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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01124/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00206 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01124/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2022, proposto da
La Motta di Tomasoni F.lli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Zima, 5;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione di EA di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001 e 2001/2002, prot. n. AGEA.AGA.2022.36506, CP700-4485553-
P, datata 12.10.2022 e notificata alla ricorrente in data 14.10.2022, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, N. 01124/2022 REG.RIC.
compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter d.l. 5/2009 convertito in legge 33/2009 (indicato, non allegato e non conosciuto), in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il Consiglio di Stato, con sentenze n. 3555 del 5.5.2022 e n. 3153 del 26.4.2022, ha annullato le imputazioni di prelievo supplementare subite dalla ricorrente per le campagne lattiere 2000/2001 e 2001/02.
2.- A seguito di ciò EA, con la comunicazione in epigrafe del 12.10.2022, ha provveduto a ricalcolare gli importi dovuti in euro 256.674,99 per il periodo
2000/2001 e in euro 249.134,22 per il periodo 2001/2002, somme complessivamente maggiori rispetto a quelle che erano state calcolate con l'originaria comunicazione di prelievo supplementare.
3.- La ricorrente ha impugnato la nota di EA con ricorso notificato il 13.12.2022 e depositato il 22.12.2022.
EA non si è costituita.
4.- Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 10 bis d.l. 69/2023, inserito dalla legge di conversione 10.8.2023 n. 103, il quale prescrive che:
- “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno N. 01124/2022 REG.RIC.
dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1);
- il ricalcolo sia effettuato con le modalità precisate al comma 2;
- “In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019” (comma 3);
- “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto
e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” (comma 4).
5.- La comunicazione di ricalcolo qui impugnata risale al 12.10.2022, molto prima dell'entrata in vigore della l. 103/2023 di conversione del d.l. 69/2023 (11.8.2023), e quindi è divenuta priva di effetto ope legis a quest'ultima data, come rilevato dalla stessa ricorrente nell'istanza di passaggio in decisione depositata il 3.2.2026.
Ne consegue che la ricorrente non ha più alcun interesse all'annullamento della comunicazione impugnata, in quanto già divenuta inefficace, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma
9, c.p.a.
6.- Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda, attestata anche dalla sopravvenuta disposizione legislativa. N. 01124/2022 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BB, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED AN BB
IL SEGRETARIO N. 01124/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00206 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01124/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2022, proposto da
La Motta di Tomasoni F.lli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Zima, 5;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione di EA di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001 e 2001/2002, prot. n. AGEA.AGA.2022.36506, CP700-4485553-
P, datata 12.10.2022 e notificata alla ricorrente in data 14.10.2022, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, N. 01124/2022 REG.RIC.
compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter d.l. 5/2009 convertito in legge 33/2009 (indicato, non allegato e non conosciuto), in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il Consiglio di Stato, con sentenze n. 3555 del 5.5.2022 e n. 3153 del 26.4.2022, ha annullato le imputazioni di prelievo supplementare subite dalla ricorrente per le campagne lattiere 2000/2001 e 2001/02.
2.- A seguito di ciò EA, con la comunicazione in epigrafe del 12.10.2022, ha provveduto a ricalcolare gli importi dovuti in euro 256.674,99 per il periodo
2000/2001 e in euro 249.134,22 per il periodo 2001/2002, somme complessivamente maggiori rispetto a quelle che erano state calcolate con l'originaria comunicazione di prelievo supplementare.
3.- La ricorrente ha impugnato la nota di EA con ricorso notificato il 13.12.2022 e depositato il 22.12.2022.
EA non si è costituita.
4.- Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 10 bis d.l. 69/2023, inserito dalla legge di conversione 10.8.2023 n. 103, il quale prescrive che:
- “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno N. 01124/2022 REG.RIC.
dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1);
- il ricalcolo sia effettuato con le modalità precisate al comma 2;
- “In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019” (comma 3);
- “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto
e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” (comma 4).
5.- La comunicazione di ricalcolo qui impugnata risale al 12.10.2022, molto prima dell'entrata in vigore della l. 103/2023 di conversione del d.l. 69/2023 (11.8.2023), e quindi è divenuta priva di effetto ope legis a quest'ultima data, come rilevato dalla stessa ricorrente nell'istanza di passaggio in decisione depositata il 3.2.2026.
Ne consegue che la ricorrente non ha più alcun interesse all'annullamento della comunicazione impugnata, in quanto già divenuta inefficace, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma
9, c.p.a.
6.- Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda, attestata anche dalla sopravvenuta disposizione legislativa. N. 01124/2022 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BB, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED AN BB
IL SEGRETARIO N. 01124/2022 REG.RIC.