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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4694/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Comune di San Giovanni La Punta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1692/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293372023000014080000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di San Giovanni La Punta presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 1692/10/2024, depositata l'1 marzo 2024, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1
contro l'invito di pagamento in epigrafe, relativo ad IMU, anno 2015, per complessivi €. 38.908,23.
Il contribuente si è costituito in appello, chiedendone il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 12 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I primi giudici hanno accolto il ricorso del contribuente argomentando come segue:
"la cartella di pagamento avente ad oggetto l'Imu 2015, iscritta a ruolo nel 2022, notificata nel 2023, indica espressamente l'atto esecutivo presupposto cui fa riferimento e nello specifico l'avviso di accertamento n. 1741, relativo a IMU annualità 2015, reso esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e SS. della legge 160/2019, il 02/11/2020 protocollo n. 36238 del 23/10/2020 e notificato il 14.12.2020 ... Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione delle somme dovute per imposte comunali che si prescrivono in cinque anni, va rilevato che la prova piena dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento al ricorrente. Dagli atti depositati risulta, infatti, che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta raccomandata A.R. l'11.2.2020 a persona incaricata e quindi diversa dal destinatario;
manca, però, la prova della comunicazione dell'avvenuta notifica (CAN) al ricorrente, comunicazione che è necessaria per il perfezionamento della notifica".
In buona sostanza, la CGT di I grado ha annullato l'atto impositivo in contestazione perché ha ritenuto illegittima la notificazione del presupposto avviso di accertamento, in quanto avvenuta a persona incaricata senza successiva comunicazione al contribuente (CAN). Solo su questo punto verte ormai la controversia, non essendo state riproposte in appello dal contribuente le altre censure originariamente proposte e disattese dalla CGT di I grado.
L'assunto dei primi giudici non può condividersi.
La giurisprudenza di legittimità insegna che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (cfr., a mero titolo d'esempio, Sez. 6-5, n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01)" (Cass. sez. trib., 16 aprile 2024, n. 10240).
Viene inoltre precisato che:
- "ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione e sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto e stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Sez. 5, n. 946 del 17/01/2020, Rv. 656665-01)";
- "in tema di notificazione della cartella esattoriale ... eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto" (Sez. L, n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872-01)" (Cass., sez. trib., n. 10240/2024, cit.);
- “la notifica si considera effettuata nelle mani proprie del destinatario, anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato. L'importante è che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass., sez. trib., 11 maggio 2021, n. 12384);
- la relazione tra la persona cui l'atto impositivo è destinato e quella cui è stato consegnato "costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonchè, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946, Rv. 656665-01)" (Cass., sez. trib., n. 12384/2021, cit.).
Ciò posto, occorre rilevare che nel caso di specie - vedasi documentazione in atti - la notificazione dell'avviso di accertamento è regolarmente avvenuta a mezzo posta, con raccomandata consegnata il 14 dicembre
2020, all'indirizzo di residenza del contribuente, a mani di soggetto "impiegato" ed è stata pure inviata una
(non necessaria) raccomandata informativa (n. 666254983302).
Ne discende, in assenza di idonea contestazione, a mezzo di querela di falso, di quanto accertato dall'ufficiale postale, la piena correttezza della notificazione in questione.
L'appello va quindi accolto, con conseguenti riforma della sentenza impugnata e conferma dell'atto impositivo in contestazione.
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'atto impositivo in contestazione.
Condanna il contribuente sig. Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado a favore del Comune di San Giovanni La Punta, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
IU ME US
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4694/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Comune di San Giovanni La Punta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1692/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
10 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293372023000014080000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di San Giovanni La Punta presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 1692/10/2024, depositata l'1 marzo 2024, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1
contro l'invito di pagamento in epigrafe, relativo ad IMU, anno 2015, per complessivi €. 38.908,23.
Il contribuente si è costituito in appello, chiedendone il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 12 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
I primi giudici hanno accolto il ricorso del contribuente argomentando come segue:
"la cartella di pagamento avente ad oggetto l'Imu 2015, iscritta a ruolo nel 2022, notificata nel 2023, indica espressamente l'atto esecutivo presupposto cui fa riferimento e nello specifico l'avviso di accertamento n. 1741, relativo a IMU annualità 2015, reso esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e SS. della legge 160/2019, il 02/11/2020 protocollo n. 36238 del 23/10/2020 e notificato il 14.12.2020 ... Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione delle somme dovute per imposte comunali che si prescrivono in cinque anni, va rilevato che la prova piena dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento al ricorrente. Dagli atti depositati risulta, infatti, che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta raccomandata A.R. l'11.2.2020 a persona incaricata e quindi diversa dal destinatario;
manca, però, la prova della comunicazione dell'avvenuta notifica (CAN) al ricorrente, comunicazione che è necessaria per il perfezionamento della notifica".
In buona sostanza, la CGT di I grado ha annullato l'atto impositivo in contestazione perché ha ritenuto illegittima la notificazione del presupposto avviso di accertamento, in quanto avvenuta a persona incaricata senza successiva comunicazione al contribuente (CAN). Solo su questo punto verte ormai la controversia, non essendo state riproposte in appello dal contribuente le altre censure originariamente proposte e disattese dalla CGT di I grado.
L'assunto dei primi giudici non può condividersi.
La giurisprudenza di legittimità insegna che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (cfr., a mero titolo d'esempio, Sez. 6-5, n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834-01)" (Cass. sez. trib., 16 aprile 2024, n. 10240).
Viene inoltre precisato che:
- "ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione e sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto e stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma (Sez. 5, n. 946 del 17/01/2020, Rv. 656665-01)";
- "in tema di notificazione della cartella esattoriale ... eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto" (Sez. L, n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872-01)" (Cass., sez. trib., n. 10240/2024, cit.);
- “la notifica si considera effettuata nelle mani proprie del destinatario, anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato. L'importante è che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass., sez. trib., 11 maggio 2021, n. 12384);
- la relazione tra la persona cui l'atto impositivo è destinato e quella cui è stato consegnato "costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonchè, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946, Rv. 656665-01)" (Cass., sez. trib., n. 12384/2021, cit.).
Ciò posto, occorre rilevare che nel caso di specie - vedasi documentazione in atti - la notificazione dell'avviso di accertamento è regolarmente avvenuta a mezzo posta, con raccomandata consegnata il 14 dicembre
2020, all'indirizzo di residenza del contribuente, a mani di soggetto "impiegato" ed è stata pure inviata una
(non necessaria) raccomandata informativa (n. 666254983302).
Ne discende, in assenza di idonea contestazione, a mezzo di querela di falso, di quanto accertato dall'ufficiale postale, la piena correttezza della notificazione in questione.
L'appello va quindi accolto, con conseguenti riforma della sentenza impugnata e conferma dell'atto impositivo in contestazione.
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'atto impositivo in contestazione.
Condanna il contribuente sig. Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado a favore del Comune di San Giovanni La Punta, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
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