Articolo 7 della Legge 31 marzo 2005, n. 56
Articolo 6Articolo 8
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5 maggio 2005
Art. 7. Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 , e' sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e' aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano e' membro».
2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 , sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , nonche' i fondi rotativi di cui all' articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 , e quelli istituiti ai sensi dell' articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ».
3. All' articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della societa' devono essere basati su rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative partecipate»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».
5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 , e' sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all' articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalita', le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive».
6. All' articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le tipologie e le modalita' delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell' articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 ».
7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100 , come modificato dal presente articolo, nonche' all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100, del 1990.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 , recante «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101, come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. Il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, denominata «Societa' italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa' all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonche' la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di societa' ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e' portato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano e' membro.
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , nonche' i fondi rotativi di cui all' art. 5, comma 2, lettera c) della legge 21 marzo 2001, n. 84 e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge dicembre 2003, n. 273.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 . In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo' essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 , nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. e' formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni.».
«Art. 2 - 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del Credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorita' e ai limiti degli interventi, e ne il rispetto.
In ogni caso gli interventi della societa' devono essere basati su rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative partecipate.
2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST S.p.a.
3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonche', annualmente, al Parlamento.».
«Art. 3 - 1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi cui la SIMEST S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero.
1-bis) la quota del 25 per cento di cui al comma precedente puo' essere incrementata fino al 49 % se oggetto della partecipazione e' la costituzione di parchi industriali destinati a promuovere od accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.
3. (Omissis);
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi.
Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge.
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio e' ripartito tra i soci. La quota di proprieta' dello Stato e' riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».
«Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all' art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, alle modalita', condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. Si applica l' art. 3, commi 1 , 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489 . I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 .
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa, si applicano le disposizioni di cui all' art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.».
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all' art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all' art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71 . Le tipologie e le modalita' delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinati dal Comitato di cui alla Convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., stipulata ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 . Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.».
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998 :
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , alla legge 20 ottobre 1990, n. 304 , alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 , viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1.».
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 84 del 2001 , e' riportato nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge n. 273 del 2003 :
«Art. 46 (Fondi rotativi). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 , e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.».
- Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 , recante «Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991, n. 17:
«Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della Societa' italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica l' art. 2458 del codice civile . L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.
3. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della societa' finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1.
La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo e' elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell' art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 ; il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all' art. 2458 del codice civile , anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.
8. Puo' essere istituita, nell'ambito della societa' finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalita' della presente legge, e' istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attivita' di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale e' assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attivita' il Centro puo' avvalersi della collaborazione delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, e' assegnato per le medesime finalita' un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sara' decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.».
Entrata in vigore il 5 maggio 2005
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