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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11188 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6798/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come mod. dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6798/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
3 (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Renato Lucarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 10
APPELLANTE
E
Controparte_1
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 36965/2023, emessa in data 27/09/2023, con cui il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza prefettizia n. M IT PR NAUTG 00425363 02/11/2022 Area III, relativa al verbale n. AP22190016183 del 3.1.2022, notificata il 10.1.2023, ma compensava le spese di lite. Proprio il capo di sentenza relativo alle spese di giudizio oggetto di compensazione da parte del giudice di prime cure veniva impugnato dall'odierno appellante chiedendone la riforma.
L'amministrazione resistente, odierna appellata, non si costituiva né in primo grado né nel presente grado di giudizio, tant'è che, anche in tale sede, ne va dichiarata la contumacia.
Orbene, acquisito il fascicolo di primo grado, va considerato, in effetti, che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sicché viene in rilievo una questione di puro diritto che può essere decisa sulla base degli atti di causa.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va sottolineato come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza. Nello specifico scrive il giudice di prime cure che: “Per la natura della controversia, per la peculiarità delle questioni e della materia trattata, continuamente innovata dalla giurisprudenza, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, verificato che non risulta versato quanto dovuto per il contributo unificato, sussistono i motivi per dichiarare interamente compensare tra le parti le spese processuali”.
Tale motivazione appare del tutto inconsistente e violativa dell'art 92 c.p.c. nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione, sicché il proposto motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va evidenziato che il Giudice di Pace avrebbe innanzitutto compensato le spese di lite sull'assunto della ricorrenza di contrasti giurisprudenziali in materia, senonché quanto riportato appare una motivazione più apparente che reale, laddove, in parte motiva, egli non dà minimamente conto di tale circostanza. In secondo luogo, del tutto irrilevante è la circostanza dell'omesso versamento del contributo unificato ad opera dell'appellante, posto che tale adempimento ha natura fiscale che non incide sul riparto delle spese di lite, governato dal solo principio della soccombenza.
Tanto chiarito, giova premettere che l'articolo 92 comma II del codice di procedura civile testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
- 2 - spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019, n. 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in
- 3 - assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019, n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020, n. 11786).
Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, senza che ve ne fosse fondato motivo e senza fornire adeguata e sufficiente motivazione, ricorrendo infatti ad una generica ed insufficiente formula di stile.
Deve pertanto accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. Ancora, per ciò che concerne le note spese depositate per il primo e per il presente grado di giudizio, si ritiene che il compenso professionale vada liquidato secondo i parametri minimi attesa la modestissima complessità della questione trattata, tenuto conto, peraltro della serialità della tipologia di giudizio incardinato, come dimostrano i numerosi analoghi precedenti conclusisi con esito favorevole per l'appellante. Tale motivazione consente all'adito Giudice di discostarsi dai parametri medi, come sancito anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass, ord. n. 30087/2021).
Infine, per ciò che concerne la richiesta di aumento del compenso professionale ex art 4 co 1 bis D.M. 55/14 per la redazione dell'atto d'appello con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, essa va disattesa in quanto i collegamenti creati non risultano funzionanti.
- 4 - Pertanto per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €.1.100, e tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria, si liquidano in €.33 per la fase di studio, €.33 per la fase introduttiva, € 46 per la fase di trattazione ed €.68 per la fase decisoria, per un totale complessivo di
€.180; per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, per la fase istruttoria €. 100 ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332. Tali spese sono attribuite all'avv. Renato Lucarelli, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_2 in parziale riforma della sentenza appellata n. 36965/23, emessa in data 27/09/2023 dal Giudice di Pace di Napoli, condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.180,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti, con attribuzione all'avv. Renato Lucarelli, dichiaratosi antistatario;
2. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione all'avv. Renato Lucarelli, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 01/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come mod. dal D.lgs. 164/24, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6798/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
3 (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Renato Lucarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 10
APPELLANTE
E
Controparte_1
C.F. , dom.ta come in atti
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 36965/2023, emessa in data 27/09/2023, con cui il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza prefettizia n. M IT PR NAUTG 00425363 02/11/2022 Area III, relativa al verbale n. AP22190016183 del 3.1.2022, notificata il 10.1.2023, ma compensava le spese di lite. Proprio il capo di sentenza relativo alle spese di giudizio oggetto di compensazione da parte del giudice di prime cure veniva impugnato dall'odierno appellante chiedendone la riforma.
L'amministrazione resistente, odierna appellata, non si costituiva né in primo grado né nel presente grado di giudizio, tant'è che, anche in tale sede, ne va dichiarata la contumacia.
Orbene, acquisito il fascicolo di primo grado, va considerato, in effetti, che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sicché viene in rilievo una questione di puro diritto che può essere decisa sulla base degli atti di causa.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va sottolineato come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza. Nello specifico scrive il giudice di prime cure che: “Per la natura della controversia, per la peculiarità delle questioni e della materia trattata, continuamente innovata dalla giurisprudenza, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, verificato che non risulta versato quanto dovuto per il contributo unificato, sussistono i motivi per dichiarare interamente compensare tra le parti le spese processuali”.
Tale motivazione appare del tutto inconsistente e violativa dell'art 92 c.p.c. nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione, sicché il proposto motivo di impugnazione è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va evidenziato che il Giudice di Pace avrebbe innanzitutto compensato le spese di lite sull'assunto della ricorrenza di contrasti giurisprudenziali in materia, senonché quanto riportato appare una motivazione più apparente che reale, laddove, in parte motiva, egli non dà minimamente conto di tale circostanza. In secondo luogo, del tutto irrilevante è la circostanza dell'omesso versamento del contributo unificato ad opera dell'appellante, posto che tale adempimento ha natura fiscale che non incide sul riparto delle spese di lite, governato dal solo principio della soccombenza.
Tanto chiarito, giova premettere che l'articolo 92 comma II del codice di procedura civile testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
- 2 - spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019, n. 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in
- 3 - assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019, n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020, n. 11786).
Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, senza che ve ne fosse fondato motivo e senza fornire adeguata e sufficiente motivazione, ricorrendo infatti ad una generica ed insufficiente formula di stile.
Deve pertanto accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. Ancora, per ciò che concerne le note spese depositate per il primo e per il presente grado di giudizio, si ritiene che il compenso professionale vada liquidato secondo i parametri minimi attesa la modestissima complessità della questione trattata, tenuto conto, peraltro della serialità della tipologia di giudizio incardinato, come dimostrano i numerosi analoghi precedenti conclusisi con esito favorevole per l'appellante. Tale motivazione consente all'adito Giudice di discostarsi dai parametri medi, come sancito anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass, ord. n. 30087/2021).
Infine, per ciò che concerne la richiesta di aumento del compenso professionale ex art 4 co 1 bis D.M. 55/14 per la redazione dell'atto d'appello con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, essa va disattesa in quanto i collegamenti creati non risultano funzionanti.
- 4 - Pertanto per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €.1.100, e tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria, si liquidano in €.33 per la fase di studio, €.33 per la fase introduttiva, € 46 per la fase di trattazione ed €.68 per la fase decisoria, per un totale complessivo di
€.180; per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, per la fase istruttoria €. 100 ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332. Tali spese sono attribuite all'avv. Renato Lucarelli, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_2 in parziale riforma della sentenza appellata n. 36965/23, emessa in data 27/09/2023 dal Giudice di Pace di Napoli, condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.180,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti, con attribuzione all'avv. Renato Lucarelli, dichiaratosi antistatario;
2. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione all'avv. Renato Lucarelli, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 01/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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