Art. 2.
L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell' art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , e successive modificazioni, e' stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.
L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell' art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , e successive modificazioni, e' stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.