Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 228
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza dei presupposti della contestazione

    La tesi secondo cui non esisterebbe un termine perentorio per la conclusione degli interventi edilizi agevolati e tale termine coinciderebbe con quello ordinario di accertamento fiscale non può essere condivisa, costituendo essa il frutto di una indebita commissione tra il piano sostanziale e quello procedimentale. Il credito che sorge e viene ceduto è intrinsecamente legato a una spesa per lavori che devono essere, quantomeno in parte, eseguiti. Consentire la fruizione dell'intero bonus a fronte di un contratto d'appalto, senza che i lavori siano stati completati, significherebbe svincolare il beneficio fiscale dal suo presupposto oggettivo, ovvero la realizzazione di un intervento di recupero della facciata. La circostanza, inoltre, che non risulti imprescindibile un formale stato di avanzamento dei lavori non significa che il credito possa essere generato "al buio", ma semplicemente che l'opzione può essere esercitata anche per acconti, purché corrispondenti a lavori già eseguiti. Il termine di decadenza per l'accertamento fiscale definisce, poi, il lasso temporale entro cui l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo, ma non costituisce un termine a disposizione del contribuente per adempiere ai presupposti sostanziali richiesti per beneficiare di un'agevolazione.

  • Rigettato
    Contestazione del termine di realizzazione dell'intervento

    La tesi secondo cui non esisterebbe un termine perentorio per la conclusione degli interventi edilizi agevolati e tale termine coinciderebbe con quello ordinario di accertamento fiscale non può essere condivisa, costituendo essa il frutto di una indebita commissione tra il piano sostanziale e quello procedimentale. Il credito che sorge e viene ceduto è intrinsecamente legato a una spesa per lavori che devono essere, quantomeno in parte, eseguiti. Consentire la fruizione dell'intero bonus a fronte di un contratto d'appalto, senza che i lavori siano stati completati, significherebbe svincolare il beneficio fiscale dal suo presupposto oggettivo, ovvero la realizzazione di un intervento di recupero della facciata. La circostanza, inoltre, che non risulti imprescindibile un formale stato di avanzamento dei lavori non significa che il credito possa essere generato "al buio", ma semplicemente che l'opzione può essere esercitata anche per acconti, purché corrispondenti a lavori già eseguiti. Il termine di decadenza per l'accertamento fiscale definisce, poi, il lasso temporale entro cui l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo, ma non costituisce un termine a disposizione del contribuente per adempiere ai presupposti sostanziali richiesti per beneficiare di un'agevolazione.

  • Rigettato
    Contestazione della quantificazione dei lavori

    Nel caso di specie la relazione del direttore dei lavori indica un valore di € 13.500,00 a fronte di una percentuale di avanzamento del 70%. L'Amministrazione, tuttavia, ha correttamente attribuito preminente rilievo allo specifico importo indicato nella relazione, potendo ragionevolmente ritenersi che il riferimento al dato percentuale non fosse indicativo degli importi contabili effettivamente connessi alle lavorazioni eseguite. In altri termini, può ben darsi il caso che il direttore dei lavori, nell'indicare il dato percentuale, abbia fatto riferimento alle mere quantità delle lavorazioni e non ai relativi importi (posto che nell'ambito di un appalto esistono lavorazioni di maggiore e di minore costo). Era, comunque, onere della ricorrente fornire una prova chiara, univoca e non contraddittoria dei lavori effettivamente eseguiti e dei relativi importi contabili, non potendo gli stessi pretendere che l'Amministrazione optasse immotivatamente per una diversa interpretazione a loro più favorevole o li sostituisse nello svolgimento di attività di natura probatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 228
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 228
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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