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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4591/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cicciano (Na), via Cutignano n.
64; RICORRENTE
C O N T R O già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Antonio Di Stasio ed elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2
e soci in NA, viale Antonio Gramsci n. 14;
[...]
E
, in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. quale Parte_1 lavoratore dipendente, a percepire la indennità di malattia in luogo della CIG per i periodi indicati nella parte espositiva, nonché le maggiorazioni per lavoro notturno contrattualmente previste e determinate;
2) Per l'effetto condannare (codice fiscale/partita IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, al Corso G. Agnelli n.200, al pagamento in favore del sig. nato a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
), in solido e nei limiti delle rispettive competenze, per le sole somme C.F._1 dovute a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in CIG, con l'
[...]
(codice fiscale ), in persona del Direttore p.t., Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in Roma, alla via Ciro II Grande n.21, della somma complessiva di euro 1.248,78: di cui euro 397,20 a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno contrattualmente previste e non corrisposte;
euro 749,58 a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in
CIG ed euro 102,00 per spese di conteggi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalle singole scadenze mensili e fino al saldo effettivo;
3) In subordine, condannare (codice Controparte_2 fiscale/partita IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, al P.IVA_1
Corso G. Agnelli n.200, al pagamento in favore del sig. nato a NA (Na) in [...] [...] (codice fiscale ), in solido e nei limiti delle rispettive C.F._1 competenze, per le sole somme dovute a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in CIG, con l' (codice fiscale Controparte_3
), in persona del Direttore p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro II Grande P.IVA_2
n.21, della diversa maggiore e/o minore somma dovuta per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali maturati e maturandi ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalle singole scadenze mensili e fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. PER PARTE RESISTENTE: - in via principale, rigettare le domande attrici, in quanto prive di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
PER L' : ritenuti fondati i fatti di causa, condanni il datore di lavoro a versare all' CP_3 CP_3 nei limiti della prescrizione: - i contributi omessi;
- le relative sanzioni civili, …
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.09.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della (ora dal 01.01.2004, con la Controparte_2 Controparte_1 qualifica di operaio, area professionale A2 CCNL di comparto, addetto allo stabilimento di
AN d'CO (Na), agiva in giudizio deducendo che la società datrice di lavoro, nel periodo dal 14.07.2020 al 14.08.2020 in cui era stato in malattia, gli aveva corrisposto l'integrazione salariale “proroga CIG Straordinaria” in luogo della indennità di malattia.
Lamentava, inoltre, che la società non aveva ricompreso nella base di calcolo dell'indennità di malattia le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro notturno.
Sosteneva, pertanto, di essere creditore della complessiva somma di € 1.146,78, di cui € 397,20
a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno contrattualmente previste e non corrisposte ed €
749,58 a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in CIG.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la (ora e Controparte_2 Controparte_1
l' , innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento CP_3 delle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando, Controparte_2 in fatto ed in diritto, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l' con argomentazioni (in ordine alla dovutezza di contributi maturati CP_3
e non versati) totalmente avulse dall'oggetto della causa.
Acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente si duole, in primo luogo, che la società resistente gli abbia corrisposto nelle giornate del 14 luglio 2020, dal 27 al 31 luglio 2020, dal 3 al 7 agosto 2020 e dal 10 al 14 agosto
2020 – in cui era pacificamente in malattia – l'integrazione salariale CIG Straordinaria in luogo della indennità di malattia.
Sostiene, invero, il ricorrente la prevalenza dell'indennità di malattia rispetto alla CIG in forza di quanto previsto dalla circolare dell' n. 197/2015. CP_3
In sintesi, secondo la richiamata circolare, “Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è sospesa, quindi, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia”.
L'istante rivendica il diritto alla percezione dell'indennità di malattia deducendo che “nel reparto e/o squadra a cui appartiene … nel periodo in esame (luglio e agosto 2020), NON vi è stata alcuna sospensione dal lavoro della TOTALITA' DEL PERSONALE ivi impiegato”.
2.1. Al netto del rilievo per il quale la parte omette di dedurre che il proprio stato di malattia fosse antecedente alla CIG – circostanza questa confutata dalla società che ha dimostrato per tabulas che la per riorganizzazione aziendale inerente lo stabilimento cui era Controparte_4 addetto il fosse precedente, in forza di una serie di proroghe, alla malattia del ricorrente – Pt_1 si osserva che questo giudicante, come altri giudici di merito (Trib. Torino n. 1424/2022; C.
d'App. Campobasso n. 131/2024; Trib. Verbania n. 218/2025,), non intende aderire all'interpretazione della normativa di riferimento fatta propria dall' e cristallizzata nella CP_3 circolare n. 197/2015 succitata, in quanto fonte subvalente rispetto al chiaro e inequivoco dettato normativo.
L'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015, infatti, prevede che “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”, dunque, senza operare alcuna distinzione rispetto al tempo di insorgenza della malattia rispetto alla CIG. Con Ciò che rileva è che la abbia comportato una sospensione dal lavoro del dipendente in malattia e non una mera riduzione dell'orario (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/06/2021 n. 163282 che, seppur con riferimento alla previsione dell'art. 3 L. n. 464/1972, sovrapponibile a quella dell'art. 3, comma 7, D.Lgs. cit., ha affermato che “Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di "ratio", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché
l'eventuale integrazione contrattualmente prevista”).
È stato evidenziato, in particolare, che il riferimento della disposizione normativa alla sostituzione anche dell'integrazione contrattuale “lascia emergere che la ratio dell'attuale disposizione è rappresentata dalla volontà di esimere il datore di lavoro, che già versa in difficoltà economiche e che chiede di accedere alla cassa integrazione, dal pagare l'integrazione contrattuale per la malattia, nonché dall'esigenza di evitare una differenza di trattamento salariale tra il lavoratore in cassa integrazione e quello in malattia.
Alla luce di ciò, le ipotesi formulate e (ri)proposte dall con la circolare n. 197/15, che CP_3 imporrebbero al datore di lavoro, quando il dipendente sia già in malattia, di pagargli l'integrazione contrattuale all'indennità di malattia anche durante l'intervenuta cassa integrazione, si pongono in contrasto con la previsione dell'art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 148/15 e con la sua ratio, non potendo quindi trovare applicazione” (così Trib. Torino cit.).
Alla stregua delle suesposte condivisibili argomentazioni, il dipendente anche già in malattia, che venga collocato in CIG, deve percepire ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 148/2015 gli emolumenti di cassa integrazione così come correttamente avvenuto nel caso di specie.
3. Parte ricorrente rivendica, altresì, la differenza economica sull'indennità di malattia in ragione del computo nella relativa base di calcolo della maggiorazione per il lavoro notturno.
Sul punto, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di incidenza della maggiorazione per lavoro notturno non occasionale sugli istituti indiretti: “4. le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987);
4.1. quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), "questa Corte ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108 c.c., comma 2 escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva
- quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n.
2872).... Questa Corte ha più volte osservato (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie." (Cass. 21 maggio 2012, n.
7987, in motivazione, sub p.to 3)” (Cass. civ., sez. lav., 30/12/2022 n. 38172).
3.1. Ciò posto, occorre verificare quanto previsto dal CCLS applicato al rapporto versato in atti dalle parti.
L'art. 14 del Titolo Quarto del CCLS – rubricato “Trattamento in caso di malattia e di infortunio” – prevede, per quanto di interesse, che “Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale di fatto per i primi 2 mesi e l'80% della stessa per i 4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale di fatto per i primi 3 mesi e l'80% della stessa per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 6 anni, l'intera retribuzione globale di fatto per i primi 4 mesi e l'80% della stessa per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi a intera retribuzione globale di fatto e mesi 6 al livello dell'80% della stessa;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi
4,5 a intera retribuzione globale di fatto e mesi 9 al livello dell'80% della stessa;
- per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 a intera retribuzione globale di fatto e mesi 12 al livello dell'80% della stessa.”.
Per quanto concerne la nozione di “retribuzione globale di fatto” occorre fare riferimento alla nota a verbale relativa alla “Retribuzione e altri istituti economici” (pag. 43 del CCLS) ove si chiarisce che “Tutti i riferimenti alla retribuzione globale di fatto presenti nel testo del presente
Contratto Collettivo, salvo diverse specifiche indicazioni, si intendono riferiti all'insieme delle seguenti voci retributive:
- retribuzione base
- superminimo individuale assorbibile
- superminimo individuale non assorbibile
- incentivo di rendimento
- aumenti periodici di anzianità
- indennità funzioni direttive - indennità di mensa (di cui all'art. 15 c. 5 del presente Titolo)”.
Infine, nell'art. 11 – rubricato “Lavoro straordinario, notturno e festivo” (pag. 29) – è espressamente previsto che “Gli importi relativi alle maggiorazioni sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali e pertanto non dovranno essere considerati per il calcolo del trattamento economico relativo a tutti gli istituti contrattuali e/o legali, ivi compreso tra questi ultimi il trattamento di fine rapporto.”.
Orbene, alla stregua di tale dato contrattuale, si appalesa come incontrovertibile che la retribuzione globale di fatto sulla cui base è calcolata l'indennità di malattia (per parte datoriale) non ricomprenda la maggiorazione per il lavoro notturno.
In conclusione, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa.
Va disposta, invece, la compensazione integrale delle spese nei confronti dell' , tenuto CP_3 conto della totale inconferenza delle argomentazioni difensive contenute nella memoria di costituzione rispetto all'oggetto di causa.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della società resistente che si liquidano in complessivi € 1.314,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 27/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4591/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cicciano (Na), via Cutignano n.
64; RICORRENTE
C O N T R O già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Antonio Di Stasio ed elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2
e soci in NA, viale Antonio Gramsci n. 14;
[...]
E
, in persona del Presidente legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. quale Parte_1 lavoratore dipendente, a percepire la indennità di malattia in luogo della CIG per i periodi indicati nella parte espositiva, nonché le maggiorazioni per lavoro notturno contrattualmente previste e determinate;
2) Per l'effetto condannare (codice fiscale/partita IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, al Corso G. Agnelli n.200, al pagamento in favore del sig. nato a [...] in data [...] (codice fiscale Parte_1
), in solido e nei limiti delle rispettive competenze, per le sole somme C.F._1 dovute a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in CIG, con l'
[...]
(codice fiscale ), in persona del Direttore p.t., Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in Roma, alla via Ciro II Grande n.21, della somma complessiva di euro 1.248,78: di cui euro 397,20 a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno contrattualmente previste e non corrisposte;
euro 749,58 a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in
CIG ed euro 102,00 per spese di conteggi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalle singole scadenze mensili e fino al saldo effettivo;
3) In subordine, condannare (codice Controparte_2 fiscale/partita IVA ) in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Torino, al P.IVA_1
Corso G. Agnelli n.200, al pagamento in favore del sig. nato a NA (Na) in [...] [...] (codice fiscale ), in solido e nei limiti delle rispettive C.F._1 competenze, per le sole somme dovute a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in CIG, con l' (codice fiscale Controparte_3
), in persona del Direttore p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro II Grande P.IVA_2
n.21, della diversa maggiore e/o minore somma dovuta per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali maturati e maturandi ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalle singole scadenze mensili e fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. PER PARTE RESISTENTE: - in via principale, rigettare le domande attrici, in quanto prive di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
PER L' : ritenuti fondati i fatti di causa, condanni il datore di lavoro a versare all' CP_3 CP_3 nei limiti della prescrizione: - i contributi omessi;
- le relative sanzioni civili, …
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.09.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della (ora dal 01.01.2004, con la Controparte_2 Controparte_1 qualifica di operaio, area professionale A2 CCNL di comparto, addetto allo stabilimento di
AN d'CO (Na), agiva in giudizio deducendo che la società datrice di lavoro, nel periodo dal 14.07.2020 al 14.08.2020 in cui era stato in malattia, gli aveva corrisposto l'integrazione salariale “proroga CIG Straordinaria” in luogo della indennità di malattia.
Lamentava, inoltre, che la società non aveva ricompreso nella base di calcolo dell'indennità di malattia le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro notturno.
Sosteneva, pertanto, di essere creditore della complessiva somma di € 1.146,78, di cui € 397,20
a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno contrattualmente previste e non corrisposte ed €
749,58 a titolo di indennità di malattia non corrisposta nelle giornate pagate in CIG.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la (ora e Controparte_2 Controparte_1
l' , innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento CP_3 delle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando, Controparte_2 in fatto ed in diritto, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, l' con argomentazioni (in ordine alla dovutezza di contributi maturati CP_3
e non versati) totalmente avulse dall'oggetto della causa.
Acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente si duole, in primo luogo, che la società resistente gli abbia corrisposto nelle giornate del 14 luglio 2020, dal 27 al 31 luglio 2020, dal 3 al 7 agosto 2020 e dal 10 al 14 agosto
2020 – in cui era pacificamente in malattia – l'integrazione salariale CIG Straordinaria in luogo della indennità di malattia.
Sostiene, invero, il ricorrente la prevalenza dell'indennità di malattia rispetto alla CIG in forza di quanto previsto dalla circolare dell' n. 197/2015. CP_3
In sintesi, secondo la richiamata circolare, “Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è sospesa, quindi, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia”.
L'istante rivendica il diritto alla percezione dell'indennità di malattia deducendo che “nel reparto e/o squadra a cui appartiene … nel periodo in esame (luglio e agosto 2020), NON vi è stata alcuna sospensione dal lavoro della TOTALITA' DEL PERSONALE ivi impiegato”.
2.1. Al netto del rilievo per il quale la parte omette di dedurre che il proprio stato di malattia fosse antecedente alla CIG – circostanza questa confutata dalla società che ha dimostrato per tabulas che la per riorganizzazione aziendale inerente lo stabilimento cui era Controparte_4 addetto il fosse precedente, in forza di una serie di proroghe, alla malattia del ricorrente – Pt_1 si osserva che questo giudicante, come altri giudici di merito (Trib. Torino n. 1424/2022; C.
d'App. Campobasso n. 131/2024; Trib. Verbania n. 218/2025,), non intende aderire all'interpretazione della normativa di riferimento fatta propria dall' e cristallizzata nella CP_3 circolare n. 197/2015 succitata, in quanto fonte subvalente rispetto al chiaro e inequivoco dettato normativo.
L'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015, infatti, prevede che “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”, dunque, senza operare alcuna distinzione rispetto al tempo di insorgenza della malattia rispetto alla CIG. Con Ciò che rileva è che la abbia comportato una sospensione dal lavoro del dipendente in malattia e non una mera riduzione dell'orario (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10/06/2021 n. 163282 che, seppur con riferimento alla previsione dell'art. 3 L. n. 464/1972, sovrapponibile a quella dell'art. 3, comma 7, D.Lgs. cit., ha affermato che “Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di "ratio", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché
l'eventuale integrazione contrattualmente prevista”).
È stato evidenziato, in particolare, che il riferimento della disposizione normativa alla sostituzione anche dell'integrazione contrattuale “lascia emergere che la ratio dell'attuale disposizione è rappresentata dalla volontà di esimere il datore di lavoro, che già versa in difficoltà economiche e che chiede di accedere alla cassa integrazione, dal pagare l'integrazione contrattuale per la malattia, nonché dall'esigenza di evitare una differenza di trattamento salariale tra il lavoratore in cassa integrazione e quello in malattia.
Alla luce di ciò, le ipotesi formulate e (ri)proposte dall con la circolare n. 197/15, che CP_3 imporrebbero al datore di lavoro, quando il dipendente sia già in malattia, di pagargli l'integrazione contrattuale all'indennità di malattia anche durante l'intervenuta cassa integrazione, si pongono in contrasto con la previsione dell'art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 148/15 e con la sua ratio, non potendo quindi trovare applicazione” (così Trib. Torino cit.).
Alla stregua delle suesposte condivisibili argomentazioni, il dipendente anche già in malattia, che venga collocato in CIG, deve percepire ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 148/2015 gli emolumenti di cassa integrazione così come correttamente avvenuto nel caso di specie.
3. Parte ricorrente rivendica, altresì, la differenza economica sull'indennità di malattia in ragione del computo nella relativa base di calcolo della maggiorazione per il lavoro notturno.
Sul punto, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di incidenza della maggiorazione per lavoro notturno non occasionale sugli istituti indiretti: “4. le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987);
4.1. quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), "questa Corte ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108 c.c., comma 2 escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva
- quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n.
2872).... Questa Corte ha più volte osservato (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie." (Cass. 21 maggio 2012, n.
7987, in motivazione, sub p.to 3)” (Cass. civ., sez. lav., 30/12/2022 n. 38172).
3.1. Ciò posto, occorre verificare quanto previsto dal CCLS applicato al rapporto versato in atti dalle parti.
L'art. 14 del Titolo Quarto del CCLS – rubricato “Trattamento in caso di malattia e di infortunio” – prevede, per quanto di interesse, che “Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale di fatto per i primi 2 mesi e l'80% della stessa per i 4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale di fatto per i primi 3 mesi e l'80% della stessa per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 6 anni, l'intera retribuzione globale di fatto per i primi 4 mesi e l'80% della stessa per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi a intera retribuzione globale di fatto e mesi 6 al livello dell'80% della stessa;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi
4,5 a intera retribuzione globale di fatto e mesi 9 al livello dell'80% della stessa;
- per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 a intera retribuzione globale di fatto e mesi 12 al livello dell'80% della stessa.”.
Per quanto concerne la nozione di “retribuzione globale di fatto” occorre fare riferimento alla nota a verbale relativa alla “Retribuzione e altri istituti economici” (pag. 43 del CCLS) ove si chiarisce che “Tutti i riferimenti alla retribuzione globale di fatto presenti nel testo del presente
Contratto Collettivo, salvo diverse specifiche indicazioni, si intendono riferiti all'insieme delle seguenti voci retributive:
- retribuzione base
- superminimo individuale assorbibile
- superminimo individuale non assorbibile
- incentivo di rendimento
- aumenti periodici di anzianità
- indennità funzioni direttive - indennità di mensa (di cui all'art. 15 c. 5 del presente Titolo)”.
Infine, nell'art. 11 – rubricato “Lavoro straordinario, notturno e festivo” (pag. 29) – è espressamente previsto che “Gli importi relativi alle maggiorazioni sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali e pertanto non dovranno essere considerati per il calcolo del trattamento economico relativo a tutti gli istituti contrattuali e/o legali, ivi compreso tra questi ultimi il trattamento di fine rapporto.”.
Orbene, alla stregua di tale dato contrattuale, si appalesa come incontrovertibile che la retribuzione globale di fatto sulla cui base è calcolata l'indennità di malattia (per parte datoriale) non ricomprenda la maggiorazione per il lavoro notturno.
In conclusione, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa.
Va disposta, invece, la compensazione integrale delle spese nei confronti dell' , tenuto CP_3 conto della totale inconferenza delle argomentazioni difensive contenute nella memoria di costituzione rispetto all'oggetto di causa.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della società resistente che si liquidano in complessivi € 1.314,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 27/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno