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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1118/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LA SA RO e dell'avv. GIORDANA CARLO Parte_1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 43, TORINO, presso il difensore avv. LA
SA RO
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 11.11.2025 la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso e successive memorie, e quindi: “CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE
- DICHIARARE la contumacia della parte resistente alla prima udienza di comparizione delle parti
pagina 1 di 3 NEL MERITO - PRONUNCIARE, la separazione personale dei coniugi, ed autorizzarli a vivere separati, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello Stato civile. IN OGNI CASO - con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolga il ricorso” (26.11.2025)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
OR MO in data 26/08/2016 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n 3, parte I anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Giudice delegato la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 11.11.2025 la convenuta veniva dunque dichiarata contumace e il ricorrente discuteva oralmente la causa che, già matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio per la sentenza sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di separazione
La domanda di separazione – unica domanda spiegata dal ricorrente – appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (il ricorrente in udienza ha dichiarato di non vedere la moglie almeno da maggio 2023 e di ritenere che la stessa si trovi in Russia).
Inoltre, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese di lite pagina 2 di 3 Tenuto conto della natura della causa, dell'unica domanda formulata dal ricorrente in punto status e della contumacia della convenuta, che pertanto non si è opposta, nulla si dispone in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in [...] l'[...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
Nulla in punto spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1118/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LA SA RO e dell'avv. GIORDANA CARLO Parte_1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 43, TORINO, presso il difensore avv. LA
SA RO
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 11.11.2025 la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso e successive memorie, e quindi: “CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE
- DICHIARARE la contumacia della parte resistente alla prima udienza di comparizione delle parti
pagina 1 di 3 NEL MERITO - PRONUNCIARE, la separazione personale dei coniugi, ed autorizzarli a vivere separati, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello Stato civile. IN OGNI CASO - con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Per parte convenuta
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
Per il Pubblico Ministero
“Visto, si accolga il ricorso” (26.11.2025)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
OR MO in data 26/08/2016 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n 3, parte I anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Giudice delegato la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 11.11.2025 la convenuta veniva dunque dichiarata contumace e il ricorrente discuteva oralmente la causa che, già matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio per la sentenza sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
La domanda di separazione
La domanda di separazione – unica domanda spiegata dal ricorrente – appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (il ricorrente in udienza ha dichiarato di non vedere la moglie almeno da maggio 2023 e di ritenere che la stessa si trovi in Russia).
Inoltre, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese di lite pagina 2 di 3 Tenuto conto della natura della causa, dell'unica domanda formulata dal ricorrente in punto status e della contumacia della convenuta, che pertanto non si è opposta, nulla si dispone in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi nato in [...] l'[...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
Nulla in punto spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 3 di 3