Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Ordinanza collegiale 8 maggio 2023
Ordinanza collegiale 19 ottobre 2023
Sentenza 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 9537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9537 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09537/2025REG.PROV.COLL.
N. 05201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5201 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Novario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10368/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025, il Cons. NN LL e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza del T.A.R. del Lazio n. 10368/2024, impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del decreto dello Sportello Unico per l’immigrazione con il quale era stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per i settori di attività di cui al comma 3, lett. b ) e c ), e non veniva concesso il rilascio di permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 1092/2025 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, condannando l’Amministrazione alle spese della fase cautelare.
In merito a tale ordinanza l’appellante ha poi chiesto la correzione dell’errore materiale consistente nell’omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese, richiesta con il ricorso in appello.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025.
2. Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado è stato motivato in relazione al fatto che la promessa di lavoro del datore di lavoro non è stata seguita dalla stipula del contratto.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza n. 5053/2022, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, in relazione alla concedibilità del permesso per attesa occupazione, in merito al quale l’ordinanza predetta assegnava all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per provvedere.
L’ordinanza citata, oltre ad un travisamento del fatto da parte del primo giudice, osservava anche che “ sebbene sia innegabile che il rapporto non si sia mai instaurato, come ha rilevato il primo giudice, è tuttavia parimenti incontestabile che la causa impeditiva alla realizzazione del contratto di lavoro subordinato con l’appellante consista in un sopravvenuto evento di forza maggiore e, cioè, il posizionamento del datore in cassa integrazione guadagni a zero ore e senza rotazione salariale e il conseguente venir meno dei requisiti minimi reddituali ex lege necessari per l’assunzione ”.
Non risulta che l’Amministrazione abbia eseguito l’ordine cautelare.
Nel corso del presente giudizio, la pure citata ordinanza n. 1092/2025 ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, con la seguente motivazione: “ considerato che l’amministrazione appellata non risulta avere eseguito l’ordine di riesame impartito con l’ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato n. 5053/2022, resa nel corso del giudizio di primo grado, che aveva demandato “alla competente Questura di riesaminare la situazione dell’appellante entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza ”.
3. Date le superiori premesse, la valutazione – ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - della condotta processuale della parte che non ha ottemperato all’ordine di riesame (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 212 del 2022), conduce all’accoglimento parziale del gravame.
L’ordinanza cautelare n. 5053/2022 è stata infatti resa prima della sentenza della Corte cost., 7 giugno 2023, n. 150, sicché ove il riesame fosse stato tempestivamente compiuto a quel momento il relativo parametro normativo non sarebbe stato condizionato da tale pronuncia.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, in relazione alla mancata concessione del permesso per attesa occupazione.
4. Deve altresì disporsi la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 1092/2025, secondo la prospettazione della parte appellante, essendo effettivamente presente nel ricorso in appello la domanda di distrazione.
Per costante giurisprudenza infatti (Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, n. 31033/2019; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 86/2017; Consiglio di Stato, III Sezione, ordinanze n. 6689/2020 e n. 3888/2021), in caso di mancata pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.
Va quindi disposta la correzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 1092/2025 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “ liquidate in complessivi euro millecinquecento/00, oltre accessori come per legge ”, delle parole “ da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ”.
5. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto in riforma della sentenza gravata accoglie nella corrispondente parte il ricorso di primo grado, ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm. nel dispositivo dell’ordinanza n. 1092/2025, secondo quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA RE, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
NN LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | FA RE |
IL SEGRETARIO