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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/11/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 79/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. RI IT Presidente
Dr. IS MU Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 26 giugno 2025
Da
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Martignacco, (UD), via Giovanni Guareschi, n. 54, rappresentato, assistito e difeso, per mandato in calce al ricorso introduttivo della causa di primo grado e per procura allegata al presente atto (doc.
1), dall'avv. Orazio Esposito, con studio in Cividale del Friuli, via Stretta De Rubeis, n. 15, cf pec: presso il cui studio in C.F._2 Email_1
Cividale del Friuli, (UD), via Stretta De Rubeis, n. 15, ha eletto domicilio;
- ricorrente in riassunzione -
Contro
CF in persona del MINISTRO PRO TEMPORE in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), P.IVA_2 presso i cui uffici in Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le
1 comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_2
- convenuto in riassunzione -
riassunzione a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Trieste n. 3/2022 (R.G. 93/2021) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 1657 del 16.06.2025.
In punto: vittima del dovere
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dal perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto;
2. Riformare la sentenza di primo grado n. 77/2021 del Tribunale di Udine – Sezione Lavoro - nella parte in cui ha liquidato la minor somma di € 3.500,00 per competenze di causa in luogo della maggior somma di € 13.000,00 esposta nella nota spese liquidata e per l'effetto condannare il CP_1 appellante al pagamento delle competenze di causa di primo grado nella misura di € 13.000,00 più spese generali, cpa ed iva come per legge.
3. In ogni caso condannare il Appellante alla rifusione delle spese e competenze, oltre CP_1 accessori di legge, anche del grado , d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Il riassumente rinuncia alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado in punto accessori di legge.
Conclusioni per la convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in aderenza a quanto stabilito dalla Corte di cassazione dichiarare prescritta la domanda relativa alla speciale elargizione nonché dovuti i soli ratei del vitalizio precedenti al decennio a ritroso dalla domanda amministrativa, con condanna della controparte alla restituzione dell'eccedenza, rigettando altresì le altre domande. Spese rifuse o in subordine compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 1657/2025 pronunciata all'udienza del 27-03-2025 e pubblicata in forma telematica in data 16-06-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da contro il avverso la sentenza n. 3/2022 della Parte_1 Controparte_1
2 Corte di Appello di Trieste che, nell'accogliere il ricorso del avverso la Controparte_1 sentenza n. 77/2021 del tribunale di Udine, rigettava integralmente le domande proposte in primo grado dal per sopravvenuta prescrizione, annullava la sentenza di appello disponendo il Parte_1 rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità accoglievano il secondo motivo del ricorso in Cassazione proposto dal evidenziando che, in adesione all'orientamento affermatosi a partire dalla pronuncia della Parte_1
Corte di Cassazione n. 17440/22, lo status di vittima del dovere era uno status imprescrittibile e quindi la Corte di merito aveva errato nel ritenere prescritto l'accertamento azionato dal Parte_1
Evidenziava il Collegio di legittimità che la prescrizione investe i soli ratei delle provvidenze richieste calcolate a ritroso dalla domanda amministrativa.
Pertanto, annullata la sentenza, disponeva il rinvio della controversia ad altro Collegio della medesima Corte, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
2. riassumeva la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
il ministero della Difesa Parte_1 insisteva per il rigetto delle pretese perché prescritte e in ogni caso per la compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 12 novembre 2025 le parti discutevano la causa e la Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'ordinanza di rinvio i giudici di legittimità hanno ribadito l'orientamento ormai consolidato secondo cui lo status di vittima del dovere è una condizione giuridica imprescrittibile, mentre si prescrivono le provvidenze ad essa collegate.
In particolare nel caso di specie, tenuto conto del contenuto della sentenza di primo grado del tribunale di Udine che aveva rigettato per prescrizione soltanto la speciale elargizione una tantum di 2000 euro per punto, le provvidenze ancora controverse – trattandosi di dipendente del Controparte_1 che aveva subito un incidente durante un pattugliamento notturno in Afghanistan in data 20.12.06, al quale era accertato un grado di invalidità del 25%- sono l'assegno vitalizio di 500 euro con decorrenza
1.05.07 a fronte di una domanda amministrativa del 23.04.17 e quello vitalizio di 1300 euro previsto dalla legge 244 del 2007 con decorrenza 1.01.08.
Provvidenze rispetto alle quali il ha opposto la prescrizione estintiva decennale decorrente, CP_1 ad avviso dell'appellato, dalla data dell'incidente del 20.12.06.
3 5. Eccezione ad avviso di questo Collegio infondata poiché, in adesione di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., l'assegno vitalizio mensile ex art.
2. l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art.
5. comma 3, l. n.
206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali
(Cass. n. 36225 del 2023). Termine che, come osservato dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro, anche nella recente sentenza n. 19410/2025, è utilmente interrotto dalla domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima che- nel caso di specie- è stata presentata in data 26.04.17.
Ne consegue che, a fronte dello stato di invalidità del 25% accertato dal consulente tecnico in primo grado e non contestato da alcuna delle parti, considerata l'estensione dei benefici operata dal legislatore ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con l'art. 1 legge 266/05 comma 564 e il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243, competono al Parte_1
l'assegno vitalizio di 500,00 di cui alla legge 407/08 e l'assegno vitalizio introdotto con la legge
244/07 di euro 1033,00 mensili con decorrenza 1.1.08, oltre alle altre misure assistenziali accordate dal primo giudice e non oggetto di contestazione tra le parti, conseguenti al grado di invalidità per cui
è causa.
6. Quanto agli accessori, parte ricorrente all'udienza di discussione ha dichiarato di rinunciare all'originario motivo di appello incidentale finalizzato all'ottenimento del cumulo di interessi e rivalutazione, avendo convenuto con il che trattasi di provvidenze già dotate Controparte_1 per previsione normativa di un meccanismo di rivalutazione volto a salvaguardare il valore del capitale dalla sua concessione.
Pertanto al sui ratei arretrati, in applicazione dell'art. 22 comma 36 legge 724/94, è dovuta Parte_1 soltanto la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 2017 fino al saldo.
7. Residua la valutazione del regime delle spese e della censura proposta dal ricorrente- già appellante incidentale- rispetto alla liquidazione delle spese di primo grado operata dal tribunale di Udine che, ad avviso del non aveva rispettato il DM 55/14. Parte_1
In primo luogo il rigetto parziale delle domande attoree- speciale elargizione per prescrizione e accessori- e la controvertibilità della questione della prescrizione dello status di vittima del dovere che, prima della sentenza n. 17440 del 2022 richiamata dalla ordinanza rescindente ( pronuncia successiva temporalmente alla sentenza cassata di questa Corte), vedeva una giurisprudenza di merito divisa, costituiscono motivi gravi e sufficienti per disporre la compensazione parziale delle spese nella quota di 1/3 per tutti i gradi del giudizio.
4 La quota residua, liquidata in ragione del valore indeterminabile prima fascia, tenuto conto della attuale serialità e semplicità del contenzioso, è posta a carico del soccombente per tutti i CP_1 gradi di giudizio, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e calcolando i compensi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale secondo i criteri del DM 55/14 e successive modificazioni.
PER QUESTI MOTIVI
- In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione sezione
Lavoro n. 1657/2025, accerta il diritto di ad essere riconosciuto quale Parte_1
Vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge 266 del 2005 con un grado di invalidità pari al 25%;
- accerta il diritto del all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 legge 407/98 e Parte_1
D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. b), n. 1 di euro 500,00 con decorrenza dall'1.05.07
e all'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 comma 105 legge n. 244/07 con decorrenza 1.01.08 e all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005); all'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b) punto 3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R.
5 maggio 2009 n.58; al collocamento obbligatorio ex art. 4, comma 1 lettera b) punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n. 266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999; all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art.4 comma 1 lettera c) punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; ai benefici fiscali ed esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art.1 comma 211 legge 11.12.2016
n.232;
- per l'effetto condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al i benefici riportati nel precedente alinea, con le Parte_1 decorrenze indicate oltre, sui ratei arretrati, la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal
121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 26.04.17 al saldo;
- compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite di tutti i gradi e condanna il , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al la quota residua che, in Parte_1 detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 4918,00, quanto al secondo grado in euro
4630,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 3675,00, quanto al presente giudizio in euro
5 4630,00, per compensi, oltre, per tutti i gradi, al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed ulteriori euro 480,00 per esborsi a titolo di ctp;
- spese di ctu di primo grado a carico delle parti in via solidale con suddivisione interna pari ad un 1/3 a carico del e 2/3 a carico del . Parte_1 CP_1
Trieste, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
IS MU
La Presidente
RI IT
6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. RI IT Presidente
Dr. IS MU Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato in data 26 giugno 2025
Da
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Martignacco, (UD), via Giovanni Guareschi, n. 54, rappresentato, assistito e difeso, per mandato in calce al ricorso introduttivo della causa di primo grado e per procura allegata al presente atto (doc.
1), dall'avv. Orazio Esposito, con studio in Cividale del Friuli, via Stretta De Rubeis, n. 15, cf pec: presso il cui studio in C.F._2 Email_1
Cividale del Friuli, (UD), via Stretta De Rubeis, n. 15, ha eletto domicilio;
- ricorrente in riassunzione -
Contro
CF in persona del MINISTRO PRO TEMPORE in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), P.IVA_2 presso i cui uffici in Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le
1 comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_2
- convenuto in riassunzione -
riassunzione a seguito dell'intervenuta cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Trieste n. 3/2022 (R.G. 93/2021) – Collegio Lavoro, con rinvio alla medesima Corte di Appello in diversa composizione da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 1657 del 16.06.2025.
In punto: vittima del dovere
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in riassunzione:
1. Rigettare nel merito il gravame proposto dal perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto;
2. Riformare la sentenza di primo grado n. 77/2021 del Tribunale di Udine – Sezione Lavoro - nella parte in cui ha liquidato la minor somma di € 3.500,00 per competenze di causa in luogo della maggior somma di € 13.000,00 esposta nella nota spese liquidata e per l'effetto condannare il CP_1 appellante al pagamento delle competenze di causa di primo grado nella misura di € 13.000,00 più spese generali, cpa ed iva come per legge.
3. In ogni caso condannare il Appellante alla rifusione delle spese e competenze, oltre CP_1 accessori di legge, anche del grado , d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Il riassumente rinuncia alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado in punto accessori di legge.
Conclusioni per la convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in aderenza a quanto stabilito dalla Corte di cassazione dichiarare prescritta la domanda relativa alla speciale elargizione nonché dovuti i soli ratei del vitalizio precedenti al decennio a ritroso dalla domanda amministrativa, con condanna della controparte alla restituzione dell'eccedenza, rigettando altresì le altre domande. Spese rifuse o in subordine compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l'ordinanza n. 1657/2025 pronunciata all'udienza del 27-03-2025 e pubblicata in forma telematica in data 16-06-2025 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto da contro il avverso la sentenza n. 3/2022 della Parte_1 Controparte_1
2 Corte di Appello di Trieste che, nell'accogliere il ricorso del avverso la Controparte_1 sentenza n. 77/2021 del tribunale di Udine, rigettava integralmente le domande proposte in primo grado dal per sopravvenuta prescrizione, annullava la sentenza di appello disponendo il Parte_1 rinvio a questa Corte per l'applicazione del principio di diritto ritenuto corretto e per la valutazione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità accoglievano il secondo motivo del ricorso in Cassazione proposto dal evidenziando che, in adesione all'orientamento affermatosi a partire dalla pronuncia della Parte_1
Corte di Cassazione n. 17440/22, lo status di vittima del dovere era uno status imprescrittibile e quindi la Corte di merito aveva errato nel ritenere prescritto l'accertamento azionato dal Parte_1
Evidenziava il Collegio di legittimità che la prescrizione investe i soli ratei delle provvidenze richieste calcolate a ritroso dalla domanda amministrativa.
Pertanto, annullata la sentenza, disponeva il rinvio della controversia ad altro Collegio della medesima Corte, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
2. riassumeva la causa concludendo nei termini indicati in epigrafe;
il ministero della Difesa Parte_1 insisteva per il rigetto delle pretese perché prescritte e in ogni caso per la compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 12 novembre 2025 le parti discutevano la causa e la Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'ordinanza di rinvio i giudici di legittimità hanno ribadito l'orientamento ormai consolidato secondo cui lo status di vittima del dovere è una condizione giuridica imprescrittibile, mentre si prescrivono le provvidenze ad essa collegate.
In particolare nel caso di specie, tenuto conto del contenuto della sentenza di primo grado del tribunale di Udine che aveva rigettato per prescrizione soltanto la speciale elargizione una tantum di 2000 euro per punto, le provvidenze ancora controverse – trattandosi di dipendente del Controparte_1 che aveva subito un incidente durante un pattugliamento notturno in Afghanistan in data 20.12.06, al quale era accertato un grado di invalidità del 25%- sono l'assegno vitalizio di 500 euro con decorrenza
1.05.07 a fronte di una domanda amministrativa del 23.04.17 e quello vitalizio di 1300 euro previsto dalla legge 244 del 2007 con decorrenza 1.01.08.
Provvidenze rispetto alle quali il ha opposto la prescrizione estintiva decennale decorrente, CP_1 ad avviso dell'appellato, dalla data dell'incidente del 20.12.06.
3 5. Eccezione ad avviso di questo Collegio infondata poiché, in adesione di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., l'assegno vitalizio mensile ex art.
2. l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art.
5. comma 3, l. n.
206/2004, formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali
(Cass. n. 36225 del 2023). Termine che, come osservato dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro, anche nella recente sentenza n. 19410/2025, è utilmente interrotto dalla domanda amministrativa di riconoscimento dello status di vittima che- nel caso di specie- è stata presentata in data 26.04.17.
Ne consegue che, a fronte dello stato di invalidità del 25% accertato dal consulente tecnico in primo grado e non contestato da alcuna delle parti, considerata l'estensione dei benefici operata dal legislatore ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con l'art. 1 legge 266/05 comma 564 e il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 7 luglio 2006 n. 243, competono al Parte_1
l'assegno vitalizio di 500,00 di cui alla legge 407/08 e l'assegno vitalizio introdotto con la legge
244/07 di euro 1033,00 mensili con decorrenza 1.1.08, oltre alle altre misure assistenziali accordate dal primo giudice e non oggetto di contestazione tra le parti, conseguenti al grado di invalidità per cui
è causa.
6. Quanto agli accessori, parte ricorrente all'udienza di discussione ha dichiarato di rinunciare all'originario motivo di appello incidentale finalizzato all'ottenimento del cumulo di interessi e rivalutazione, avendo convenuto con il che trattasi di provvidenze già dotate Controparte_1 per previsione normativa di un meccanismo di rivalutazione volto a salvaguardare il valore del capitale dalla sua concessione.
Pertanto al sui ratei arretrati, in applicazione dell'art. 22 comma 36 legge 724/94, è dovuta Parte_1 soltanto la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 2017 fino al saldo.
7. Residua la valutazione del regime delle spese e della censura proposta dal ricorrente- già appellante incidentale- rispetto alla liquidazione delle spese di primo grado operata dal tribunale di Udine che, ad avviso del non aveva rispettato il DM 55/14. Parte_1
In primo luogo il rigetto parziale delle domande attoree- speciale elargizione per prescrizione e accessori- e la controvertibilità della questione della prescrizione dello status di vittima del dovere che, prima della sentenza n. 17440 del 2022 richiamata dalla ordinanza rescindente ( pronuncia successiva temporalmente alla sentenza cassata di questa Corte), vedeva una giurisprudenza di merito divisa, costituiscono motivi gravi e sufficienti per disporre la compensazione parziale delle spese nella quota di 1/3 per tutti i gradi del giudizio.
4 La quota residua, liquidata in ragione del valore indeterminabile prima fascia, tenuto conto della attuale serialità e semplicità del contenzioso, è posta a carico del soccombente per tutti i CP_1 gradi di giudizio, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e calcolando i compensi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale secondo i criteri del DM 55/14 e successive modificazioni.
PER QUESTI MOTIVI
- In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione sezione
Lavoro n. 1657/2025, accerta il diritto di ad essere riconosciuto quale Parte_1
Vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge 266 del 2005 con un grado di invalidità pari al 25%;
- accerta il diritto del all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 1 legge 407/98 e Parte_1
D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma l , lett. b), n. 1 di euro 500,00 con decorrenza dall'1.05.07
e all'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 comma 105 legge n. 244/07 con decorrenza 1.01.08 e all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 del d.P.R. n. 243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005); all'assegnazione di borse di studio ex art. 4 comma 1 lettera b) punto 3) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R.
5 maggio 2009 n.58; al collocamento obbligatorio ex art. 4, comma 1 lettera b) punto 2) del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n. 266 del 2005 art. 4 della legge n.407 del 1998, legge n.68 del 1999; all'assistenza psicologica a carico dello Stato ex art.4 comma 1 lettera c) punto 2 del d.P.R. n.243 del 2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della legge n.266 del 2005; ai benefici fiscali ed esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ex art.1 comma 211 legge 11.12.2016
n.232;
- per l'effetto condanna il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al i benefici riportati nel precedente alinea, con le Parte_1 decorrenze indicate oltre, sui ratei arretrati, la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal
121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 26.04.17 al saldo;
- compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite di tutti i gradi e condanna il , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al la quota residua che, in Parte_1 detta frazione, liquida quanto al primo grado in euro 4918,00, quanto al secondo grado in euro
4630,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 3675,00, quanto al presente giudizio in euro
5 4630,00, per compensi, oltre, per tutti i gradi, al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed ulteriori euro 480,00 per esborsi a titolo di ctp;
- spese di ctu di primo grado a carico delle parti in via solidale con suddivisione interna pari ad un 1/3 a carico del e 2/3 a carico del . Parte_1 CP_1
Trieste, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
IS MU
La Presidente
RI IT
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