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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1297/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022FG0035082 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022FG0035560 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate di Foggia, rappresentava:
- di avere presentato due distinte procedure DOCFA prot. n. FG0018538 per la Indirizzo_2 (Lotto C dell'impianto di discarica e prot. n. FG0081191 ) e per la Indirizzo_3 (cabina elettrica prefabbricata per immissione in rete dell'energia prodotta dall' impianto fotovoltaico ) proponendo le rendite catastali per la p. lla 271 di euro 12.305,96 e per la nr. 233 di euro 88,92;
- che per la Indirizzo_2, del tutto analoga a precedente accatastamento ( Indirizzo_4) aveva utilizzato come base di calcolo dei singoli valori economici quelli desumibili dall'accordo di conciliazione di cui al verbale prot. n. 291382/2014;
- che la procedura DOCFA per la Indirizzo_3 era stata attivata per adeguare il valore della rendita ad un valore reale utilizzando per il calcolo del saggio di fruttuosità “r” il valore di 0,02;
- che con l'atto n. 2022FG0035082 contenente avviso di accertamento catastale n. 2022FG0016068 (p.lla
271 ) l'Ufficio rettificava la dichiarazione DOCFA prodotta dalla società attribuendo il valore della rendita catastale pari ad euro 27.000,00 utilizzando valori unitari spropositati ed in contraddizione con precedenti valutazioni operate dallo stesso Ufficio;
- che con l'atto n. 2022FG0035560 contenente avviso di accertamento catastale n. 2022FG0032856 (p.lla
233 ) l'Ufficio rettificava la dichiarazione DOCFA prodotta dalla ricorrente, attribuendo alla rendita il valore di euro 140,00 utilizzando anche in tal caso valori unitari spropositati e contraddittori con precedenti valutazioni;
Avverso i suddetti la società proponeva ricorso per i seguenti motivi:
1) inesistenza/nullita' dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione ai sensi dell'art 7 della legge n 212/2000 - omessa allegazione atti. Eccepiva la ricorrente che nella relazione di stima sintetica l'Ufficio aveva fatto riferimento ad : “….immobili similari ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore” omettendo tuttavia di allegare gli atti necessari a far comprendere di quali immobili si trattasse o, almeno, riprodurne il contenuto essenziale.
2) manifesta sproporzione e contraddittorietà e dei valori economici attribuiti ai fini della determinazione della rendita catastale. Eccepiva, in particolare, che l'Ufficio disatteso le sue stesse precedenti valutazioni.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato ovvero in subordine, di accettare i singoli valori attribuiti dalla ricorrente ovvero di ridurre comunque quelli determinati dall'Ufficio, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
L'Agenzia del Territorio, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, comunicando di avere avanzato proposta di mediazione con valori inferiori a quelli accertati. All'udienza odierna la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La determinazione dei valori da parte dell'ufficio, alla stregua della documentazione prodotta, presenta effettivamente profili di contraddittorietà rispetto a precedenti analoghe valutazioni che non sono state chiarite neppure nelle controdeduzioni.
Ed invero, per la determinazione della rendita catastale per la Indirizzo_2 la società ricorrente ha fatto riferimento al verbale di conciliazione prot. n. 291382/2014 ( allegato nr. 5 ) sottoscritto a seguito di sopralluogo.
In esso si dava atto che alla conciliazione si era pervenuti poiché i valori rettificati non avevano tenuto conto delle reali condizioni dell'immobile, accertate sia con documentazione fotografica che a seguito di sopralluogo, tenendo altresì conto che valori analoghi erano stati attribuiti ad altro immobile simile sito nel medesimo Comune.
Si tratta di conciliazione intervenuta pochi anni prima ( nel 2014 ) riguardante aree appartenenti alla medesima società e facenti parte del medesimo sito, sicchè non si comprendono le ragioni per le quali l'Ufficio abbia ritenuto di discostarsi.
In tal senso, considerato altresì che l'Ufficio non ha specificato quali fossero, dove fossero ubicati e quali caratteristiche avessero gli immobili utilizzati per la comparazione, si ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, rideterminando le rendite in conformità al precedente verbale di conciliazione come sopra richiamato.
Versandosi in caso di reciproca soccombenza, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa integralmente le spese tra le parti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1297/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022FG0035082 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022FG0035560 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate di Foggia, rappresentava:
- di avere presentato due distinte procedure DOCFA prot. n. FG0018538 per la Indirizzo_2 (Lotto C dell'impianto di discarica e prot. n. FG0081191 ) e per la Indirizzo_3 (cabina elettrica prefabbricata per immissione in rete dell'energia prodotta dall' impianto fotovoltaico ) proponendo le rendite catastali per la p. lla 271 di euro 12.305,96 e per la nr. 233 di euro 88,92;
- che per la Indirizzo_2, del tutto analoga a precedente accatastamento ( Indirizzo_4) aveva utilizzato come base di calcolo dei singoli valori economici quelli desumibili dall'accordo di conciliazione di cui al verbale prot. n. 291382/2014;
- che la procedura DOCFA per la Indirizzo_3 era stata attivata per adeguare il valore della rendita ad un valore reale utilizzando per il calcolo del saggio di fruttuosità “r” il valore di 0,02;
- che con l'atto n. 2022FG0035082 contenente avviso di accertamento catastale n. 2022FG0016068 (p.lla
271 ) l'Ufficio rettificava la dichiarazione DOCFA prodotta dalla società attribuendo il valore della rendita catastale pari ad euro 27.000,00 utilizzando valori unitari spropositati ed in contraddizione con precedenti valutazioni operate dallo stesso Ufficio;
- che con l'atto n. 2022FG0035560 contenente avviso di accertamento catastale n. 2022FG0032856 (p.lla
233 ) l'Ufficio rettificava la dichiarazione DOCFA prodotta dalla ricorrente, attribuendo alla rendita il valore di euro 140,00 utilizzando anche in tal caso valori unitari spropositati e contraddittori con precedenti valutazioni;
Avverso i suddetti la società proponeva ricorso per i seguenti motivi:
1) inesistenza/nullita' dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione ai sensi dell'art 7 della legge n 212/2000 - omessa allegazione atti. Eccepiva la ricorrente che nella relazione di stima sintetica l'Ufficio aveva fatto riferimento ad : “….immobili similari ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore” omettendo tuttavia di allegare gli atti necessari a far comprendere di quali immobili si trattasse o, almeno, riprodurne il contenuto essenziale.
2) manifesta sproporzione e contraddittorietà e dei valori economici attribuiti ai fini della determinazione della rendita catastale. Eccepiva, in particolare, che l'Ufficio disatteso le sue stesse precedenti valutazioni.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato ovvero in subordine, di accettare i singoli valori attribuiti dalla ricorrente ovvero di ridurre comunque quelli determinati dall'Ufficio, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
L'Agenzia del Territorio, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, comunicando di avere avanzato proposta di mediazione con valori inferiori a quelli accertati. All'udienza odierna la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La determinazione dei valori da parte dell'ufficio, alla stregua della documentazione prodotta, presenta effettivamente profili di contraddittorietà rispetto a precedenti analoghe valutazioni che non sono state chiarite neppure nelle controdeduzioni.
Ed invero, per la determinazione della rendita catastale per la Indirizzo_2 la società ricorrente ha fatto riferimento al verbale di conciliazione prot. n. 291382/2014 ( allegato nr. 5 ) sottoscritto a seguito di sopralluogo.
In esso si dava atto che alla conciliazione si era pervenuti poiché i valori rettificati non avevano tenuto conto delle reali condizioni dell'immobile, accertate sia con documentazione fotografica che a seguito di sopralluogo, tenendo altresì conto che valori analoghi erano stati attribuiti ad altro immobile simile sito nel medesimo Comune.
Si tratta di conciliazione intervenuta pochi anni prima ( nel 2014 ) riguardante aree appartenenti alla medesima società e facenti parte del medesimo sito, sicchè non si comprendono le ragioni per le quali l'Ufficio abbia ritenuto di discostarsi.
In tal senso, considerato altresì che l'Ufficio non ha specificato quali fossero, dove fossero ubicati e quali caratteristiche avessero gli immobili utilizzati per la comparazione, si ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, rideterminando le rendite in conformità al precedente verbale di conciliazione come sopra richiamato.
Versandosi in caso di reciproca soccombenza, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa integralmente le spese tra le parti.