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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7942/2021 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7942/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualina Spigliese e dall'avv. Paola Giglio giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse sito in Pomigliano
d'Arco (NA), via Felice Terracciano n. 165;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
OP
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bruno giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, viale Cesare Battisti n. 17;
p.i.: P.IVA_1
1
- appellata -
e contro
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pace giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Giulio
Caccini n. 1;
p.i.: P.IVA_2
- appellata - nonché contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_3
- appellata contumace - in punto: appello avverso la sentenza n. 1190/2021 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata in data
16.11.2021.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
• ritenere fondati i motivi esposti nell'atto di appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
• in accoglimento del primo motivo di appello:
- dichiarare che il termine per la riassunzione nel giudizio di primo grado, ex art. 305 c.p.c., decorreva dal 9/3/2021, data dell'ordinanza del Giudice di pace di Treviso con cui disponeva l'interruzione del processo e, quindi, di conoscenza legale dell'evento morte del procuratore dell'attuale appellante, e non dal 19/1/2021, data del decesso del predetto difensore;
- dichiarare la tempestività della riassunzione del giudizio, avvenuta con il deposito nella Cancelleria del Giudice di pace di
Treviso del ricorso per la prosecuzione, effettuato il 31/5/2021;
2
- per l'effetto trattenere la causa in decisione e deciderla nel merito;
- accogliere integralmente la domanda dell'attuale appellante;
• in accoglimento del secondo motivo di appello, formulato solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di gravame:
- revocare, in ogni caso, la condanna dell'attuale appellante al pagamento, in favore della e della CP_2 [...]
Controparte_
, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese di lite di primo grado;
- ordinare, in ogni caso, la restituzione delle predette spese richieste ed incassate dagli attuali appellati;
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro g. DG875PC, di Controparte_4
proprietà della nella produzione del sinistro de quo;
CP_2
• condannare, per l'effetto, la , in persona del legale rappresentante pro tempore e la in OP CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, o tra loro chi di ragione:
- al risarcimento di tutti danni subiti dall'attuale appellante, quali quelli al veicolo, per sosta tecnica, per sosta legale, ecc.
(in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dalla domanda alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo ed oltre danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla domanda alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo, sia per le qualità soggettive dell'attuale appellante che, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- al pagamento in favore dell'attuale appellante delle spese e compensi (oltre che della fase stragiudiziale, anche) del giudizio di primo grado oltre spese di C.T.U. e oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore della che ha anticipato le spese Parte_2
e non ha riscosso i compensi;
3
- al pagamento in favore dell'attuale appellante delle spese e compensi del presente giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore della che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. Parte_2
Per l'appellata OP
In via preliminare: rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, non sussistendone i presupposti, dichiararsi l'impro-cedibilità/inammissibilità della presente impugnazione per i motivi esposti in comparsa.
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto e confermarsi la sentenza n. 1190/2021 del Giudice di Pace di Treviso in data 8-
16.11.2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudi-zio.
In via istruttoria: si fa riserva di ogni mezzo.
Si dichiara di non voler accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.
Per l'appellata CP_2
in via preliminare e pregiudiziale
a) dichiarare inammissibile l'appello per i motivi infra dedotti e – per l'effetto – confermare la sentenza n. 90/2021 e/o accertare l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'appellante e/o in ogni caso stralciare il documento 23 per essere un documento nuovo e come tale non producibile in giudizio;
b) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1190/2021 perché destituita di qualsiasi fondamento, avendo dato l'appellante spontanea esecuzione alla medesima;
sui motivi di appello
c) sul primo motivo di appello rigettare la domanda di parte appellante perché infondata e non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1190/2021 resa dal Giudice di Pace di Treviso all'esito del giudizio r.g.1730/2019;
d) sul secondo motivo di appello
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rigettare la domanda di parte appellante perché infondata e non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per
l'effetto, confermare la liquidazione delle spese del giudizio di prime cure da porsi a carico del sig. così come Parte_1
statuita con la sentenza n. 1190/2021 resa dal Giudice di Pace di Treviso all'esito del giudizio
r.g.1730/2019; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenesse di dover – in accoglimento del primo motivo di ricorso, riformare la sentenza n. 1190/2021 accertando la tempestività della riassunzione si chiede volersi
dichiarare la nullità degli atti ed attività istruttoria, compresa la CTU, posti in essere – nel corso del giudizio di prime cure - nel periodo compreso tra la morte del legale dell'attore e la riassunzione del medesimo giudizio e per l'effetto, dichiarare nulla la CTU per i motivi sin qui esposti e decidere, nel merito della controversia, come da conclusioni che seguono, sulla scorta di quanto emerso all'esito della prova testimoniale e di quelle documentali prodotte dalle parti;
NEL MERITO DELLA PRETESA
IN VIA PRELIMINARE E GRADATAMENTE
i. accertare e dichiarare la intervenuta rinuncia ex art. 346 c.p.c. dell'odierno appellante a tutte le domande formulate in punto di merito nel corso del primo grado di giudizio non specificatamente riproposte in questa sede;
ii. nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale ritesse valido, ex art. 346 c.p.c., il mero richiamo formulato alla pagina 16 dell'appello, accertare e dichiarare che l'appellante ha, con l'atto introduttivo del presente giudizio, formulato domande nuove e diverse rispetto a quelle rassegnate in primo grado, adottando ogni conseguente provvedimento;
IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO delle eccezioni sin qui sollevate (i e ii) si insiste affinché Codesto Tribunale voglia:
1. per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità e/o pretestuosità della richiesta di risarcimento danni formulata dal sig. nei confronti della e per l'effetto rigettarla;
Parte_1 CP_2
5
2. in via subordinata in caso di accoglimento, anche solo parzialmente, delle richieste risarcitorie avanzate dal sig. Pt_1
condannare la a tenere indenne e manlevare la dalle conseguenze
[...] Parte_3 CP_2
negative che dovessero derivare dalla propria eventuale condanna.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor onveniva in giudizio avanti al Giudice di Pt_1
Pace di Marigliano la propria impresa assicuratrice, nonché la al fine OP CP_2
di veder condannare la prima, in virtù del disposto dell'art. 149 cod. ass. priv. (c.d. azione diretta), al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi nell'anno 2014 a
Roma, esclusivamente addebitabile alla condotta di guida del conducente dell'autocarro di proprietà della
CP_2
Si costituiva davanti al Giudice di Pace di Marigliano la sola eccependo in primo luogo CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito, nel merito contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, chiedendo il rigetto in via preliminare della domanda attorea e in subordine contestando la quantificazione dei danni. Al contempo, la chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa CP_2
della società con cui era assicurato – all'epoca dei fatti – l'autocarro. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Marigliano dichiarava la propria incompetenza territoriale, per essere competente il
Giudice di Pace di Treviso ex art. 38 cod. proc. civ., disponendo che le parti riassumessero dinanzi al medesimo il giudizio.
Ciò avveniva nei termini assegnati.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice di Pace di Treviso dichiarava la contumacia di e autorizzava la chiamata in causa di che tuttavia non si OP Controparte_3
costituiva nei termini assegnati e perciò veniva dichiarata contumace.
Si costituiva poi in giudizio tardivamente la la cui dichiarazione di contumacia OP
veniva pertanto revocata.
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Previa assegnazione dei termini ex art. 320 cod. proc. civ., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore ed escussione dei testi di parte attrice (quest'ultimo, nelle forme della prova delegata)
e convenuta CP_2
Inoltre, veniva disposta c.t.u. dinamico-ricostruttiva del sinistro ed estimativa dei danni, affidata all'ing.
Parte_4
Alla successiva udienza del 9.3.2021, l'avv. Rech per conto dell'attore dava atto dell'intervenuta interruzione del procedimento per decesso del procuratore attoreo, avvenuto in data 19.1.2021. Previa declaratoria sul punto da parte del Giudice di Pace, l'attore riassumeva il giudizio con ricorso depositato in data 31.5.2021.
Trattenuta la causa in decisione e dopo lo scambio degli scritti conclusivi, il Giudice di Pace accertava la tardività della riassunzione e dichiarava estinto il procedimento, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti delle due parti convenute.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, il signor mpugnava la sentenza suddetta, Pt_1
ritenendola errata sotto due specifici profili. Con un primo motivo d'appello, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione in punto estinzione del giudizio, poiché – pur trattandosi di causa di interruzione automatica del procedimento – il termine per la riassunzione pacificamente doveva essere fatto decorrere dalla conoscenza legale, da parte dell'attore, dell'evento interruttivo (coincidente, nel caso di specie, con la dichiarazione avvenuta in udienza).
Con il secondo motivo, parte appellante si doleva della conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Riproponeva quindi, con mero rinvio al contenuto dell'atto di citazione, tutte le argomentazioni svolte nel merito in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna di OP
(oltre che di al risarcimento del danno patrimoniale patito.
[...] CP_2
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Si costituivano in appello la e la eccependo, in primo luogo, la tardività OP CP_2
dell'appello per avere parte attrice depositato in giudizio il proprio fascicolo di primo grado dopo lo spirare del termine di dieci giorni dalla notifica dell'impugnazione.
Sostenevano, poi, la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure sotto il profilo della tardiva riassunzione del procedimento a seguito dell'interruzione dovuta al decesso del procuratore.
Nel merito, contestavano tutte le allegazioni attoree e rappresentavano come il signor vesse, di Pt_1
fatto, rinunciato alle proprie pretese risarcitorie, che non erano state riproposte (se non mediante mero rinvio) in sede d'appello.
Chiedevano quindi il rigetto di tutti i motivi di gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si costituiva, anche nel presente grado di giudizio, per la di cui deve Controparte_3
perciò dichiararsi la contumacia.
Il Giudice d'appello riteneva la causa di natura documentale, pertanto non veniva dato corso ad alcuna attività istruttoria.
Sulle conclusioni epigrafate la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla improcedibilità dell'appello
Le parti appellate hanno eccepito l'improcedibilità dell'appello per mancato rispetto, da parte dell'appellante, dei termini per la sua costituzione in giudizio.
L'eccezione è infondata.
La sentenza di primo grado è stata depositata il 16.11.2021 ed è stata notificata, ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., il 30.11.2021. L'atto di appello è stato notificato alle parti appellate in data 16.12.2021.
L'appellante, dopo aver notificato l'atto di appello, si è tempestivamente costituito in giudizio il
21.12.2021 (e, dunque, nel termine previsto di dieci giorni dalla notifica dell'appello), dimettendo
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contestualmente prova della regolare notifica alle parti appellate, la nota di iscrizione a ruolo e la procura alle liti. Due giorni dopo, il 23.12.2021, ha prodotto copia della sentenza.
Ciò che ha depositato dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto d'appello sono i documenti del giudizio di primo grado, pur richiamati nell'elenco documenti in calce al proprio atto d'appello, nonché copia autenticata della sentenza.
A parere di questo Giudice, l'appellante ha adempiuto a tutti gli oneri imposti dall'art. 347 cod. proc. civ., il quale richiama l'art. 165 cod. proc. civ.
Si è infatti costituito in giudizio nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ. iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione in appello, allegando la procura alle liti.
E' pur vero che non ha prodotto i documenti offerti in comunicazione (se non in data 28.12.2021), ma ciò non inficia la validità della sua costituzione, rilevando – eventualmente – solo con riguardo all'utilizzabilità degli stessi, peraltro già facenti parte del patrimonio conoscitivo del giudice d'appello in quanto ritualmente prodotti in primo grado, n.d.r.
La mancata produzione dei documenti richiamati non equivale alla mancata produzione del fascicolo di parte, che nel caso di specie deve ritenersi ritualmente prodotto all'atto della costituzione in giudizio da parte del signor che, lo si ricorda, ha allegato tutte le prove delle notifiche e il suo atto di citazione Pt_1
in appello).
Quanto alla copia della sentenza impugnata, essa è stata prodotta in data 23.12.2021 seppur priva di attestazione da parte della Cancelleria del Giudice di Pace e, in data 28.12.2021, munita dell'attestazione.
Si ricorda che, in materia di impugnazioni, il deposito da parte dell'appellante di una copia non autentica della sentenza di primo grado non determina l'improcedibilità dell'appello avendo lo stesso assolto all'onere di cui all'art. 347, comma 2, cod. proc. civ. il quale prescrive il deposito in appello di copia e non di copia autentica della sentenza (Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23395).
L'appello è dunque procedibile.
2) Sul primo motivo d'appello: erronea dichiarazione di estinzione per intempestiva riassunzione
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Il Giudice di prime cure ha pronunciato l'estinzione del giudizio ritenendo tardiva e intempestiva la riassunzione dell'attore, avvenuta in data 31.5.2021.
Orbene, l'evento interruttivo ha colpito l'unico difensore del signor in data 19.1.2021 e, come Pt_1
espressamente previsto dall'art. 301 cod. proc. civ., ciò costituisce ipotesi di interruzione automatica del procedimento dalla data dell'evento.
Tuttavia, il termine per la riassunzione del procedimento decorre non dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione e dichiarazione dell'evento stesso e cioè dalla conoscenza legale di esso.
A quanto consta (ma, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è scarna), il Giudice di Pace ha ritenuto di far risalire la conoscenza legale da parte del signor ad un momento anteriore alla Pt_1
dichiarazione effettuata dall'avv. Rech in udienza (9.3.2021), ragionevolmente – ma, lo si ripete, la sentenza non è motivata – coincidente con la data di rilascio da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del certificato di morte, poi consegnato dall'attore personalmente all'avv. Rech e prodotto all'udienza del
9.3.2021. La data del rilascio del certificato di morte è il 20.1.2021.
Ma non vi è alcun elemento idoneo a far ritenere che tale certificato fosse stato richiesto all'Ufficiale dello
Stato Civile proprio dal signor (e ciò, peraltro, pare piuttosto inverosimile) o alcun dato che Pt_1
consenta di far risalire ad un momento preciso e circostanziato la conoscenza legale, da parte dell'odierno appellante, del decesso dell'avv. Pt_2
In assenza di elementi idonei a comprovare una conoscenza legale (e non meramente ipotizzata) dell'evento interruttivo da parte dell'attore, il termine per la riassunzione non può che essere fatto decorrere dal giorno dell'emissione o della comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione.
Pertanto, in difetto di qualsivoglia elemento attestante la conoscenza legale da parte dell'attore dell'evento interruttivo in un momento antecedente l'ordinanza dichiarativa del Giudice di Pace, deve considerarsi tempestiva la riassunzione e, conseguentemente, la pronuncia di prime cure va integralmente riformata
(anche sotto il profilo delle spese di lite, in accoglimento del secondo motivo d'appello).
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3) Sul merito dell'appello e sull'utilizzabilità nel presente giudizio delle prove raccolte nel primo grado
A fronte dell'integrale accoglimento dei motivi d'appello riguardanti l'erronea declaratoria di estinzione del giudizio, occorre dunque analizzare il merito della vertenza e dunque le domande originariamente proposte dal signor su cui il Giudice di Pace, ovviamente, non si è espresso). Pt_1
Non può condividersi, infatti, la tesi della convenuta in base alla quale, non avendo l'attore CP_2
riproposto gli argomenti di merito nel proprio atto di citazione in appello, egli avrebbe di fatto rinunciato alle relative domande.
Ciò in quanto il signor a integralmente richiamato le proprie deduzioni e allegazioni svolte nel Pt_1
primo grado di giudizio, aventi ad oggetto la (asserita) piena responsabilità del conducente dell'autocarro della nella causazione del sinistro e i danni patiti. E, soprattutto, nelle sue conclusioni ha CP_2
riportato espressamente e chiaramente le domande di merito già proposte in primo grado.
Con la sola precisazione che, in sede di appello, egli pare aver esteso la domanda di condanna anche nei confronti della e ciò costituisce, come si vedrà, domanda nuova e inammissibile. CP_2
Ciò premesso, occorre rilevare che nel giudizio di primo grado è stata svolta istruttoria orale – pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione – e c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro ed estimativa dei danni.
Quanto a quest'ultimo elemento istruttorio, le parti appellate ne hanno eccepito l'inutilizzabilità poiché la relazione peritale dell'ing. è stata depositata dopo l'evento interruttivo che ha colpito il Parte_4
procuratore del signor dunque a processo interrotto. Pt_1
Ai sensi dell'art. 304 cod. proc. civ., che richiama l'art. 298 cod. proc. civ. in tema di sospensione, gli atti compiuti dal giudice o dalle parti nel corso del periodo di interruzione del procedimento sono inefficaci.
Trattasi però di nullità relativa, non rilevabile d'ufficio, che può essere fatta valere solo dalla parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, e non anche dalle altre parti. Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è
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l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva (ex multis: Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2016, n. 17199; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2007,
n. 24762).
Alcun rilievo sul punto è contenuto nell'atto d'appello, né alcuna doglianza il signor ha mosso Pt_1
con riguardo al fatto di non aver potuto svolgere attività difensiva in occasione delle operazioni peritali a causa della scomparsa del suo difensore.
Dunque, la c.t.u. depositata dall'ing. risulta pienamente utilizzabile ai fini della presente Parte_4
statuizione.
4) Sulla responsabilità del sinistro per cui è causa
In merito alla dinamica del sinistro e all'attribuzione della responsabilità dello stesso, l'attività svolta nel giudizio di prime cure non ha consentito di ricostruire con un certo grado di certezza o quantomeno di probabilità l'accaduto.
I testi escussi hanno, infatti, narrato una dinamica del tutto contrastante: da un lato, le deposizioni della teste attorea sostengono la tesi del signor ovvero di un impatto da tergo e laterale da parte Pt_1
dell'autocarro della mentre la Fiat Punto dell'odierno appellante si trovava incolonnata nella corsia CP_2
di destra.
Al contrario, il teste della convenuta ha affermato di essere stato superato sulla destra dal veicolo del signor in tale contesto sarebbe avvenuto l'impatto. Pt_1
I testi, peraltro connotati entrambi da un coinvolgimento diretto nel sinistro (la teste attorea è infatti la terza trasportata nella della Fiat Punto al momento del sinistro, il teste della è il conducente CP_2
dell'autocarro), hanno quindi fornito una ricostruzione del tutto contrastante.
Anche il c.t.u. incaricato non è stato in grado di ricostruire la reale dinamica del sinistro, anche a fronte della scarsità degli elementi di fatto a sua disposizione. Nemmeno le condizioni dello specchietto retrovisore della Fiat Punto, che – per certi versi – avrebbero potuto far propendere per la versione
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attorea, sono risultate decisive secondo il c.t.u., dal momento che le foto sono postume e non è noto il momento in cui sono state scattate.
In siffatte ipotesi, sopperisce all'assenza di prove inequivocabili circa la reale dinamica del sinistro la previsione normativa di cui all'art. 2054 cod. civ.: nel caso di scontro tra veicoli (che è pacifico essere avvenuto nel caso di specie) si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Dando applicazione alla suddetta norma, in assenza della richiamata prova contraria, deve riconoscersi un paritetico concorso di colpa al 50% tra i due automobilisti.
Il risarcimento da riconoscersi al signor ovrà dunque essere dimidiato in ragione del concorso Pt_1
di colpa paritetico determinato dall'applicazione dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ.
5) Sull'entità dei danni patiti
Quanto ai danni riportati dalla Fiat Punto di proprietà dell'odierno appellante, il c.t.u. ha affermato che la riparazione della stessa, in ragione delle sue condizioni di vetustà, sarebbe stata antieconomica (pag. 14 dell'elaborato peritale), così concludendo: “data l'età dell'autovettura alla data del sinistro la valutazione riportata dalle riviste specializzate è dell'ordine dei 1.000/1.500,00 €. Considerando le spese per la radiazione, il passaggio di proprietà di altro veicolo ed il fermo tecnico, il danno complessivo può essere stimato in € 2.000,00”.
L'affermazione del c.t.u., peraltro mai smentita dalle parti, circa l'antieconomicità delle riparazioni consente di ricorrere, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, cod. civ. al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
A pag. 14 dell'elaborato peritale, il valore del bene è stato stimato dal c.t.u. in termini medi (€ 1.500,00, come da valutazione della rivista specializzata Quattroruote), come medi ed evidentemente equitativi sono stati i costi indicati per la radiazione, il passaggio di proprietà di altro veicolo e il fermo tecnico (€
500,00).
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A tal proposito, si osserva che tali ultime tipologie di danno sono certamente liquidabili dal giudice in via equitativa anche in assenza di prova specifica del loro ammontare, ma essa (la liquidazione equitativa) è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare.
L'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato, al pari dei costi sostenuti per la radiazione e il passaggio di proprietà di un nuovo veicolo.
Nulla di ciò è stato fatto dal signor non avendo allegato (e tantomeno documentato) alcunché in Pt_1
merito all'indisponibilità del veicolo e dunque al conseguente danno, alle spese di radiazione e di passaggio di proprietà di altra automobile.
Il risarcimento dovrà dunque essere limitato alla somma di € 1.500,00 (ovvero al valore presumibile del mezzo ante sinistro, le cui riparazioni sono state descritte come antieconomiche), applicata la decurtazione ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale.
Nulla infine può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno emergente per esborsi al procuratore attoreo nella fase stragiudiziale, che non risultano in alcun modo documentati.
6) Sulla natura dell'azione esercitata e sulla condanna della sola convenuta OP
Come sopra anticipato, l'azione esperita dall'appellante nel primo grado di giudizio è la c.d. azione diretta ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv., che consente al danneggiato – in ipotesi di soli danni a cose o di lesioni micropermanenti – di rivolgere la propria pretesa risarcitoria alla propria compagnia assicuratrice
( nel caso di specie). OP
Nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 cod. ass. priv., sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, il quale deve essere coinvolto nel giudizio poiché l'accertamento della sua responsabilità, oggetto della domanda giudiziale, del processo e del decisum, produce effetti vincolanti anche nei suoi confronti.
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L'originaria domanda attorea di condanna era stata svolta, come si evince dall'atto di citazione del primo grado di giudizio, nei soli confronti di ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv. e solo in OP
sede d'appello la richiesta di condanna è stata estesa alla CP_2
Ciò, a prescindere dalla natura dell'azione svolta dal signor e del conseguente destinatario della Pt_1
sua pretesa risarcitoria, costituisce domanda nuova e inammissibile in grado d'appello.
La condanna dovrà dunque essere limitata alla sola appellata OP
7) Sulle spese di lite
Con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello, occorre distinguere la posizione delle due appellate.
A fronte dell'accertamento della (cor)responsabilità del conducente dell'autocarro di proprietà della e – quanto al presente grado di giudizio – dell'accoglimento del gravame con riguardo CP_2
all'illegittima estinzione del giudizio di prime cure, ma, al contempo, del rigetto della domanda di condanna svolta nei confronti della questo Giudice ritiene congruo compensare tra appellante e CP_2
appellata le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio. CP_2
Quanto alla posizione dell'appellata la sua soccombenza legittima la condanna alla OP
rifusione delle spese di lite sostenute – in entrambi i gradi di giudizio – dall'attore.
Infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per il giudizio di primo grado e al D.M. 147/2022 per il giudizio di secondo grado, valori minimi per le
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fasi di studio, introduttiva, di trattazione (per il solo giudizio di prime cure) e decisionale, stante il tenore delle questioni giuridiche trattate.
Con riguardo alle spese di c.t.u., gli esiti della stessa legittimano – nei rapporti interni tra le parti – una ripartizione in pari quote.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da e da OP CP_2
2) in accoglimento dell'appello svolto e in riforma della sentenza impugnata, dichiara tempestiva la riassunzione del giudizio da parte di e illegittima la dichiarazione di estinzione del giudizio;
Parte_1
3) accerta la responsabilità ex art. 2054 cod. civ. del conducente dell'autocarro di proprietà della CP_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
[...]
4) accerta altresì la pari corresponsabilità, ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., del conducente del veicolo di proprietà di Parte_1
5) condanna la compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv., a pagare OP
a la somma complessiva di € 750,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi;
6) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna la convenuta
[...]
alla rifusione, in favore di delle spese processuali del primo grado di giudizio, CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 671,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
7) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del OP Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
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8) nei rapporti tra appellante e appellata compensa integralmente tra le parti le spese di lite CP_2
del primo e del presente grado di giudizio;
9) pone definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio le spese di c.t.u., ripartite in pari quote nei rapporti interni.
Treviso, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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