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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4001/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CANTONE BRUNO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione del 26.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe riassumeva a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli l'opposizione avverso l'avviso di pagamento n.37120230003162520000 comunicato il 30.07.2023, in ragione del quale l' di CP_1
UO chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 5.335,77 per presunti contributi non versati relativi all'annualità 2012 per euro 3.417,27, oltre sanzioni per euro 1.914,39.
Rilevava parte ricorrente che già innanzi al giudice, dichiaratosi poi, incompetente aveva eccepito la prescrizione dei crediti vantati, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata AR del 30.5.2018, relativa alla comunicazione di debito prodromca all'avviso, prodotta dall' . CP_1
In questa sede ribadito il disconoscimento e la querela di falso contro tale sottoscrizione, chiedeva avviarsi il relativo procedimento, in subordine chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Parte ricorrente ha infatti eccepito la prescrizione dei crediti vantati, relativi all'anno 2012, eccependo la nullità della notificazione dell'atto prodromico ed interruttivo del termine prescrizionale, ovvero la comunicazione di debito del 30.5.2018, depositata in atti dall'istituto resistente.
Avverso la sottoscrizione della raccomandata AR di comunicazione dell'atto impositivo la parte ha anche avanzato querela di falso, rilevando come la stessa non gli sia riferibile.
A prescindere dalla ammissibilità della proposta querela va osservato che circostanza dirimente è quella che la ricevuta sia stata sottoscritta con firma illeggibile
Non ignora questo giudicante il principio di diritto (più volte affermato da questa Corte: Sezioni Unite
n. 9962/2010, nonché, tra le tante, Cass. n. 395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. n. 4556 del
2020) secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c..
Il caso di specie è tuttavia diverso.
La L. n. 53 del 1994, art. 11 prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto.
La ricevuta sottoscritta a riprova della consegna dell'atto non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma;
la firma, come detto, è illeggibile;
infine l'atto risulta consegnato ad indirizzo diverso sia rispetto alla residenza del destinatario come persona fisica, sia rispetto la sede della ditta individuale.
Dalla documentazione allegata risulta infatti che il ricorrente dal 2011 aveva la sua residenza in
LA Corso Italia 297L (cfr certificato storico di residenza in atti), medesimo indirizzo cui ha sede la ditta individuale oggetto dell'accertamento ( cfr. anagrafica depositata dallo stesso istituto resistente); ciò a fronte della comunicazione indirizzata invece a LA via G. B. Vico 57. L'assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l'atto ed il compimento della notifica da parte dell'agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone di considerare la notificazione dell'atto prodromico nulla.
Ne consegue che l'intimazione impugnata, oltre che priva dell'atto prodromico, risulta intevenuta a termini prescrizionali ampiamente decorsi
Per le ragioni che precedono, assorbita anche la questione relativa alla querela di falso, che risulta irrilevante, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato, con declaratoria di non debenza delle somme in esso portate.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n.
n.37120230003162520000 e dichiara che nulla è dovuto in relazione alla stessa. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA,
CPA e rimborso come per legge, con distrazione a a favore del procuratore antistatario
Aversa 4.11.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4001/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CANTONE BRUNO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione del 26.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe riassumeva a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli l'opposizione avverso l'avviso di pagamento n.37120230003162520000 comunicato il 30.07.2023, in ragione del quale l' di CP_1
UO chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 5.335,77 per presunti contributi non versati relativi all'annualità 2012 per euro 3.417,27, oltre sanzioni per euro 1.914,39.
Rilevava parte ricorrente che già innanzi al giudice, dichiaratosi poi, incompetente aveva eccepito la prescrizione dei crediti vantati, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata AR del 30.5.2018, relativa alla comunicazione di debito prodromca all'avviso, prodotta dall' . CP_1
In questa sede ribadito il disconoscimento e la querela di falso contro tale sottoscrizione, chiedeva avviarsi il relativo procedimento, in subordine chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Parte ricorrente ha infatti eccepito la prescrizione dei crediti vantati, relativi all'anno 2012, eccependo la nullità della notificazione dell'atto prodromico ed interruttivo del termine prescrizionale, ovvero la comunicazione di debito del 30.5.2018, depositata in atti dall'istituto resistente.
Avverso la sottoscrizione della raccomandata AR di comunicazione dell'atto impositivo la parte ha anche avanzato querela di falso, rilevando come la stessa non gli sia riferibile.
A prescindere dalla ammissibilità della proposta querela va osservato che circostanza dirimente è quella che la ricevuta sia stata sottoscritta con firma illeggibile
Non ignora questo giudicante il principio di diritto (più volte affermato da questa Corte: Sezioni Unite
n. 9962/2010, nonché, tra le tante, Cass. n. 395/2012, Cass. n. 16289 del 2015 e Cass. n. 4556 del
2020) secondo il quale, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c..
Il caso di specie è tuttavia diverso.
La L. n. 53 del 1994, art. 11 prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto.
La ricevuta sottoscritta a riprova della consegna dell'atto non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma;
la firma, come detto, è illeggibile;
infine l'atto risulta consegnato ad indirizzo diverso sia rispetto alla residenza del destinatario come persona fisica, sia rispetto la sede della ditta individuale.
Dalla documentazione allegata risulta infatti che il ricorrente dal 2011 aveva la sua residenza in
LA Corso Italia 297L (cfr certificato storico di residenza in atti), medesimo indirizzo cui ha sede la ditta individuale oggetto dell'accertamento ( cfr. anagrafica depositata dallo stesso istituto resistente); ciò a fronte della comunicazione indirizzata invece a LA via G. B. Vico 57. L'assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l'atto ed il compimento della notifica da parte dell'agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone di considerare la notificazione dell'atto prodromico nulla.
Ne consegue che l'intimazione impugnata, oltre che priva dell'atto prodromico, risulta intevenuta a termini prescrizionali ampiamente decorsi
Per le ragioni che precedono, assorbita anche la questione relativa alla querela di falso, che risulta irrilevante, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato, con declaratoria di non debenza delle somme in esso portate.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n.
n.37120230003162520000 e dichiara che nulla è dovuto in relazione alla stessa. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA,
CPA e rimborso come per legge, con distrazione a a favore del procuratore antistatario
Aversa 4.11.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo