di cui ai capi a), b), c), d), f), g), h), k) ed I). Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che i fatti in questione non potevano essere qualificati come ipotesi di furto in quanto mancava una condotta sottrattiva mentre era rinvenibile la presenza di una cooperazione della vittima tipica del reato di truffa. Rileva che era stata sempre la vittima a porre i beni nella disponibilità dei coimputati i quali si erano fatti consegnare i beni attraverso artifici e raggiri;
c. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 bis e 628 c.p. relativamente alla condotta di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed I), proponendo una censura in parte sovrapponibile a quella analoga dedotta dal coimputato. Evidenzia che posto che i fatti si erano verificati sotto il previo e costante controllo delle forze dell'ordine sicchè vi era stata una impossibilità da parte dei coimputati di conseguire il profitto, i reati in questione non potevano essere ritenuti consumati. d. erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 61 n.
5. c.p. Assume che la motivazione, sul punto, era gravemente carente in quanto la corte di appello non aveva effettuato alcuna verifica circa la sussistenza di una minorata difesa facendola discendere, sic et simpliciter, dal dato anagrafico. Con un secondo ricorso a firma dell'Avv. Serse Federico Zunino, reiterati i motivi di cui al primo ricorso, il suddetto imputato formula ulteriori due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato accoglimento della richiesta di ammissione della prova avente ad oggetto la ricognizione di persona quanto al reato di cui al capo e). Osserva che la mancata ammissione di detta prova, cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, aveva leso il diritto di difesa e si poneva in contrasto con i principi fissati dalla CEDU come applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronunzia 18 maggio 2010 (Ogaristi c/Italia) nonché in ulteriori pronunzie;
b. erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 62 n.
6. c.p. 3 Assume che la motivazione sul punto era erronea in quanto la corte di appello avrebbe dovuto applicare detta attenuante in relazione a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione in applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza S.U. 3286/2008. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi devono essere rigettati per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva la Corte che appare opportuno, avendo i ricorrenti prospettato questioni in parte sovrapponibili ed al fine di evitare inutili ripetizioni, esaminare, in primo luogo, congiuntamente i motivi comuni. 2.1. I motivi riguardanti il capo di imputazione sub e) sono privi di fondamento. I giudici di merito, attraverso una conforme valutazione delle complessive emergenze istruttorie, hanno evidenziato quanto alle condotte di cui al capo e) che risultavano integrati gli estremi della rapina contestata in quanto, a fronte della resistenza delle vittime, gli imputati avevano fatto pressione sulle stesse evocando la minaccia di un male ingiusto a cui le persone offese sarebbero state esposte in caso di ulteriore opposizione, di tal guisa apparendo palese che gli imputati avevano posto in essere una azione di cui era evidente la forza intimidatrice chiaramente e direttamente percepita dalla coppia RE che, in conseguenza di tale condotta, si vedeva costretta a indicare il luogo ove custodiva i gioielli di cui i ricorrenti si erano appropriati. Nella pronunzia di primo grado è stato, in particolare, chiarito con argomentazioni adeguate e prive di aporie logico giuridiche - nell' ottica della sussistenza di una condotta minacciosa ex art. 628 c.p. come;
«La frase pronunciata di fare loro "del male" o che non sarebbe successo "nulla di grave" - in uno con il contesto generale di pressione indotto dagli imputati - assume un chiaro significato intimidatorio risultato strumentale al conseguimento da parte del duo RI-SA del profitto di reato in contestazione» apparendo chiara una condotta intimidatoria in danno delle persone offese, tale da coartarne la volontà. Occorre, invero, evidenziare che in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27649 del 09/03/2021 Cc. (dep. 16/07/2021 ) Rv. 281467 - 01 Dal momento che nella fattispecie in esame - secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito con "doppia conforme" - vi è stata una minaccia nei confronti delle vittime 4 finalizzata a costringere le stesse ad indicare i luoghi ove si trovavano gli oggetti preziosi ed a prelevarli si vede chiaramente in ipotesi di minacce indirizzate direttamente verso la persona e non già verso la res. Gli imputati hanno, invero, esercitato univocamente una minaccia "diretta" sulla persona offesa per vincerne la resistenza (tant'è che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, solamente" per l' effetto" di detta minaccia la coppia" si vedeva costretta a rilevare il luogo ove custodiva i preziosi di cui gli indagati (rectius gli imputati) si impossessavano", condotta la quale ha costituito un antecedente necessario per la effettiva e finale sottrazione dei beni, risultando, quindi, integrati gli estremi di cui all' art. 628 c.p. Appare di tutta evidenza che la tesi dei ricorrenti secondo cui non sarebbe stata esercitata alcuna violenza o minaccia nei confronti dei coniugi RE e che il male prospettato "lungi dal definirsi ingiusto, proprio grazie agli artifici e raggiri creati ad hoc dagli autori del delitto consisteva nel danneggiamento dei gioielli ed oggetti di valore causato dalla tossica sprigionatasi a seguito del guasto delle tubature" (vedi ricorso Avv. Cianferoni) non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'ad. 606 cod. proc. pen. I ricorrenti solo formalmente hanno indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non hd, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento (solo genericamente prospettata sotto il profilo della mancata valutazione delle dichiarazioni delle pp.00., peraltro nemmeno in sintesi richiamate), dati per conto compiutamente valutati dai giudici di merito. In ragione della complessiva ricostruzione dei fatti ed alla luce delle suddette considerazioni del tutto irrilevante è la contestazione secondo cui con riferimento alcuni oggetti sarebbe mancata ogni azione (diretta o indiretta) nei confronti della persona, rimanendo integrato, comunque, il reato di rapina per quanto concerne il contante ed i gioielli. 2.2. I motivi tesi ad escludere la consumazione dei reati di furto contestati sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Gli imputati ripropongono, con tali motivi, censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto e questa Corte non può certo sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la 5 rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. La corte di merito, invero, nel disattendere le censure oggi reiterate, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie ha chiarito perché i reati di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed I) erano da ritenere ipotesi di furto consumate e non semplicemente tentate, avendo gli imputati avuto il possesso dei beni sottratti entrati nella loro piena e totale disponibilità ed essendosi realizzato quello spossessamento necessario ai fini della consumazione dei delitti in questione. Come ampiamente chiarito dal Supremo Collegio SU, n. 52117 del 17/7/2014, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione - o meno - dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. In ipotesi di furto il momento in cui si verifica la completa lesione patrimoniale è quello dello spossessamento dell'avente diritto e del passaggio della cosa nella sfera di disponibilità dell'agente, il reato di furto deve, quindi, ritenersi consumato non appena si sia realizzato l'impossessamento del bene. Deve ritenersi, invero, che ai fini della determinazione del momento in cui si verifica l'impossessamento è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente mentre la circostanza che il soggetto sia stato o venga inseguito e bloccato dalle forze dell' ordine che lo avevaAisservato a distanza non vale ad escludere ipotesi consumata, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena ed effettiva disponibilità della refurtiva, come verificatosi nella fattispecie in esame. Le conclusioni dei giudici di merito circa la configurazione della fattispecie consumata tenuto conto dell'impossessamento dei beni, pur in presenza di un monitoraggio delle forze dell'ordine (peraltro non sussistente quanto all' ipotesi di cui al capo a.) appaiono, quindi, logiche e correttamente motivate in diritto. 3. I motivi riguardanti l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. non possono che essere disattesi in ragione della totale genericità ed aspecificità degli stessi. Entrambi gli imputati hanno genericamente lamentato che la corte di appello avrebbe riconosciuto l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 limitatamente ai reati di cui ai capi b), j) e k) e non anche con riferimento agli altri reati posti in continuazione senza valutare la congruità dei "risarcimenti effettuati nei confronti di tutte le altre offese" senza tuttavia specificare, a fronte di indicazioni dei giudici di appello circa l'irrisorietà degli altri risarcimenti (v. f. 20), quali somme sarebbero state in concreto risarcite in relazione a quali singoli reati contestati ed a quali persone offese, da ciò discendendo la palese inammissibilità delle censure. 4. Vanno, quindi, esaminati che gli ulteriori motivi avanzati dal solo SA. 6 4.1. In ordine al primo motivo del ricorso a firma dell' Avv. Zunino deve, in via generale, rilevarsi come nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello sia ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che peraltro le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, dovendosi, dunque, ritenere che possa sollecitarsi l'esercizio da parte del Giudice del potere di integrazione (Cass. Sez. U. n. 930 del 13/12/1995, dep. nel 1996, Clarke, rv. 203427; Cass. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. nel 2018, Picone, rv. 272197). D'altro canto ciò si ricollega al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, implicante l'esercizio della discrezionalità del Giudice che si trovi a non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. nel 2016, Ricci, rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa invocarsi mediante ricorso la mancata ammissione di prova decisiva agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..: tuttavia ciò non toglie che la parte interessata possa dolersi della mancata ammissione dell'integrazione probatoria sollecitata agli effetti dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ove siano prospettate lacune della motivazione su punti decisivi, che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (sul punto si rinvia all'ampia analisi di Cass. Sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, Giampà, rv. 271163; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 17607 del 31/3/2016, Palombo, rv. 266623, e Cass. Sez. 2, n. 48630 del 15/9/2015, Pircher, rv. 265323). Non assume, dunque, di per sé decisivo rilievo nel giudizio abbreviato in grado di appello il carattere di novità e di sopravvenienza della prova, dovendosi comunque individuare un vizio inerente alla mancanza di un'idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (in tal senso condividendosi i rilievi di Cass. Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di Salvo, rv. 266145), diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 24/03/2017 Ud. (dep. 05/04/2017) Rv. 270069 — 01. Ciò premesso va osservato che la corte territoriale ha spiegato, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto le ragioni del diniego della chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ragione degli elementi raccolti in sede di indagini idonei a giustificare la affermazione della responsabilità del SA quanto al reato di cui al capo e). Né appaiono rilevanti, nel senso prospettato dalla difesa, i dedotti profili afferenti la lamentata violazione dei principi fissati dalla CEDU. A tal proposito appare utile rammentare che con recente provvedimento del 23 Marzo 2021 riguardante il caso LI TI
contro
Italia la Corte EDU ha rammentato che, ove un giudice di secondo grado debba esaminare la questione della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato, non potrà decidere senza una valutazione diretta delle dichiarazioni testimoniali. Tuttavia ha evidenziato come ciò non costituisca una regola automatica che possa rendere di per sé un processo iniquo in quanto le modalità di applicazione dell'art. 6 Cedu ai procedimenti 7 d'appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione, dovendosi tenere conto dell'intero processo e del ruolo svolto dalla giurisdizione di secondo grado. La Corte EDU ha osservato che i ricorrenti stessi avevano chiesto di essere processati con il giudizio abbreviato, ossia un procedimento semplificato con riduzione della pena, con connessi vantaggi indiscutibili per l'imputato. I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno rilevato che né il testo né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente, in maniera esplicita o tacita, alle garanzie di un processo equo, purché tale rinuncia venga accertata in maniera non equivoca. Relativamente alla mancata audizione di un teste ritenuto particolarmente rilevante dai ricorrenti, la Corte Edu ha osservato che la condanna degli stessi era stata basata su vari elementi di prova ed alla luce di quanto sopra ha ritenuto che il procedimento penale a carico dei ricorrenti, considerato nella sua globalità, era stato equo, sicché non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. ,4 Gli enunziati principi consento, dunque, di superare tutte le doglianze dedotte dal ricorrente con il menzionato motivo che appaiono del tutto infondate. 4.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. Cianferoni contiene censure meramente reiterative di profili già disattesi dai giudici di merito con congrue argomentazioni, di puro fatto o, comunque, manifestamente infondate. I giudici di merito hanno condivisibilmente evidenziato come gli imputati non aveva- ,-io utilizzato "l'ingannevole messinscena della perdita del gas" per farsi consegnare i beni dalle pp.00. ma avevano indotto le stesse a riporre i beni nel frigorifero al fine di evitarne il danneggiamento e successivamente "in piena autonomia e senza il benchè minimo consenso delle pp.00. si sono impossessati di tali beni, prelevandoli dove erano stati riposti" (v. f. 16). In tal modo hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. (Nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per campionarli e bonificarli). (Sez. 5, Sentenza n. 18655 del 24/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269640 - 01. Da tempo è, del resto, consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia (o altra qualità personale o 8 Il Consigliere Estensore Il Presid d'ufficio o di servizio), adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (da ultimo: Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, Labellarte, Rv. 262725 e, ancor prima, Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491). In sostanza ciò che occorre verificare per comprendere se la condotta configuri il delitto di furto piuttosto che quello di truffa è la volontà della persona offesa che, nel primo caso, consegna solo precariamente all'agente il bene di sua proprietà, non intendendone cedere né la proprietà né il possesso, mentre, nel caso della truffa, la volontà della vittima del reato, pur viziata da artifici e raggiri, è proprio nel senso di cedere il bene all'agente, volontà che nella fattispecie in esame correttamente è stata esclusa secondo quanto congruamente ricostruito in fatto dai giudici di merito. 4.3. L' ultimo motivo del ricorso è da ritenere manifestamente infondato. Sebbene il motivo contenga il riferimento a principi, in astratto, corretti e pienamente condivisibili, rimane fermo il dato - non oggetto di specifica contestazione da parte dell'imputato - secondo cui le argomentazioni difensive di cui all' atto di appello erano sul punto del tutto generiche "non distinguendo caso per caso". Orbene è di tutta evidenza che a fronte di un motivo di appello inammissibile in quanto del tutto aspecifico e di un motivo di ricorso che, peraltro, neanche menziona le singole fattispecie per le quali andrebbe esclusa la contestata aggravante ex art. 61 n.
5. c.p. il relativo profilo - che ovviamente attiene ad elementi di puro fatto in quanto l'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa - non può essere esaminato in questa sede di legittimità. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 Novembre 2021