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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2112/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZT170000039 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti hanno impugnato l'atto di recupero n. TYZT170000039/2025, notificato in data 3 settembre
2025, emesso a seguito di controlli sul “bonus facciate”, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato il credito d'imposta (€ 5.213,60) utilizzato in compensazione per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) per l'anno 2021, il professionista delegato ha trasmesso la comunicazione di esercizio dello sconto in fattura, indicando un importo complessivo dell'intervento pari a € 28.015,00 ed un bonus facciate del 90%, pari a
€ 25.213,50; b) tale credito è stato ceduto per € 21.928,00 alla società Ricorrente_2 e per € 3.286,00 al geometra Nominativo_1; c) l'ufficio ha ritenuto realizzata solo parte dell'intervento e sulla base di una dichiarazione del direttore lavori ha quantificato i lavori eseguiti in € 13.500,00, recuperando la quota di credito utilizzata in eccedenza nelle quattro annualità; d) si deduce preliminarmente la carenza dei presupposti della contestazione, in quanto l'Ufficio ha censurato l'utilizzo del credito derivante da un contratto di appalto privato tra committente e impresa senza verificare se il contratto fosse ancora in essere;
b) il contratto non è stato risolto, i lavori sono in corso e non vi sono contestazioni su ritardi, sicché non vi è stata indebita compensazione;
c) si contesta poi l'assunto secondo cui il termine per la realizzazione dell'intervento sarebbe scaduto nel 2021, posto che il termine di completamento coincide con l'arco temporale dei controlli fiscali e quindi con il termine ordinario di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (31 dicembre del sesto anno successivo, con fine lavori al 31 dicembre 2027 per le spese sostenute nel 2021); d) si richiama al riguardo la risposta ad interpello n. 39/2021, l'interpello 903-521/2021 e l'interrogazione parlamentare n. 5-06751, da cui risulta che: - lo sconto in fattura è legittimo anche in assenza di stato di avanzamento dei lavori;
- il richiamo alla necessità che gli interventi siano “effettivamente realizzati” va inteso nel senso dell'esclusione dei cantieri fittizi, essendo comunque possibile l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2027; e) si contesta altresì la quantificazione dei lavori a base del recupero, osservando che la relazione del direttore lavori non appare incoerente quanto alla percentuale di avanzamento rispetto al valore economico attribuito, oltre ad essere stata redatta “a corpo”, con omissione delle lavorazioni e discordante rispetto al computo metrico;
f) nella relazione è stato indicato uno stato di avanzamento del 70% e pertanto, il valore dei lavori eseguiti deve essere determinato in misura maggiore rispetto ad € 13.500,00; g) l'ufficio non ha svolto verifiche in cantiere e non ha indicato analiticamente quali lavorazioni sarebbero mancanti, né i relativi importi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il bonus facciate
è disciplinato dall'art. 1, commi 219-223, della legge n. 160/2019 e la monetizzazione mediante sconto in fattura o cessione del credito è regolata dall'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020; b) come risulta dal decreto- legge n. 157/2021 e dalla circolare n. 16/E/2021, la congruità dei costi deve riferirsi a interventi almeno iniziati e l'agevolazione presuppone interventi realmente eseguiti e completati;
c) come affermato dalla
Cassazione Penale (n. 44726/2024), è possibile attestare la congruità anche senza stato di avanzamento dei lavori o fine dei lavori purché l'intervento sia iniziato;
d) la Suprema Corte (Cassazione n. 42012/2022) ha precisato che fruizione dei bonus fiscali è legata al completamento degli interventi nei tempi previsti;
e) non esiste alcuna norma che colleghi l'ultimazione dei lavori al termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973;
d) quanto al calcolo del dovuto, la quota annuale utilizzabile era pari a € 2.521,35, mentre, poiché i lavori realizzati erano pari a € 13.500,00, il bonus spettante era pari a € 12.150,00 e la quota annuale a € 1.215,00, con recupero dell'eccesso di € 1.306,00 per ciascuno degli anni di imposta 2021-2024, per complessivi
€ 5.213,60. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
La tesi secondo cui non esisterebbe un termine perentorio per la conclusione degli interventi edilizi agevolati e tale termine coinciderebbe con quello ordinario di accertamento fiscale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 non può essere condivisa, costituendo essa il frutto di una indebita commissione tra il piano sostanziale e quello procedimentale.
La disciplina relativa al cosiddetto "bonus facciate" (art. 1, comma 219, della legge n. n. 160/2019) riconosce una detrazione per le "spese documentate, sostenute" in un determinato anno di imposta. Il presupposto per la nascita del diritto all'agevolazione è, quindi, l'effettivo sostenimento di una spesa per un intervento realizzato. L'opzione per lo "sconto in fattura" o la "cessione del credito", disciplinata dall'art. 121 del decreto legge n. 34/2020, rappresenta una modalità alternativa di fruizione del beneficio, ma non ne modifica la natura, né i presupposti genetici. Il credito che sorge e viene ceduto è intrinsecamente legato a una spesa per lavori che devono essere, quantomeno in parte, eseguiti.
Consentire la fruizione dell'intero bonus a fronte di un contratto d'appalto, senza che i lavori siano stati completati, significherebbe svincolare il beneficio fiscale dal suo presupposto oggettivo, ovvero la realizzazione di un intervento di recupero della facciata. Ciò contrasta con la ratio della norma, volta a incentivare interventi effettivi, non meri accordi contrattuali, e con il principio di effettività della spesa. La disciplina in esame ha, invero, la finalità di incentivare il recupero del patrimonio edilizio e il decoro urbano, obiettivi che si realizzano solo con l'esecuzione materiale dei lavori. Consentire la monetizzazione dell'intero credito a fronte di lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti trasformerebbe il beneficio in uno strumento finanziario svincolato dal suo presupposto oggettivo.
La circostanza, inoltre, che non risulti imprescindibile un formale stato di avanzamento dei lavori non significa che il credito possa essere generato "al buio", ma semplicemente che l'opzione può essere esercitata anche per acconti, purché corrispondenti a lavori già eseguiti.
Il termine di decadenza per l'accertamento fiscale definisce, poi, il lasso temporale entro cui l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo, ma non costituisce un termine a disposizione del contribuente per adempiere ai presupposti sostanziali richiesti per beneficiare di un'agevolazione. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, i termini per l'adempimento degli obblighi normativi hanno natura perentoria e la loro inosservanza comporta la decadenza dal beneficio (Cassazione Civile, V, n. 28059/2019).
Tanto precisato, si rileva che in materia di agevolazioni fiscali vige il principio generale secondo cui l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per beneficiare di un trattamento di favore grava interamente sul contribuente (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 34452/2023).
Nel caso di specie la relazione del direttore dei lavori indica un valore di € 13.500,00 a fronte di una percentuale di avanzamento del 70%. L'Amministrazione, tuttavia, ha correttamente attribuito preminente rilievo allo specifico importo indicato nella relazione, potendo ragionevolmente ritenersi che il riferimento al dato percentuale non fosse indicativo degli importi contabili effettivamente connessi alle lavorazioni eseguite. In altri termini, può ben darsi il caso che il direttore dei lavori, nell'indicare il dato percentuale, abbia fatto riferimento alle mere quantità delle lavorazioni e non ai relativi importi (posto che nell'ambito di un appalto esistono lavorazioni di maggiore e di minore costo).
Era, comunque, onere della ricorrente fornire una prova chiara, univoca e non contraddittoria dei lavori effettivamente eseguiti e dei relativi importi contabili, non potendo gli stessi pretendere che l'Amministrazione optasse immotivatamente per una diversa interpretazione a loro più favorevole o li sostituisse nello svolgimento di attività di natura probatoria.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i contribuenti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL DANIELE, Presidente e Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
VENTURA EZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2112/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZT170000039 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti hanno impugnato l'atto di recupero n. TYZT170000039/2025, notificato in data 3 settembre
2025, emesso a seguito di controlli sul “bonus facciate”, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato il credito d'imposta (€ 5.213,60) utilizzato in compensazione per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) per l'anno 2021, il professionista delegato ha trasmesso la comunicazione di esercizio dello sconto in fattura, indicando un importo complessivo dell'intervento pari a € 28.015,00 ed un bonus facciate del 90%, pari a
€ 25.213,50; b) tale credito è stato ceduto per € 21.928,00 alla società Ricorrente_2 e per € 3.286,00 al geometra Nominativo_1; c) l'ufficio ha ritenuto realizzata solo parte dell'intervento e sulla base di una dichiarazione del direttore lavori ha quantificato i lavori eseguiti in € 13.500,00, recuperando la quota di credito utilizzata in eccedenza nelle quattro annualità; d) si deduce preliminarmente la carenza dei presupposti della contestazione, in quanto l'Ufficio ha censurato l'utilizzo del credito derivante da un contratto di appalto privato tra committente e impresa senza verificare se il contratto fosse ancora in essere;
b) il contratto non è stato risolto, i lavori sono in corso e non vi sono contestazioni su ritardi, sicché non vi è stata indebita compensazione;
c) si contesta poi l'assunto secondo cui il termine per la realizzazione dell'intervento sarebbe scaduto nel 2021, posto che il termine di completamento coincide con l'arco temporale dei controlli fiscali e quindi con il termine ordinario di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (31 dicembre del sesto anno successivo, con fine lavori al 31 dicembre 2027 per le spese sostenute nel 2021); d) si richiama al riguardo la risposta ad interpello n. 39/2021, l'interpello 903-521/2021 e l'interrogazione parlamentare n. 5-06751, da cui risulta che: - lo sconto in fattura è legittimo anche in assenza di stato di avanzamento dei lavori;
- il richiamo alla necessità che gli interventi siano “effettivamente realizzati” va inteso nel senso dell'esclusione dei cantieri fittizi, essendo comunque possibile l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2027; e) si contesta altresì la quantificazione dei lavori a base del recupero, osservando che la relazione del direttore lavori non appare incoerente quanto alla percentuale di avanzamento rispetto al valore economico attribuito, oltre ad essere stata redatta “a corpo”, con omissione delle lavorazioni e discordante rispetto al computo metrico;
f) nella relazione è stato indicato uno stato di avanzamento del 70% e pertanto, il valore dei lavori eseguiti deve essere determinato in misura maggiore rispetto ad € 13.500,00; g) l'ufficio non ha svolto verifiche in cantiere e non ha indicato analiticamente quali lavorazioni sarebbero mancanti, né i relativi importi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il bonus facciate
è disciplinato dall'art. 1, commi 219-223, della legge n. 160/2019 e la monetizzazione mediante sconto in fattura o cessione del credito è regolata dall'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020; b) come risulta dal decreto- legge n. 157/2021 e dalla circolare n. 16/E/2021, la congruità dei costi deve riferirsi a interventi almeno iniziati e l'agevolazione presuppone interventi realmente eseguiti e completati;
c) come affermato dalla
Cassazione Penale (n. 44726/2024), è possibile attestare la congruità anche senza stato di avanzamento dei lavori o fine dei lavori purché l'intervento sia iniziato;
d) la Suprema Corte (Cassazione n. 42012/2022) ha precisato che fruizione dei bonus fiscali è legata al completamento degli interventi nei tempi previsti;
e) non esiste alcuna norma che colleghi l'ultimazione dei lavori al termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973;
d) quanto al calcolo del dovuto, la quota annuale utilizzabile era pari a € 2.521,35, mentre, poiché i lavori realizzati erano pari a € 13.500,00, il bonus spettante era pari a € 12.150,00 e la quota annuale a € 1.215,00, con recupero dell'eccesso di € 1.306,00 per ciascuno degli anni di imposta 2021-2024, per complessivi
€ 5.213,60. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
La tesi secondo cui non esisterebbe un termine perentorio per la conclusione degli interventi edilizi agevolati e tale termine coinciderebbe con quello ordinario di accertamento fiscale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 non può essere condivisa, costituendo essa il frutto di una indebita commissione tra il piano sostanziale e quello procedimentale.
La disciplina relativa al cosiddetto "bonus facciate" (art. 1, comma 219, della legge n. n. 160/2019) riconosce una detrazione per le "spese documentate, sostenute" in un determinato anno di imposta. Il presupposto per la nascita del diritto all'agevolazione è, quindi, l'effettivo sostenimento di una spesa per un intervento realizzato. L'opzione per lo "sconto in fattura" o la "cessione del credito", disciplinata dall'art. 121 del decreto legge n. 34/2020, rappresenta una modalità alternativa di fruizione del beneficio, ma non ne modifica la natura, né i presupposti genetici. Il credito che sorge e viene ceduto è intrinsecamente legato a una spesa per lavori che devono essere, quantomeno in parte, eseguiti.
Consentire la fruizione dell'intero bonus a fronte di un contratto d'appalto, senza che i lavori siano stati completati, significherebbe svincolare il beneficio fiscale dal suo presupposto oggettivo, ovvero la realizzazione di un intervento di recupero della facciata. Ciò contrasta con la ratio della norma, volta a incentivare interventi effettivi, non meri accordi contrattuali, e con il principio di effettività della spesa. La disciplina in esame ha, invero, la finalità di incentivare il recupero del patrimonio edilizio e il decoro urbano, obiettivi che si realizzano solo con l'esecuzione materiale dei lavori. Consentire la monetizzazione dell'intero credito a fronte di lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti trasformerebbe il beneficio in uno strumento finanziario svincolato dal suo presupposto oggettivo.
La circostanza, inoltre, che non risulti imprescindibile un formale stato di avanzamento dei lavori non significa che il credito possa essere generato "al buio", ma semplicemente che l'opzione può essere esercitata anche per acconti, purché corrispondenti a lavori già eseguiti.
Il termine di decadenza per l'accertamento fiscale definisce, poi, il lasso temporale entro cui l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo, ma non costituisce un termine a disposizione del contribuente per adempiere ai presupposti sostanziali richiesti per beneficiare di un'agevolazione. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, i termini per l'adempimento degli obblighi normativi hanno natura perentoria e la loro inosservanza comporta la decadenza dal beneficio (Cassazione Civile, V, n. 28059/2019).
Tanto precisato, si rileva che in materia di agevolazioni fiscali vige il principio generale secondo cui l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per beneficiare di un trattamento di favore grava interamente sul contribuente (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 34452/2023).
Nel caso di specie la relazione del direttore dei lavori indica un valore di € 13.500,00 a fronte di una percentuale di avanzamento del 70%. L'Amministrazione, tuttavia, ha correttamente attribuito preminente rilievo allo specifico importo indicato nella relazione, potendo ragionevolmente ritenersi che il riferimento al dato percentuale non fosse indicativo degli importi contabili effettivamente connessi alle lavorazioni eseguite. In altri termini, può ben darsi il caso che il direttore dei lavori, nell'indicare il dato percentuale, abbia fatto riferimento alle mere quantità delle lavorazioni e non ai relativi importi (posto che nell'ambito di un appalto esistono lavorazioni di maggiore e di minore costo).
Era, comunque, onere della ricorrente fornire una prova chiara, univoca e non contraddittoria dei lavori effettivamente eseguiti e dei relativi importi contabili, non potendo gli stessi pretendere che l'Amministrazione optasse immotivatamente per una diversa interpretazione a loro più favorevole o li sostituisse nello svolgimento di attività di natura probatoria.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i contribuenti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.