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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2891/24 R.G. tra
elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Emiliano Potenza che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
, elett.te dom.ta in Milano presso lo studio ON dell'avv. Gianfrancesco Esposito che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 29.07.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 03.06.2000 in Palazzo San Gervasio con e che con decreto n. cron. 7395 del ON
10.08.2012 questo Tribunale ha omologato la separazione alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dall'unione sono nati i figli (n. 03.10.2002) e Per_1
( 17.01.2006); che le condizioni della separazione sono state Per_2 modificate con successivo provvedimento pronunciato a definizione del procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 875/2013 di questo Tribunale, con cui il contributo posto a carico di esso ricorrente per il mantenimento della coniuge e dei figli è stato ridotto al complessivo importo di 450,00 euro mensili (€ 150,00 ciascuno), ferme restando le altre pattuizioni.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della coniuge, nonché del contributo di mantenimento per il figlio , il quale è ormai economicamente Per_1 autosufficiente;
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore per abitarla insieme al il figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente;
la ripartizione delle spese straordinarie per al 50% Per_2 tra i genitori;
la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte di esso ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato le altre richieste.
Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la collocazione abitativa prevalente del figlio presso di lei, il riconoscimento in suo favore Per_2 dell'assegno divorzile, l'imposizione al ricorrente di un contributo di mantenimento per il figlio , il versamento in suo favore della somma Per_2 di 25.000,00 euro a titolo di conguaglio per gli immobili in comunione dei beni.
All'udienza del 08.01.2025, le parti hanno dato atto della pendenza di trattative per un accordo sulle condizioni del divorzio.
Alla successiva udienza del 19.02.2025, sostituita con il deposito di note scritta, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori ed allegato alle note di udienza e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Fin dai rispettivi scritti introduttivi entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. cron. 7395 del 10.08.2012 e modificata con decreto n. cron. 2033/2015 del 17.12.2015 in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla conclusione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, come sopra detto i coniugi le hanno concordate come segue:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palazzo San Gervasio (PZ) in data
03.06.2000, come risulta dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio (atto anno 2000 P. II S. B n. 4), con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
2) i sig.ri e rinunciano Parte_1 ON reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale, senza diritto alla corresponsione periodica di somme di danaro e senza versamento di alcun assegno divorzile;
3) i sig.ri e danno Parte_1 ON reciprocamente atto e concordano che quanto al di loro figlio
(nt. il 03.10.2002) lo stesso è Parte_2 economicamente autosufficiente per cui alcuna forma di mantenimento dovrà essere disciplinata tra i coniugi;
4) i sig.ri e danno Parte_1 ON reciprocamente atto e concordano che quanto al di loro figlio
(nt. il 17.01.2006) lo stesso è maggiorenne, NA ciò nonostante laddove lo stesso non dovesse essere economicamente autosufficiente il padre sig. Parte_1 provvederà a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento in via diretta così come delle spese straordinarie, senza tuttavia dover corrispondere alcuna somma di denaro a titolo di contribuzione indiretta in favore della madre sig.ra ON
per il figlio;
[...] Per_2
5) riconoscimento in favore del sig. (padre) del Parte_1 diritto, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, alla percezione dell'assegno unico familiare erogato dall' per il CP_2 figlio , che provvederà a tutte le vicissitudini del figlio fino a Per_2 quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
6) i sig.ri e vantano Parte_1 ON diritti immobiliari in comproprietà tra loro in relazione al solo piano primo e secondo dell'immobile in corso di costruzione contraddistinto in C.F. del Comune di AN di AN (PZ) al fg. 43, part. 1898, sub. 6 e 7 e, in tal senso, il sig. Parte_1 liquiderà in favore della sig.ra la
[...] ON quota parte del 50 % di cui quest'ultima risulta comproprietaria, stimata in maniera condivisa nella complessiva somma di euro 15.000,00, che verrà corrisposta contestualmente al rogito notarile di trasferimento della quota in comproprietà, da stipularsi entro e non oltre il giorno 30.10.2025; la sig.ra ON
, dunque, trasferirà con il predetto atto notarile, dietro
[...] pagamento della somma concordata di euro 15.000,00, tutti i propri diritti, liberi da ogni e qualsivoglia peso, gravame, iscrizione
e trascrizione;
le spese di stipula dell'atto notarile di trasferimento graveranno in via esclusiva sul sig. Parte_1
7) la sig.ra si obbliga a rilasciare entro e ON non oltre la data succitata del 30.10.2025 la casa familiare censita in C.F. del Comune di AN di AN (PZ) al fg. 43, part.
1898 sub. 2, cat. A/3 vani 5 ed il garage, quest'ultimo censito in
C.F. del Comune di AN di AN al fg. 43, part. 1898, sub.
1, cat. C/2, con gli arredi ivi esistenti, in favore del sig. che riconosce essere esclusivo pieno Parte_1 proprietario siccome costruito prima del matrimonio su terreno pervenuto per donazione dei propri genitori, senza diritto ad alcuna pretesa di natura economica per nessun titolo, ragione o diritto;
8) la sig.ra provvederà a trovare ON autonomamente altra sistemazione le cui spese graveranno in via esclusiva su quest'ultima, senza che nulla possa pretendere dal sig. per nessun titolo, ragione o diritto;
Parte_1
9) la sig.ra si obbliga a rilasciare ON improrogabilmente entro la data succitata del 30.10.2025 la casa familiare ed il garage in buono stato di manutenzione, fermo restando il diritto della predetta a ritirare i seguenti beni mobili personali: Caldaia marca Hermann NI AL, Ferro da stiro marca Sokani 2400 w, Lavatrice marca SanGiorgio, attrezzi da ginnastica. Tutti i restanti beni mobili esistenti nella casa familiare, compreso l'arredamento, rimarranno in capo la Parte_1 poiché dallo stesso ricevuti in regalia prima del matrimonio. In sede di rilascio, che dovrà avvenire prima della stipula del rogito notarile afferente il primo ed il secondo piano, le parti congiuntamente provvederanno a prendere le letture delle utenze dimodochè le relative spese sino alla data del rilascio graveranno in via esclusiva sulla sig.ra ; CP_1
10) le parti reciprocamente danno atto di aver compiutamente regolamentato tutti i loro interessi, restando per ogni altro aspetto transattivamente soddisfatti, rinunciano dunque a rivendicare rimborsi e/o restituzioni, dando atto di avere ripartito le giacenze comuni e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
11) le spese di natura straordinaria relative al solo figlio NA
, maggiorenne laddove non autosufficiente
[...] economicamente, graveranno in via esclusiva sul sig.
Parte_1
12) le spese ed i compensi di giudizio restano integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà professionale.
L'accordo non presenta, quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, profili di illiceità ovvero di contrarietà all'ordine pubblico od alle norme imperative.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come emergente dagli atti di causa, esso garantisce il diritto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente all'abitazione, al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo raggiunto in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 29.07.2024, così ON provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Palazzo Parte_1 ON
San Gervasio il 03.06.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN di AN dell'anno 2000, parte II, serie B, n. 4;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 10.03.2025
La Presidente est.