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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17793 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice MA EL Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nata il [...] in [...]; Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...]; tutti rappresentati ed assistiti dagli Avv.ti Federico
[...]
TI e RI OT Val de Sousa;
- ricorrenti -
nei confronti del e in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in [...] nel Comune di Persona_1 Roma (RM) il giorno 4 novembre 1889, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 2 e 3).
I resistenti, nel costituirsi, dichiarano di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_3 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Il presente giudizio veniva sospeso con ordinanza del 03/07/2025 fino alla decisione da parte della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo
Tribunale e rilevante anche nel presente giudizio.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
Dopo la riassunzione del giudizio parte resistente non si è costituita.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente
(e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato diversi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del a San Paolo per la presentazione della Parte_4 documentazione attestante la propria discendenza, tra il novembre 2023 e il marzo 2024, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione “vedendosi invariabilmente comparire l'avviso di esaurimento appuntamenti disponibili per il mese in corso” (cfr. doc. all. 16, 17 e 18 tentativi di prenotazione), rilevando altresì che l'ufficio stava raccogliendo le prenotazioni per la presentazione dei documenti a corredo delle domande presentate nel 2013-2014 (cfr. doc. all. 19 Parte_5
).
[...]
Pertanto, la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di 10 anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali quindi hanno diritto e interesse ad agire giudizialmente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 17/12/2025
La Giudice
d.ssa MA EL Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice MA EL Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nata il [...] in [...]; Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_2 Parte_3 nato il [...] in [...]; tutti rappresentati ed assistiti dagli Avv.ti Federico
[...]
TI e RI OT Val de Sousa;
- ricorrenti -
nei confronti del e in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato in [...] nel Comune di Persona_1 Roma (RM) il giorno 4 novembre 1889, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 2 e 3).
I resistenti, nel costituirsi, dichiarano di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_3 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Il presente giudizio veniva sospeso con ordinanza del 03/07/2025 fino alla decisione da parte della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo
Tribunale e rilevante anche nel presente giudizio.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
Dopo la riassunzione del giudizio parte resistente non si è costituita.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente
(e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato diversi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del a San Paolo per la presentazione della Parte_4 documentazione attestante la propria discendenza, tra il novembre 2023 e il marzo 2024, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione “vedendosi invariabilmente comparire l'avviso di esaurimento appuntamenti disponibili per il mese in corso” (cfr. doc. all. 16, 17 e 18 tentativi di prenotazione), rilevando altresì che l'ufficio stava raccogliendo le prenotazioni per la presentazione dei documenti a corredo delle domande presentate nel 2013-2014 (cfr. doc. all. 19 Parte_5
).
[...]
Pertanto, la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di 10 anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali quindi hanno diritto e interesse ad agire giudizialmente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 17/12/2025
La Giudice
d.ssa MA EL Magarò